Imposta sul reddito delle società
L'IRES, acronimo di Imposta sul reddito delle società è una imposta proporzionale e personale con aliquota del 27,50 % (fino al 2007 l'aliquota era il 33%)[1], avente come oggetto il reddito percepito da:
- Società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciale;
- enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno come oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
È stata istituita con il d.lgs 344/2003, con la contestuale soppressione dell'IRPEG. Il legislatore ha voluto modernizzare il regime fiscale dei capitali e delle imprese facendo riferimento al modello prevalente nei Paesi dell'Unione Europea.
[modifica] Il reddito
Il reddito soggetto ad IRES è interamente assoggettato alla categoria del reddito d'impresa (art.83 del testo unico delle imposte sui redditi), a meno che non si tratti di enti non commerciali (di cui al n.3 dell'elenco sopra esposto), i quali imputano i propri redditi alle categorie previste per l'IRPEF (ad esclusione del reddito da lavoro autonomo e del reddito da lavoro dipendente); metodologia a cui sono soggette anche le società e gli enti commerciali non residenti, che non abbiano una stabile organizzazione nel nostro paese (in caso abbiano uno stabile sistema organizzativo, tutto il reddito sarà nuovamente imputato a "reddito d'impresa").
Regole particolari sono previste per la "tassazione per trasparenza" e per il consolidato fiscale.
[modifica] Note
- ^ Art. 1, comma 33, lettera e) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.