Misure cautelari personali
Le misure cautelari personali sono provvedimenti previsti dal codice di procedura penale italiano, consistenti in limitazioni di libertà personale, assistite dalla garanzia giurisdizionale sin dal momento iniziale.
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Soggetti competenti[modifica]
Esse sono disposte da un giudice, sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase processuale, lasciando un certo margine di discrezionalità, condizionato dalla presenza di presupposti stabiliti dalla legge.
Presupposti per l'applicazione[modifica]
Le misure cautelari personali si suddividono in:
la loro applicazione è condizionata alla assenza di una qualunque causa estintiva del reato o causa estintiva della pena, di giustificazione o di non punibilità (art. 273 c.p.p.).
Le misure cautelari personali richiedono per la loro applicazione l'esistenza di due ordini di requisiti: la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c. 1 c.p.p.) nonché di esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.).
Per esigenze cautelari si intende:
- il rischio di inquinamento delle prove, purché si tratti di pericolo concreto e attuale (art. 274 c. 1 c.p.p.);
- il rischio di fuga dell'imputato: l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione (art. 274 c. 2 c.p.p.);
- il rischio di reiterazione del reato, ossia il sussistere del concreto pericolo che il soggetto indagato commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata, ovvero - ipotesi assai più frequente - della stessa specie di quello per il quale si procede. In quest'ultimo caso può essere disposta la custodia cautelare solo se la pena massima prevista per il reato in questione è uguale o superiore a quattro anni.
Criteri di scelta del giudice[modifica]
Per quanto riguarda i criteri di scelta delle misure, il giudice tiene conto dell'idoneità di ciascuna in relazione alle diverse esigenze cautelari da soddisfare, come previsto dal 1 comma art. 275 c.p.p. Inoltre devono essere osservati due principi indicati nel 2 e 3 comma dello stesso articolo:
- il principio di adeguatezza, secondo cui la misura della custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata solo come extrema ratio, cioè solo qualora le altre risultino inadeguate, altresì motivando la ragione per cui ritenga inadeguate misure cautelari meno afflittive. Ciò non si applica ai reati di associazione di tipo mafioso, per i quali essa è obbligatoria;
- il principio di proporzionalità, secondo cui la misura utilizzata deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione che sia o si ritiene essere irrogata.
Eccezioni[modifica]
Inoltre, lo stesso articolo, nel comma 4 e successivi, prevede alcuni casi in cui la custodia cautelare in carcere non può essere disposta:
1) donna incinta o madre di prole di età inferiore a 6 anni con lei convivente, o il padre nel caso in cui la madre sia deceduta;
2) persona che ha superato l'età di 70 anni;
3) persona affetta da AIDS conclamato.
Voci correlate[modifica]
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