Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale

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L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) è il principale ente previdenziale italiano, presso cui debbono essere obbligatoriamente assicurati tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, oltre ad alcune categorie di lavoratori del settore pubblico e alla maggior parte dei lavoratori autonomi.

Indice

[modifica] L’INPS e la previdenza sociale in Italia

In Italia, il sistema della previdenza sociale fu istituito nel 1898 con la costituzione della Cassa nazionale per le Assicurazioni Sociali (CNAS) la quale era competente in materia di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Si trattava di una assicurazione volontaria, finanziata dai contributi pagati dai dipendenti, ed integrata dall’intervento statale e da versamenti volontari dei datori di lavoro.

Un "Libretto Personale" rilasciato dall'Ufficio del CNAS di Terni il 1 luglio 1925

L’assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia divenne obbligatoria nel 1919.

Nel 1933 la Cassa assunse la denominazione di Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, costituito in ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e a gestione autonoma. Successivi interventi del legislatore ampliarono in modo significativo i compiti dell’Istituto, cui già nel 1939 fu attribuita la gestione dei primi interventi a sostegno del reddito (assicurazione contro la disoccupazione, assegni familiari, integrazioni salariali per i lavoratori sospesi o ad orario ridotto). Nel 1943 assunse la denominazione attuale senza l'aggettivo "Fascista". Nel 1968 nasce la Pensione Sociale e la Cassa Integrazione Guadagni Staordinaria (CIGS) Nel 1980 fu affidato all’INPS anche il compito, in precedenza assolto da altri enti, di riscuotere i contributi di malattia e corrispondere ai lavoratori dipendenti la relativa indennità.

Nel 1989 entra in vigore la Legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'INPS che introduce i criteri di economicità e di imprenditorialità e separa finanziariamente, l'assistenza dalla previdenza. Dagli anni '90 una serie di istituti previdenziali di categoria, dei dirigenti e di alcuni ordini professionali, sono confluiti nell'INPS, con accollo su quest'ultimo dei relativi debiti e risparmi sui costi amministrativi, derivanti da una gestione pensionistica in capo ad un unico ente.

[modifica] Le attività dell’INPS

[modifica] L’attività previdenziale

La principale attività dell’INPS è quella previdenziale, che consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni previdenziali e assistenziali.

Le pensioni di natura previdenziale traggono il loro fondamento da un rapporto assicurativo obbligatorio, e sono quindi finanziate con i contributi dei lavoratori dipendenti, calcolati in misura percentuale sulla retribuzione. L’INPS si occupa della liquidazione delle seguenti pensioni previdenziali:

Le pensioni “assistenziali” (invalidità civile, integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale) si configurano invece come interventi dello stato sociale, e sono quindi gestite dall’Istituto al di fuori di un rapporto assicurativo.

[modifica] La gestione delle prestazioni a sostegno del reddito

L’Istituto si occupa anche di corrispondere tutte le prestazioni a sostegno del reddito, fra le quali:

  1. trattamento di disoccupazione ordinaria, speciale edile, a requisiti ridotti, frontalieri
  2. indennità di malattia
  3. indennità di maternità
  4. assegno al nucleo familiare
  5. interventi della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
  6. interventi del fondo di garanzia TFR
  7. interventi per la TBC
  8. interventi per le cure bagno termali
  9. interventi per la mobilità
  10. interventi per la disoccupazione Agricola
  11. interventi per Legge 2 maggio 1990, n. 104
  12. pagamento delle prestazioni assistenziali erogate dal comune (assegno dopo terzo figlio)
  13. dichiarazione ISEE
  14. gestione delle Visite Mediche di Controllo ai lavoratori privati
  15. gestione delle autorizzazioni per il diritto agli ANF

[modifica] Altre attività

L’Istituto si occupa anche di altre attività, in massima parte collegate all’esercizio delle sue funzioni fondamentali. Tra le attività “complementari” si possono annoverare:

  • le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità, nonché quelle per l’accesso alle cure termali, a cui l’Istituto provvede attraverso le sue strutture.
  • la gestione della banca dati relativa al calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), che consente la fruizione di alcune prestazioni sociali agevolate.
  • le attività necessarie al prelievo dei contributi, tra le quali l’iscrizione delle aziende, l’apertura del conto assicurativo dei lavoratori dipendenti ed autonomi, la denuncia del rapporto di lavoro domestico, il rilascio dell'estratto conto assicurativo e certificativo.

[modifica] Il Registro delle Imprese e l'INPS

Tutti coloro che intendono svolgere un'attività imprenditoriale (esclusi quindi i professionisti come medici, avvocati ecc.), destinata alla produzione o alla vendita di merci e servizi (anche i ristoranti e i bar), entro 30 giorni dall'inizio dell'attività devono iscriversi al Registro delle Imprese, tenuto presso la Camera di commercio del capoluogo di provincia nel quale si trova l'attività commerciale, allo scopo di renderne pubblica l'esistenza. Sempre entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il commerciante deve regolarizzare la propria posizione presso l'INPS, iscrivendosi alla Gestione Speciale dei Commercianti. Questo adempimento è necessario per poter usufruire delle prestazioni sanitarie e previdenziali.

[modifica] Aspetti legali

L'INPS, quale ente statale, non dichiara profitti, e si fonda su un patto di solidarietà fra generazioni. La finalità solidaristica e l'assenza di lucro non la configurano come impresa.

Pertanto, un monopolio legale della previdenza, affidato a questi enti, non rappresenta un abuso di posizione dominante, contestabile davanti alle autorità antitrust da quanti considerano la previdenza un potenziale mercato da aprire.

Tali principi sono affermati nella sentenza della Corte di Giustizia Europea 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre (Racc. pag. I-637), ai sensi dell'articolo 86 del Trattato UE.

Una privatizzazione degli enti previdenziali potrebbe rappresentare l'anticamera di una richiesta di aprire un mercato previdenziale a soggetti privati.

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