Obbligazione solidale

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L'obbligazione solidale è una obbligazione soggettivamente complessa, plurisoggettiva rispetto ad uno solo o a entrambi i termini soggettivi dell'obbligazione.

Indice

[modifica] Obbligazione solidale passiva

Si ha obbligazione solidale passiva quando in un'obbligazione il termine soggettivo di debitore è ricoperto da più soggetti. Tutti sono tenuti alla medesima prestazione e l'adempimento da parte di uno dei debitori libera gli altri debitori. La solidarietà passiva mira a rafforzare il credito, in quanto attribuisce al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento dell'esatta prestazione ad uno qualunque dei debitori. La solidarietà passiva è presunta dalla legge, se non risulta diversamente dal titolo (art. 1294).

[modifica] Sussidiarietà nell'obbligazione solidale passiva

L'obbligazione solidale passiva assume una particolare fisionomia se è presente la sussidiarietà, ovvero un ordine gerarchico di preferenza per l'esecuzione dell'adempimento, a beneficio del creditore. Trattasi di onere per il creditore, che è costretto:

  • Nel caso in cui si tratti di Beneficio d'ordine, meramente a chiedere l'adempimento attenendosi all'ordine previsto
  • Nel caso in cui si tratti di Beneficio di escussione, a escutere il patrimonio di uno specifico debitore

[modifica] Obbligazione solidale attiva

Si ha obbligazione solidale attiva quando in un'obbligazione il termine soggettivo di creditore è ricoperto da più soggetti. Tutti possono richiedere la medesima prestazione, e l'adempimento a favore di uno dei creditori libera il debitore rispetto ai creditori rimasti.

[modifica] Principi cardine dei rapporti tra solidali

Dalla complessiva disciplina, in relazione anche a quanto indicato dalla Relazione al Codice Civile, emergono i seguenti principi in materia di obbligazioni solidali:

  • Non si comunicano i fatti e gli atti pregiudizievoli e si estendono invece quelli vantaggiosi
  • Non si estendono ai condebitori o ai concreditori i fatti inerenti alla sfera personale del singolo debitore o creditore

[modifica] Diritto di regresso

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito ha diritto di regresso verso gli altri condebitori, ripetendo la parte di ciascuno di essi; se uno dei condebitori è insolvente, la perdita si ripartisce tra i condebitori solventi. Il diritto di regresso è soggetto ai normali termini di prescrizione, con decorrenza dalla data del pagamento.

Quando non vige il regime delle obbligazioni solidali, ha tenore quello delle obbligazioni parziarie.

[modifica] Voci correlate

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