Legittimo sospetto
Per legittimo sospetto si intende una norma che consente la rimessione di un processo penale a un altro giudice, laddove sorga un dubbio fondato sull'imparzialità dell'organo giudicante.
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[modifica] Situazione in Italia
Questo termine è stato reintrodotto nel codice di Procedura Penale italiano dalla legge Cirami, che aggiunge un ulteriore caso ai due già esistenti (previsti dall'art. 45 del codice di Procedura Penale) per il trasferimento di un processo. Si configurano quindi tre possibilità di rimessione del processo ad altro giudice di altra sede giudiziaria:
- rischio per la sicurezza
- incolumità pubblica
- legittimo sospetto
L'istanza di rimessione può essere fatta dal pubblico ministero o dall'imputato e può essere contestata dalle altre parti. Sull'istanza decide la Corte Suprema di Cassazione, ed è valevole anche per i processi in corso. Il nuovo giudice non potrà utilizzare gli atti del vecchio procedimento.
[modifica] Legge Cirami e sue conseguenze
La legge 7 novembre 2002 n. 248, che incide sulla normativa della rimessione dei procedimenti penali, ha visto entrare la posizione processuale del Presidente del Consiglio pro tempore, Silvio Berlusconi, direttamente nell'occasio legis, in ragione della questione di costituzionalità che era stata sollevata dalla Corte di Cassazione sull'articolo 45 del codice di procedura penale: in ordine ad un'istanza di trasferimento di sede del processo in corso a Milano anche a carico del Presidente del Consiglio, le sezioni unite della Corte di Cassazione rilevarono che la normativa sulla rimessione dei processi introdotta nel codice Vassalli del 1989 era lacunosa sotto il profilo del "legittimo sospetto", che nella legge delega era invece contemplato.
La questione risaliva alle numerose lamentele che erano state sollevate, sotto la vigenza del previdente codice Rocco, in ordine alla causa di rimessione del processo ad altra sede, identificata con il termine "legittimo sospetto": anche a seguito di clamorose decisioni della Corte di Cassazione, investita così del potere di trasferire i processi, la dottrina giuridica aveva in grande maggioranza considerato tale formula eccessivamente vaga ed elastica, tale da ledere il principio della "precostituzione" del giudice per legge fissato dall'articolo 25 della Costituzione. Anche quando (dopo il caso Valpreda) si decise di delimitare tale potere sotto il profilo geografico, facendo sì che la sede competente in caso di rimessione fosse quella della Corte d'Appello più vicina, rimase il dubbio di costituzionalità sul legittimo sospetto, per cui il legislatore delegato del 1989 decise (nonostante l'istituto fosse ancora contemplato nella legge delega) di non riprodurlo nel nuovo codice. Va ricordato che questa decisione - che mantenne la rimessione di processi solo per i casi di "pregiudizio alla libera determinazione delle persone che partecipano al processo" (oltre ai casi di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica) - fu sostenuta dalla Commissione parlamentare consultiva presieduta dal senatore Gallo, ma incontrò il netto dissenso della Corte di Cassazione nel parere reso al ministro Vassalli.
Il dissenso della Corte di Cassazione era comprensibile: con la delimitazione introdotta nell'articolo 45, il vero potere che ne garantiva la posizione al vertice della magistratura italiana - cioè quello di spostare i processi - fu grandemente ridimensionato, tanto è vero che nei successivi tredici anni la Corte di Cassazione poté accogliere istanze di rimessione in un numero di casi ridottissimo.
Mantenere la distinzione tra l'occasio della legge e la sua ratio – che prescinde dal caso da cui è originata ed affronta con “laicità” la problematica sottesa, dividendo gli schieramenti sul merito della proposta (e cioè sull'opportunità o meno di ridare quel potere alla Cassazione) – s'è rivelato impossibile allorché il caso di specie riguardava un attore politico di primo piano come il Presidente del consiglio. Eppure ci sarebbe stato margine per una discussione pacata, proprio alla luce del fatto che la Cassazione di oggi non è quella di trent'anni fa e che gli “ermellini” che un tempo erano tradizionalmente ricondotti alla linea di indirizzo “conservatore” della giurisdizione sono oggi rappresentanti molto spesso di prassi “evolutive” che non dispiacciono neppure all'opposizione. Invece, la vicenda parlamentare del disegno di legge "Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale" (atto Senato n. 1578, di iniziativa del senatore Melchiorre Cirami) si arricchì - attorno al nucleo centrale della volontà di prevenire una declaratoria di incostituzionalità, paventato dal proponente - di tutta una polemica sulla vicenda processuale del Presidente del consiglio, da cui la questione di costituzionalità aveva avuto origine.
