Organi giudiziari della Repubblica di San Marino

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Il sistema giudiziario della Repubblica di San Marino è di civil law e risente dell'influenza del diritto italiano. Le principali fonti legislative relative all'organizzazione della giustizia nella Repubblica di San Marino sono costituite dalla legge costituzione 30 ottobre 2003 n.144, la quale definisce i principi generali e l'organizzazione di massima, e dalla legge qualificata 30 ottobre 2003 n.145, nella quale viene definito in maggiore dettaglio il funzionamento degli organi giudiziari.

Organizzazione della giustizia[modifica | modifica wikitesto]

La giustizia penale ha due istanze:

I Commissario della legge
II Giudice delle appellazioni

La giustizia civile ha tre istanze:

I Commissario della legge
II Giudice d'Appello
III Giudice per la Terza Istanza

La giustizia amministrativa ha tre istanze:

I Giudice di primo grado
II Giudice d'Appello
III Giudice per la Terza Istanza

I Magistrati sono eletti a seguito di concorso per titoli ed esami su proposta del Consiglio Giudiziario, l'organo di autogoverno della Magistratura Sammarinese. I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l’azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati per la durata di cinque anni e possono essere rinnovati. Tutti gli altri magistrati sono nominati a tempo indeterminato al termine, con esito favorevole, di un periodo di prova di 3 anni.

Il procedimento penale è condotto secondo il rito inquisitorio, come previsto dal Codice di Procedura Penale del 1878, riformato in diverse occasioni, come nel 1974 e più di recente con la legge 17 giugno 2008 n.93 sul segreto istruttorio (conosciuta come "legge sul giusto processo"). Il Commissario della Legge che esercita l'azione penale è detto Giudice Inquirente, mentre quelle che a cui spetta la decisione penale è chiamato Giudice Decidente. Il Procuratore del Fisco è il magistrato requirente.

L'organo giudicante sia di primo grado che in appello è monocratico. San Marino inoltre non accetta la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia.

Consiglio Giudiziario[modifica | modifica wikitesto]

La legge qualificata 30 ottobre 2003 n.145 attribuisce al Consiglio Giudiziario le funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario. La stessa legge prevede che il consiglio giudiziario possa essere riunito in seduta ordinaria o plenaria, ambedue presiedute dai Capitani Reggenti. Il Consiglio in seduta ordinaria è composto solamente da magistrati, in numero pari a 10, e dal Segretario di Stato alla giustizia che partecipa senza diritto di voto; esso delibera sulle assegnazione delle competenze ai magistrati e può avanzare richieste o prestare pareri in materia di organizzazione della giustizia. Il Consiglio riunito in seduta plenario è composto da 10 magistrati, 10 membri della commissione affari di giustizia (parlamentari) e dal Segretario di Stato alla Giustizia; esso delibera sulla nomina e conferma dei magistrati, sulla designazione del magistrato dirigente e su tutto ciò che non sia espressamente riservato alla seduta ordinaria.[1]

Il fatto che funzioni di grande importanza e delicatezza siano svolte in seduta plenaria, dove la componente togata è pari a quella politica, è spesso citata come fonte di indebite ingerenze della politica nella gestione della giustizia, con evidente pregiudizio per il principio cardine della separazione dei poteri.[2]

Commissione Permanente Affari di Giustizia[modifica | modifica wikitesto]

La commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è costituita da dieci consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza qualificata (2/3 dei componenti) e dal Segretario di Stato alla Giustizia. La commissione vigila sul funzionamento della giustizia, può attivare l'azione di sindacato nei confronti di singoli magistrati, può richiedere pareri o riferimenti al magistrato dirigente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.[1]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b Disposizioni sull'Ordinamento giudiziario - Consiglio Grande e Generale, su consigliograndeegenerale.sm. URL consultato il 31 luglio 2020.
  2. ^ San Marino Rtv, Reggenza legge lettera dei magistrati: chiedono intervento urgente dell'Europa, "A rischio indipendenza del potere giudiziario", su San Marino Rtv, 20 luglio 2020. URL consultato il 31 luglio 2020.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Istituzioni di San Marino.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

  • Archivio Leggi, su consigliograndeegenerale.sm (archiviato dall'url originale il 25 aprile 2007).
  • Delibere del Congresso di Stato, su delibere.interni.segreteria.sm. URL consultato il 28 gennaio 2007 (archiviato dall'url originale il 3 febbraio 2007).