Interpretazione giuridica

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Nel diritto l'interpretazione è l'attività volta a chiarire e stabilire il significato delle disposizioni, ossia degli enunciati nei quali si articola il testo di atto normativo, in vista della loro applicazione nei casi concreti.

Nel diritto positivo italiano, essa è regolata dall'articolo 12 delle preleggi, il quale stabilisce che: "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

A tal uopo, si parla di interpretazione letterale quando, alla lettura della norma, si attribuisce ad ogni parola della stessa il significato preciso che scaturisce dalla presenza di quella parola in tale contesto, giungendo quindi alla comprensione letterale della norma giuridica. Un significato più ampio si può avere quando l'interprete della disposizione normativa provvede alla interpretazione logica, ovvero all'analisi della disposizione in base alla ratio (la ragione pratica) da cui tale norma è scaturita: si guarda, quindi, al risultato pratico della norma, che in contesti differenti ha ragioni differenti: la regola "è vietato sporgersi" ha un risultato pratico diverso a seconda che la si ritrovi in cima ad un terrazzo panoramico di un palazzo o vicino a un finestrino di un treno; nel primo caso, si vuole impedire che qualcuno, sporgendosi, precipiti dal terrazzo, mentre nel secondo caso si vuole evitare che una delle parti del corpo giunga in collisione con un palo o un treno proveniente dalla parte opposta, con ovvie conseguenze.

L'interpretazione si distingue anche in:

  • autentica, quando è compiuta dal potere legislativo; in quanto tale, essa è vincolante;
  • giudiziale, quando è compiuta dal giudice in un caso concreto;
  • dottrinale, quando è compiuta dai giuristi,

e, in base ai risultati a cui perviene, in estensiva o restrittiva (se, cioè, estende il campo di applicazione della norma rispetto al suo tenore letterale, o viceversa lo restringe).

Indice

[modifica] Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

L'art. 12 delle preleggi da un lato, con l'espressione "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", àncora l'attività dell'interprete alla lettera della legge (c.d. interpretazione letterale), dall'altro, attraverso la locuzione "intenzione del legislatore", riconosce e legittima la c.d. interpretazione sistematica o logica, cioè quell'attività ermeneutica che, muovendo dall'intero sistema normativo vigente (e non solo dalla singola norma), giunga a ricostruire la ratio legis (ovvero la finalità sociale o economica della norma giuridica stessa). Questo apre la strada alla c.d. interpretazione teleologica o finalistica, che dà un valore preponderante allo scopo della norma, consentendo anche di attualizzare il significato della norma stessa (ad esempio alla luce del progresso tecnologico e scientifico).

[modifica] Interpretazione delle leggi penali

L'interpretazione assume un ruolo delicato nel diritto penale, in vista delle possibili ricadute sul principio di legalità.

Diversi sono i criteri elaborati dalla dottrina per soccorrere alla incertezza che deriva dalla formulazione dell'art. 12 delle preleggi. Tale articolo, infatti, non stabilisce se debba prevalere il significato stesso delle parole adottate dal legislatore o la sua "intenzione", laddove i risultati siano contrastanti.

Inoltre, il metodo teleologico o finalistico, nonostante gli indubbi traguardi e vantaggi a cui ha portato la sua applicazione, solleva più di un dubbio se si considera che la c.d. ratio legis (o lo scopo della norma di volta in volta interpretata) non è un dato di fatto indiscusso e che risulta da qualche testo legislativo. La conseguenza è che i risultati progressivi, o attualizzatrici, a cui tale interpretazione può pervenire rischiano, più di altri criteri interpretativi, di far filtrare le preferenze ideologiche dell'interprete della norma, aprendo la strada all'inclusione di nuovi e diversi fatti tipici che il legislatore, di per sè, non aveva previsto.

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[modifica] Collegamenti esterni

[modifica] Bibliografia

  • Alberto Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, CEDAM, Padova, 1997.
  • Mario Bessone (a cura di), Istituzioni di diritto privato, Giappichelli, Torino, 1993.
  • Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, Diritto penale. Parte Generale, Zanichelli, Bologna, 1995.
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