Se si assume, come fece il proponente, che il legislatore è libero di variare la disciplina della rimessione, adottando formule diverse da quelle sinora vigenti, l'iter parlamentare avrebbe potuto agevolmente svilupparsi sulle modalità tecnico-giuridiche con cui disciplinare l'istituto. Invece l'apporto del dibattito fu scarso, avendo l'opposizione sollevato un'opposizione pregiudiziale sul testo come indirizzato ad una sola persona ed avendo la maggioranza concluso per il medesimo motivo che la prova di forza andava sostenuta e vinta. Ne è uscito un testo che prevede: a) il legittimo sospetto, come autonoma ipotesi di rimessione del processo; b) la sospensione obbligatoria nella fase finale del dibattimento; c) il regime transitorio, ovvero l'immediata applicabilità delle nuove disposizioni ai processi in corso.
In particolare, devono essere le stesse «gravi situazioni locali» che potrebbero causare un turbamento dello svolgimento del processo, a determinare l'insorgenza di un legittimo sospetto. In altri termini, la legge si limita oggi ad affiancare, come causa di spostamento della competenza, al turbamento dello svolgimento del processo, il sospetto di tale turbamento, purché sia determinato dalle medesime condizioni ambientali, e purché sia appunto legittimo. In luogo della obbligatorietà della sospensione del processo (già prevista come limitata al momento dello svolgimento delle conclusioni e della discussione) a seguito della mera proposizione della richiesta di rimessione, poi, si prevede una delibazione sia pure necessariamente sommaria da parte della Corte suprema, nel momento in cui viene esclusa l'applicazione della procedura più celere che si instaura per i ricorsi manifestamente infondati. Superata deve considerarsi anche l'obiezione che il meccanismo della sospensione del decorso della prescrizione e dei termini di durata massima di custodia cautelare conteneva una pericolosa lacuna in relazione al tempo intercorrente fra la decisione della Corte di cassazione e la ripresa del processo innanzi al nuovo giudice designato dalla Corte; il testo fissa come momento finale della sospensione dei termini non giù quello della data di pronunzia della decisione da parte della Corte ma quello del giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui esso si trovava al momento della sospensione: il che significa che qualunque richiesta di rimessione non fa guadagnare mai nemmeno un giorno ai fini della decorrenza del termine di prescrizione o di caducazione della custodia cautelare. È stata anche eliminata la possibilità che in un procedimento con molti imputati le richieste di diversi imputati, ancorché identiche a quella di altro coimputato, già rigettata dalla Corte possano, comunque, vicendevolmente giovare ostacolando lo svolgimento del processo: l'inammissibilità della richiesta, che impedisce tassativamente la sospensione del processo, va dichiarata non solo in relazione ad una reiterazione da parte dello stesso imputato fondata sui medesimi motivi già reietti dalla Corte suprema, ma anche quando la nuova istanza non sia fondata su motivi nuovi rispetto a quelli già valutati in un'ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o, addirittura, di un procedimento da esso separato.
La sentenza della Corte di cassazione del 28 gennaio 2003 riconobbe che la disciplina introdotta, sul regime transitorio, aveva l'effetto di estendere i nuovi parametri di valutazione anche alle richieste già presentate, e pertanto si può dire che anche nell'esito (oltre che nell'origine) la legge ha affrontato la situazione particolare dell'imputato Presidente del consiglio. Ma anche questo non avrebbe dovuto giustificare considerazioni soltanto politiche della questione giuridica sottesa alla legge. Invece tali considerazioni furono la linea dominante dei commenti della vicenda successiva, ed anch'essi con un salto logico che si presta alle medesime obiezioni dell'inizio, sebbene a parti invertite.
Non solo la Corte Costituzionale, in una sentenza di mero rito, dichiarò inammissibile la questione sollevata dalla Cassazione, che era stata all'origine dell'iniziativa legislativa (argomentando il difetto di valutazione del requisito della rilevanza, dal parte del giudice remittente). Anche la citata decisione della Corte di Cassazione del 28 gennaio 2003, di reiezione dell'istanza di rimessione avanzata dal Presidente del Consiglio, fu oggetto di critiche da parte di autorevolissimi esponenti della maggioranza: il senatore Schifani quel giorno stesso affermò che si era trattato di "sentenza politica" e si chiese – con un'inedita ingerenza nella stessa segretezza della camera di consiglio – “se c'è stata unanimità. Ci rifiutiamo di credere che tutti i componenti delle sezioni unite abbiano voluto avallare il principio che vi sia imparzialità di giudizio in un ambiente come quello di Milano”.
