Interdizione dai pubblici uffici
L'interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria prevista dall'articolo 28 del codice penale italiano e può essere perpetua o temporanea.
L'interdizione è la più importante sanzione interdittrice sancita dall'odierno sistema penale, anche se il suo contenuto afflittivo è stato di molto diminuito a seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale.
L'interdizione secondo il codice penale italiano priva il condannato al diritto di elettorato attivo e passivo; di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio; della qualità di tutore o di curatore; dei gradi e delle dignità accademiche, nonché della possibilità di esserne insignito.
Nel caso in cui l'interdizione sia temporanea la durata minima prevista è di un anno e quella massima è di 5 anni. La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
L'interdizione inoltre consegue alla condanna di un reato realizzato mediante abuso di poteri o violazione di doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio.
[modifica] Bibliografia
- Giampaoli "L'interdizione dai pubblici uffici e la retribuzione dei lavoratori" 1966
- Corte costituzionale, 13 gennaio 1966 n 3
- Libro I Titolo II Art. 28-29 del codice penale
[modifica] Voci correlate
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