Lex Iulia de repetundis

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Lex Iulia de repetundis
Senato di Roma
Nome latinoLex Iulia de repetundis
AutoreGaio Giulio Cesare
Anno59 a.C.
Leggi romane

La Lex Iulia de repetundis è una legge romana promulgata da Gaio Giulio Cesare durante il suo consolato del 59 a.C. con l'obiettivo di arginare i reati di concussione e di estorsione da parte dei magistrati in carica nelle province.

La legge[modifica | modifica wikitesto]

La Lex Iulia de repetundis integra la precedente Lex Cornelia de repetundis, promulgata da Lucio Cornelio Silla nell'81 a.C., definendo dettagliatamente i reati di concussione e di estorsione e fissando un tetto alla somme in denaro che i magistrati romani potevano percepire nell'adempimento delle loro funzioni[1].

La legge stabiliva inoltre che i registri fiscali dovevano essere tenuti in triplice copia, una delle quali doveva essere inviata a Roma[1], e fissava la pena del reato, che era di solito pecuniaria (restituzione del triplo o del quadruplo della somma illecitamente guadagnata) integrata, nei casi più gravi, con l'esilio[2].

(LA)

«Lege lulia repetundarum cavetur ne quis ob militem legendum mittendumve aes accipiat, neve quis ob sententiam in senatu consiliove publico dicendam pecuniam accipiat, vel ob accusandum vel non accusandum: utque urbani magistratus ab omni sorde se abstineant neve plus doni muneris in anno accipiant quam quod sit aureorum centum»

(IT)

«La legge Giulia sulla concussione prescrive che nessuno riceva del denaro per arruolare un soldato o per congedarlo, per esprimere il suo parere in senato o in un consiglio pubblico, per accusare o non accusare qualcuno; inoltre, che i magistrati cittadini si astengano da ogni turpitudine e non ricevano in un anno donativi superiori ai cento aurei»

(LA)

«Lex lulia de repetundis praecipit, ne quis ob iudicem arbitrumve dandum mutandum iubendumve ut iudicet: neve ob non dandum non mutandum non iubendum ut iudicet: neve ob hominem in vincula publica coiciendum vinciendum vincirive iubendum exve vinculis dimittendum: neve quis ob hominem condemnandum absolvendumve: neve ob litem aestimandam iudiciumve capitis pecuniaeve faciendum vel non faciendum aliquid acceperit»

(IT)

«La legge Giulia sulla concussione prescrive che nessuno riceva alcunché per far eleggere, cambiare o costringere a giudicare un giudice o un arbitro; per non fare eleggere, non cambiare, non costringere un giudice o un arbitro a giudicare; per mandare un uomo in prigione, legarlo, ordinare che sia legato o per farlo uscire dal carcere; per far condannare o assolvere un uomo; per stabilire l'ammontare di una causa o per promuovere o non promuovere un giudizio con pena capitale o pecuniaria»

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b Gruen, pag. 240.
  2. ^ Cicerone, In Verrem actio prima I, 38

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]