Semmai, il proponente del disegno di legge, senatore Cirami, riportò la questione nei suoi binari iniziali, dichiarando di attendere "le scuse dei miei detrattori che per mesi e mesi mi hanno accusato di aver presentato un disegno di legge mirato per il processo di Milano". Effettivamente, quella decisione della Cassazione – che pure ritenne che a Milano non fossero configurabili motivi di legittimo sospetto, che invece "sono configurabili quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso questo come l'intero ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito" – fu assunta alla luce della nuova normativa, introdotta dalla legge n. 248 del 2002, e la Cassazione (nel riappropriarsi della sua antica funzione) ritenne che su di essa era manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità.
Anche se inutile ai fini della vicenda del Presidente del Consiglio (poi regolata in altra veste con il cosiddetto “lodo” [1] contenuto nell'articolo 1 della legge n. 140 del 2003, con l'improcedibilità dei dibattimenti durante la carica dei cinque massimi vertici istituzionali), quella norma opera ed opererà in mille altri casi, consentendo alla Corte di Cassazione di valutare con maggiore elasticità se vi sono gli estremi di uno spostamento di sede di processi in corso (grazie ad un istituto sul quale la magistratura di legittimità aveva molto contato in passato, anche a fini di rafforzamento della sua posizione di vertice su un ordine giudiziario sempre più decentrato ed autoreferenziale). Ovviamente, per i supremi giudici la rimozione del giudice non imparziale - non per condizioni soggettive (al che è finalizzato l'istituto della ricusazione), ma per ragioni ambientali, o del giudice che, anche solo, fondatamente appaia non imparziale - era diventata una lacuna del nostro Codice che lo differenziava in senso negativo dalle altre legislazioni processual-penalistiche e comprometteva fortemente lo sviluppo della caratterizzazione in senso accusatorio del nostro processo penale, che presuppone appunto l'assoluta terzietà del giudice.
Si tratta di una posizione che è veementemente contraddetta da coloro che, all’interno dell’ordinamento giudiziario, sostengono che la freschezza e la creatività delle decisioni giurisdizionali viene “fossilizzata” dalla reintroduzione di strutture verticali, e ciò sia nella carriera che nell’esercizio delle funzioni (cui è volto l'intendimento - espresso a livello ministeriale nella XIV legislatura dal lavoro della commissione Vaccarella, e poi dai decreti legislativi emessi dal ministro della giustizia Castelli alla fine di quel periodo - di far sì che la Cassazione torni ad essere l’organo che assicura l'unità del diritto, attribuendo valore vincolante al precedente delle Sezioni Unite). Ma nell’opporsi a questi possibili rischi per l'indipendenza del magistrato non ci si dovrebbe dimenticare di contemperarla coll’esigenza di imparzialità nella conduzione del suo lavoro. Il necessario soddisfacimento di quest'esigenza, negli ordinamenti giuridici degli Stati di diritto, è stato proclamata dallo speciale ispettore delle Nazioni Unite sull'indipendenza delle magistratura Param Cumaraswamy. Colui che nel suo rapporto 26 marzo 2002 sull'Italia aveva dato conto del fatto che il Procuratore Generale di Milano "non ha mai invitato il popolo a resistere al Governo", in un suo precedente rapporto sul Belgio (16 febbraio 1998) aveva dichiarato che lo spostamento di persona e di sede del processo "è in linea con le più alte tradizioni di indipendenza ed in particolare di imparzialità del potere giudiziario (…) Malgrado l'immensa pressione pubblica a decidere altrimenti, la Corte (di cassazione belga) ha applicato correttamente il dominio della legge (… che) richiede a volte che le Corti assumano decisioni impopolari che non incontrano il favore del pubblico. Ci sarebbe l'anarchia se le decisioni giudiziarie fossero confezionate per soddisfare le richieste delle dimostrazioni di piazza".
[modifica] Voci correlate
[modifica] Note
- ^ Detto “Maccanico” perché questo senatore dell'opposizione proprio durante l'esame parlamentare del disegno di legge sul legittimo sospetto offrì il suo sostegno ad una forma di improcedibilità in cambio del ritiro del disegno di legge, che non avvenne coll'argomento che il Governo non era autorizzato a trattare su disegni di legge di iniziativa di singoli parlamentari.