Ordine degli ingegneri
L'Ordine degli ingegneri è l'ordine professionale che riunisce tutti gli esercitanti la professione di ingegnere.
La legge numero 1395 del 1923 affida agli Ordini provinciali la tutela del titolo e dell'esercizio della professione che si attua mediante la tenuta dell'Albo cui ogni professionista deve obbligatoriamente iscriversi se vuole esercitare la professione.
[modifica] Struttura dell'albo
Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 ha modificato la struttura dell'Albo degli Ingegneri dividendolo in sezioni e settori a seconda della formazione accademica e degli esami di Stato sostenuti dall'iscritto. In particolare sono previste le seguenti sezioni (art. 2 DPR 328/2001):
- sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica (laurea quinquennale o laurea del vecchio ordinamento);
- sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea (laurea triennale).
Ogni sezione è divisa nei seguenti settori (art. 5 del DPR):
- civile e ambientale;
- industriale;
- dell'informazione.
Le attività professionali che il dottore ingegnere può svolgere dipendono dalla sezione e dal settore (o dai settori), a cui è iscritto.
Se in possesso dei requisiti, l'ingegnere può iscriversi a più settori, anche a tutti.
Il laureato in ingegneria che vuole iscriversi all'albo, deve superare apposito esame di stato. La laurea che il candidato deve possedere per essere ammesso all'esame di stato dipende dal settore a cui il laureato vuole iscriversi. Ad esempio, un laureato in ingegneria civile (classe 28/S), può essere ammesso all'esame di stato per la sezione A dell'albo nel settore civile e ambientale (art. 47 del DPR).
Le disposizioni transitorie (art. 49 del DPR) permettono, a chi ha conseguito l'esame di stato prima dell'entrata in vigore del DPR, di optare per l'iscrizione a uno o più settori.
[modifica] Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Il Consiglio Nazionale Ingegneri (C.N.I.)[1], disciplinato dal DPR 169/2005[2], è l'organismo che rappresenta istituzionalmente sul piano nazionale gli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri.
Il Consiglio è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia, è composto da quindici Consiglieri il cui insediamento è ratificato da decreto del Ministero della Giustizia in base all'esito di regolare elezione da parte di tutti i Consigli provinciali dell'Ordine.
Il mandato è quinquennale ed il Consiglio in carica esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio eletto.
L'attuale presidente del Consiglio è l’ing. Gianni Rolando.