Incaricato di pubblico servizio

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Con incaricato di pubblico servizio, si indica una qualifica riconosciuta dalla legge italiana, a particolari soggetti sulla base dello status giuridico e delle funzioni svolte da questi ultimi.

Descrizione[modifica | modifica wikitesto]

Tale soggetto soggiace agli obblighi di legge a carico del pubblico ufficiale pur non avendo i poteri di quest'ultimo. I soggetti qualificati come soccorritori, se svolgono attività qualificata come servizio pubblico possono essere definiti incaricati di pubblico servizio.

Attribuzione della qualifica[modifica | modifica wikitesto]

Il codice penale italiano definisce così un incaricato di pubblico servizio:

  • Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.[1]»

Ai sensi del decreto legge 8 aprile 2008 n. 59 - convertito in legge 6 giugno 2008 n. 101 - che ha modificato l'art. 138 del TULPS anche la guardia particolare giurata, che lavori alle dipendenze di un istituto di vigilanza privato, addetto alla vigilanza e custodia di beni mobili e immobili, è qualificabile un "incaricato di pubblico servizio":

«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.[2]»

La tutela giuridica[modifica | modifica wikitesto]

L'incaricato di pubblico servizio è tutelato dalla legge con i seguenti articoli del codice penale:

  • Art. 336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale:

«Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.»

  • Art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità:

«Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.»

  • Art. 337 Resistenza a un pubblico ufficiale:

«Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.»

Note[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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