Incapacità

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Sono reputati incapaci quei soggetti che non possiedono i requisiti richiesti dalla legge per la capacità di agire:

I soggetti incapaci non sono in grado di provvedere ai propri interessi ma necessitano di un terzo che li tuteli.

Vari tipi di incapacità[modifica]

Si distinguono al riguardo tre tipi di incapacità:

Incapacità assoluta. In questa categoria vengono racchiusi i minorenni, gli interdetti legali (ovvero coloro che hanno subìto una condanna superiore ai cinque anni) e gli interdetti giudiziali (che si trovano in condizioni di infermità mentale stabile). Tutti questi soggetti non possono compiere alcun atto giuridico né di ordinaria amministrazione né di straordinaria amministrazione e serve perciò un tutore.

Incapacità relativa. In questa categoria vengono i minorenni emancipati di diritto (cioè, coloro che hanno contratto matrimonio raggiunti i sedici anni di età, naturalmente nei termini disposti dalla legge); gli inabilitati (ovvero i ciechi e i sordi dalla nascita o dalla prima infanzia); coloro che sono affetti da disturbi mentali non gravi; e, infine, i prodighi (i soggetti che non sono in grado di gestire il loro patrimonio perché lo sperperano creando danno per sé e per la propria famiglia, comprese le generazioni future). In particolare, questi possono compiere atti di "ordinaria amministrazione" (acquisti di vario genere, per esempio) ma non atti di "straordinaria amministrazione" (testamento, per esempio). In quest'ultimo caso, infatti, devono essere assistiti da un terzo, il curatore.

Incapacità naturale. Si tratta di soggetti che non possiedono la capacità di agire solo in determinati momenti, poiché anziani, o sotto effetto di stupefacenti e di alcolici, o perché si trovano in stato di ipnosi. In questo caso, la legge tutela il soggetto consentendogli l'annullamento di qualsiasi atto, a condizione che si possa provare la temporanea incapacità. L’incapacità naturale deve anche essere tale da pregiudicare una corretta valutazione dell’atto che si sta compiendo, ai fini della sua impugnabilità.

La tutela dell'affidamento[modifica]

Il legislatore ha voluto contemperare la protezione dell'incapace con la tutela delle persone che hanno contrattato con la persona incapace, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento.
L'art. 428 del Codice civile italiano distingue due ipotesi:

  • al primo comma, prescrive che per l'annullamento degli atti unilaterali occorre, oltre all’incapacità di intendere e volere, un grave pregiudizio in danno dell’incapace;
  • al secondo comma, per l'annullamento dei contratti, richiede oltre all’incapacità di intendere e volere, anche la malafede dell’altro contraente (la giurisprudenza a volte richiede cumulativamente anche il pregiudizio dell'incapace, anche se la legge non lo menziona esplicitamente, perché la sola prova della malafede non implica l'esistenza di un pregiudizio). La malafede implica solo l'intento di approfittare della situazione di incapacità altrui per trarne vantaggio nella contrattazione.


Voci correlate[modifica]

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