Patto leonino
Si intende per patto leonino, il patto con cui uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite. Per tale tipo di patto il nostro codice civile stabilisce la nullità (art. 2265 c.c.), . Sebbene tale disposizione sia collocata nella disciplina delle società di persone, e precisamente in quella della società semplice, la dottrina e la giurisprudenza ne ritengono pacifica l'applicazione anche alle società di capitali. Tale regola, infatti, è considerata espressione della causa tipica che caratterizza il contratto di società quale è definito dall'art. 2347 c.c.. Ne consegue che, ad esempio, non possono essere emesse azioni speciali prive del diritto agli utili ovvero azioni che escludano del tutto la partecipazione del socio alle perdite.
La denominazione deriva dalla celebre favola di Fedro, a sua volta derivata da quella di Esopo, diventata di valore proverbiale, ed è l'applicazione di una fondamentale regola di diritto riassunta nel brocardo cuius commoda, eius et incommoda. Nel mondo del diritto stride eccessivamente una situazione giuridica in cui il soggetto che percepisca i benefici non si assuma anche gli aspetti negativi.
[modifica] Voci correlate
[modifica] Bibliografia
- Niccolò Abriani, Il divieto del patto leonino,Giuffré, 1994.
- PIAZZA, Patto leonino, Enc.dir., XXXII, 1982
[modifica] Giurisprudenza
- Cass., 29 ottobre 1994, n. 8927; Cass., 11 giugno 1991, n. 6610, in Società, 1991, p. 1635.
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