Legge elettorale italiana per il Parlamento europeo

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La legge elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo fu deliberata con provvedimento n°18 del 24 gennaio 1979.[1]

È la più vecchia legge elettorale attualmente vigente in Italia, dopo che le riforme degli anni novanta, rispondenti all'esigenza di maggior governabilità delle istituzioni interne tricolori, hanno modificato le normative dello stesso genere relative agli altri quattro livelli politico-amministrativi. Improntata allo spiccato principio di proporzionalismo puro che, all'epoca della sua ideazione, informava tutte le leggi elettorali italiane, negli attuali assetti partitici bipolari e maggioritari la legge elettorale per le elezioni europee costituisce un vero e proprio dinosauro ereditato dal precedente modello politico nazionale.

Nell'intento di ridurre la frammentazione politica, il 20 febbraio 2009 il parlamento italiano ha introdotto una soglia di sbarramento del 4%, cui hanno votato a favore tutti i cinque partiti dotati di un proprio gruppo parlamentare.[2]

Indice

[modifica] Circoscrizioni

Le circoscrizioni italiane per le eleioni europee.

Il territorio nazionale italiano è suddiviso in 5 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione[3] . Ogni circoscrizione comprende molteplici regioni, secondo il seguente elenco:

  1. Italia nord-occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia);
  2. Italia nord-orientale (Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia Romagna);
  3. Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio);
  4. Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
  5. Italia insulare (Sicilia, Sardegna);

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia nel Parlamento europeo (per la legislatura 2004-2009, 78, ma ne è prevista la riduzione a 72 per la legislatura 2009-2014) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, risultante dell'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Secondo il decreto del 1° aprile 2009 (G.U. del 3 aprile 2009), l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni è la seguente:

  • I. - Italia nord-occidentale: 19
  • II. - Italia nord-orientale: 13
  • III. - Italia centrale: 14
  • IV. - Italia meridionale: 18
  • V. - Italia insulare: 8

[modifica] Funzionamento

La legge in oggetto è improntata ad un principio di proporzionalismo ancor più perfetto di quello della legge elettorale per la Camera in vigore nel 1979, e alla quale la presenta normativa si ispirava.

Il calcolo dei seggi attribuiti ad ogni lista avviene semplicemente a livello centrale nel collegio unico nazionale, per tramite del metodo Hare-Niemeyer dei quozienti naturali e dei più alti resti. Determinato il numero di seggi spettanti ad ogni partito, gli stessi vengono suddivisi fra le singole liste circoscrizionali con lo stesso principio proporzionale puro: ne consegue il ruolo meramente procedurale delle circoscrizioni, e la possibilità della variazione del numero complessivo dei rappresentanti delle singole ripartizioni[4].

Per le liste delle minoranze linguistiche francese, tedesca e slovena, è prevista la possibilità di collegamento con una lista di orizzonte nazionale: in tal caso i voti della lista linguistica andranno ad incrementare quelli della lista nazionale, ottenendo uno dei suoi seggi qualora un candidato linguistico ottenga almeno 50.000 suffragi[5].

Sempre secondo il modello politico in auge nel 1979, tale legge prevede il voto di preferenza plurimo per i candidati della lista: ogni elettore può esprimere il proprio gradimento fino a tre candidati, e gli stessi vengono proclamati eletti, nel limite degli scranni ottenuti da ogni lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di consensi ottenuta.

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamento esterno

  1. ^ Modificata per ultimo dal Parlamento il 18 febbraio 2009, Legge 20 febbraio 2009, n. 10 "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°44 del 23 febbraio 2009 [1].
  2. ^ Modifiche alla legge concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia: al Senato, favorevoli 230, contrari 15, astenuti 11; alla Camera, favorevoli 517, contrari 22. Il provvedimento ha goduto del sostegno di PdL, PD, Lega, IdV e UDC.
  3. ^ Nel 2004 si programmò una ripartizione di 23 seggi per il Nordovest, di 15 per il Nordest, di 16 per il Centro, di 17 per il Sud, e di 7 per le Isole.
  4. ^ Nella pratica, si è verificata una sistematica sotto-rappresentazione della circoscrizione Isole.
  5. ^ L'applicazione di questo comma si è tradotto tradizionalmente nell'elezione di un rappresentante dell'SVP collegato con la DC o i suoi eredi di centro-sinistra.
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