Investigatore
L'investigatore (o detective, in lingua inglese) è chi svolge indagini finalizzate all'accertamento od all'esclusione di determinati fatti che si sospettano avvenuti e dei quali gli si richiede una prova valida, anche a tutela di un diritto in sede giudiziale.
L'investigatore privato (autorizzato da specifica licenza prefettizia) svolge indagini su incarico di privati, aziende, enti pubblici, nonché degli avvocati al fine della ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale (art. 327 bis c.p.p.). L'investigatore pubblico opera invece in genere per la polizia (genericamente detta) ed in particolare per la polizia giudiziaria, che risponde solitamente al pubblico ministero.
L'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 269 del 01 dic 2010, in aggiunta alle disposizioni dell'art. 134 T.U.L.P.S., ha elevato a qualità di professione l'attività dell'investigatore privato, pur in mancanza del relativo albo professionale. Alla nuova riclassificazione della professione, è stata aggiunta la ridefinizione degli ambiti operativi, i requisiti tecnici, i titoli di studio, le cauzioni e gli aspetti tecnici-operativi inerenti allo svolgimento delle singole attività d'indagine.
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[modifica] Normativa
Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato i detective privati sono quelle che si riferivano agli Istituti di Vigilanza Privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914, n. 563. Ma l’attività d’investigazione privata vera e propria è stata meglio regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 novembre 1926 n. 1846. La disciplina che ha poi regolamentato le attività d’investigazione privata risale al successivo R.D., n.773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso Titolo IV degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate) e al relativo regolamento stabilito col R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, ancora vigente agli art.257-260 facenti rif. al R.D.l.vo 26 sett. 1935, n.1952 ed il R.D.l.vo 12 nov. 1936, n. 2144. Negli atti istituzionali dell’epoca si riscontra il riferimento lessicale, apparentemente moderno e americanizzante del termine "detectivage". Il 24 ottobre 1989 la figura dell'investigatore è stata ammessa a comparire in processo in qualità di Consulente Tecnico della difesa. Infatti, con l’entrata in vigore del Nuovo Codice di Procedura Penale. Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo rito si riferisce al tema della ricerca delle prove. L'art.190 c.p.p. (Diritto alla Prova) stabilisce che “[…] le prove sono ammesse a richiesta di parte” e sancisce, fra l’altro, il “Principio di parità fra difesa e accusa” (P.M., e difensore), sostanziato nel diritto di entrambi i soggetti alla ricerca delle prove. Pertanto, in base al combinato disposto dall’ex art.38 disp.att. alla legge 397/2000 (ora abrogato) e riferentesi al D.L.vo 28 luglio 1989 n.271 “[…] il difensore, a mezzo di sostituti o di consulenti tecnici, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito […]”, e in base al comma 1°, tale attività “[…] può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati”. Questi, in base a quanto pure previsto dall’art.222, della stessa legge (Investigatori Privati), “[…] fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati sono autorizzati” dal Prefetto dietro il rilascio di una apposita licenza “purché abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività”[1]. Attualmente, quindi, l'art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) stabilisce che "senza licenza del Prefetto è vietato [...] eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati". Il successivo Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 mag 1940 n. 635) precisa, negli artt. 257 e segg., altre disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specificando, peraltro, al comma 4 dell'art. 257 bis che "nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" (investigatore privato autorizzato) "per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 327 bis del medesimo codice". In data 16 mar 2011, con l'entrata in vigore del D.M. 01 dic 2010 n. 269 (che rappresenta così la nuova disciplina sugli investigatori privati) è stata introdotta la netta distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale (con i nuovi requisiti tecnici e formativi richiesti) lasciando invariato quanto disciplinato per l'investigatore privato autorizzato (a svolgere indagini difensive su istanza degli avvocati).
[modifica] Il D.M. 01 dic 2010 n. 269
Con Decreto Ministeriale 01 dic 2010 n. 269 è stata riorganizzata la disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata. In particolare, la nuova regolamentazione, stabilisce che la professione viene riclassificata nel seguente modo:
- investigatore privato titolare d'istituto;
- informatore commerciale titolare d'istituto;
- investigatore autorizzato dipendente;
- informatore autorizzato dipendente.
Dalla superiore nuova classificazione si evincono due importanti novità: la separazione delle due figure (investigatore privato/informatore commerciale) e la possibilità di poter consentire ad alcuni dipendenti, particolarmente qualificati, l'ottenimento di un "mini licenza". Relativamente al primo punto, va segnalato che (come precisato nella circolare ministeriale esplicativa n. 557/pas/u/004935/10089.D del 24 mar 2011)la netta distinzione tra l'attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest'ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concerneti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell'aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative. L'art. 5 del decreto ministeriale stabilisce quindi la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:
- investigazioni in ambito privato: informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria – ad esempio in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale, ecc.;
- investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria – ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore; di contraffazione di prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali, ecc.;
- indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);
- indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;
- indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.;
- informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine di rac-colta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. - nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy.
- attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente – (es.: “buttafuori”).
Assumono particolare rilevanza, all'interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell'investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state (finalmente) specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (c.d. pedinamento),fono e video documentazioni, nonché l'utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all'attività investigativa di controllo e pedinamento.
[modifica] La licenza prefettizia
I requisiti per il rilascio delle licenze prefettizie, svincolate da limiti territoriali, sono i seguenti:
- investigatore titolare (ex art. 134 TULPS):
- a) laurea almeno triennale (Giurisprudenza, Psicologia ad indirizzo forense, Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);
- b) triennio di pratica continua presso un investigatore privato autorizzato da almeno 5 anni;
- c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.
Oppure:
-
- a1) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF PP- per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
A tale riguardo si chiarisce (come da circolare ministeriale) che l'esperienza presso le Forze di Polizia s'intende, evidentemente, alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).
- investigatore dipendente:
- a) diploma di scuola media superiore;
- b) pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare di 134 TULPS da almeno 5 anni;
- c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.
Oppure:
-
- a1) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF PP- per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni. (fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).
- informatore commerciale titolare:
- a) laurea almeno triennale (Giurisprudenza, Psicologia ad indirizzo forense, Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'investigazione, Economia ovvero corsi equiparati).
Oppure:
-
- a1) essere stato iscritto al R.II. in qualità di titolare d'impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno tre anni negli ultimi cinque.
- informatore commerciale dipendente:
- a) diploma di scuola media superiore;
- b) pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno 5 anni;
- c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.
Oppure:
-
- a1) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF.PP. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria - per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni. /Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).
Al momento della richiesta della licenza in Prefettura, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all’art. 5 del decreto).
Una riflessione a parte merita la figura dell'investigatore autorizzato ai sensi dell’art. 222 delle Norme di coordinamento del Codice di procedura penale e art. 327 Bis del medesimo Codice (c.d. investigazione penale). Al riguardo, in considerazione del disposto dell’art. 257-bis del Regolamento d’esecuzione - secondo cui nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dai citati artt. 222 norme di coord. e 327 bis c.p.p. – in questa sede si ritiene necessario chiarire che l’autorizzazione in parola (indicata all’art. 5, comma 1, lett.a, punto a.V del Decreto), può essere richiesta "solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile".
[modifica] Progetto tecnico organizzativo
Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente all'istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo, secondo i punti di seguito elencati:
- sede principale, eventuali sedi secondarie (con divieto di istituire sedi presso il proprio domicilio o sedi di studi legali);
- i requisiti dell'impresa e del richiedente la licenza;
- la tipologia dei servizi che intende svolgere;
- il personale che si intende impiegare;
- la disponibilità economica finanziaria (deposito cauzionale);
- le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.
[modifica] Cauzione
I depositi cauzionali sono disciplinati dall'allegato F2 del D.M. n. 269/2010, secondo il seguente prospetto:
- istituti di investigazioni private: € 20.000,00;
- istituti di informazioni commerciali: € 40.000,00.
La cauzione deve essere integrata, per ogni sede secondaria, di € 10.000,00. La cauzione deve essere integrata, per ogni tipologia di servizio autorizzata tra quelle scelte (es.: ambito assicurativo, ambito commerciale, ...) di € 5.000,00.
[modifica] Il tesserino degli investigatori privati
Per quel che concerne il tesserino identificativo degli investigatori, sarà realizzata, con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, una smart card munita di chip a contatto che recherà tutte le informazioni necessarie a rendere "riconoscibile" l’investigatore, secondo il principio fissato dal D.P.R. 153/2008.
[modifica] Il registro delle operazioni
Ciascun istituto di investigazioni ha l'obbligo di compilare e tenere aggiornato il 'registro di Polizia' (Giornale degli affari), all'interno del quale sono annotate (art. 135 TULPS) le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Il registro (sempre ai sensi dell'art. 135 TULPS) deve essere esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali o Agenti di P.S.
L'art. 260 del Regolamento di esecuzione del TULPS chiarisce che nel registro devono essere indicati:
a) la data e la specie dell'affare o dell'operazione;
b) l'onorario convenuto e l'esito dell'operazione;
c) i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.
Per le indagini difensive, su incarico degli studi legali, non si utilizza il registro delle operazione, ma altro 'registro speciale'.
[modifica] Note
- ^ Stefani, Di Donato, 1991