Imposta sul reddito delle persone fisiche

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L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è un'imposta italiana diretta, personale, progressiva e generale, regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

È stata istituita con la riforma del sistema tributario del 1974 e fornisce circa un terzo del gettito fiscale per lo Stato italiano. Col D.P.R. n. 917/1986 si è racchiusa la disciplina IRPEF in un unico testo che ha sostituito i Decreti presidenziali nn. 597, 598 e 599 del 1973.

Indice

[modifica] Presupposto e caratteristiche dell'imposta

Il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle seguenti categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi. È un'imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che aumentano in relazione agli scaglioni di reddito, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero

[modifica] Soggetti passivi

I soggetti passivi dell'IRPEF (art. 2, D.P.R. 917/1986) sono:

  • Le persone residenti sul territorio italiano (per tutti i cespiti posseduti ed i redditi prodotti in patria o all'estero).
  • Le persone non residenti sul territorio italiano (per i soli redditi prodotti nel territorio italiano).
  • I soggetti passivi impropri, ossia le società di persone e, con innovazione recente, le società di capitali i cui soci - ricorrendone le condizioni - hanno adottato la cosiddetta "tassazione per trasparenza", in tutto simile a quella delle società di persone. In questo caso è la società che deve consegnare la dichiarazione dei redditi, ma sono tenuti a pagare l'imposta i soci stessi e non la società, secondo la loro quota di partecipazione agli utili prodotti dalla società stessa.

A decorrere dal 1º gennaio 1999, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe dei residenti ed emigrati in Stati a regime fiscale privilegiato (cosiddetti paradisi fiscali) (Art. 10, L. 448/1998).

In particolare va provato che il soggetto emigrato:

  • risieda fiscalmente nel paese nella cui anagrafica risulta iscritto e non in Italia (es. contratto di erogazione di acqua, luce, gas, ecc. pagati nel Paese straniero);
  • vi svolga effettivamente la propria attività (es. contratto di lavoro);
  • abbia trasferito nel Paese a regime fiscale privilegiato anche i propri interessi familiari e sociali oltre a quelli economici (es. iscrizione nelle liste elettorali).

[modifica] Soggetti residenti

È considerato residente il soggetto iscritto all'anagrafe italiana per la maggior parte dell'anno. Per "maggior parte dell'anno" si intende un periodo di almeno 183 giorni in un anno, anche se non continuativo (184 per anni bisestili). È altresì considerato residente chi ha per la maggior parte dell'anno in Italia il domicilio o la residenza, anche se non iscritto all'anagrafe. Va precisato (C.M. 201/1996) che nel computo dei 183 giorni, per i lavoratori dipendenti, vanno considerate le frazioni di giorno, giorni di festivi e non lavorativi in cui è stata svolta l'attività lavorativa, giorno di arrivo e partenza e i giorni di malattia. Il reddito prodotto in Italia da parte di soggetti non residenti non comporta l'esclusione dall'assoggettamento ad imposta. Il trasferimento all'estero di un soggetto che però mantiene l'abitazione in Italia, e quindi l'assenza più o meno lunga.

[modifica] Base imponibile

L'imposta si applica sul reddito complessivo dei soggetti passivi, formato, per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (Art. 10, D.P.R. 917/1986), nonché delle deduzioni spettanti (Artt. 11 e 12, D.P.R. 917/1986), e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato (Art. 3, c. 1, D.P.R. 917/1986). Sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata, tassativamente elencati dall'art. 17 (ex art. 16) del D.P.R. 917/1986, a meno che il contribuente non abbia optato per la tassazione ordinaria (Art. 3, c. 2, D.P.R. 917/1986).

Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:

  • i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (Art. 3, c. 3, lettera a), D.P.R. 917/1986);
  • gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli (Art. 3, c. 3, lettera b), D.P.R. 917/1986);
  • gli assegni familiari, l'assegno per il nucleo familiare e gli emolumenti per carichi di famiglia erogati nei casi consentiti dalla legge (Art. 3, c. 3, lettera d), D.P.R. 917/1986);
  • la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544 (Art. 3, c. 3, lettera d-bis), D.P.R. 917/1986).
  • le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (Art. 3, c. 3, lettera d-ter), D.P.R. 917/1986).

Il reddito complessivo (Art. 8, D.P.R. 917/1986) deriva dalla somma dei singoli redditi che appartengono ad una delle seguenti categorie (Art. 6, D.P.R. 917/1986):

[modifica] Storia

[modifica] Istituzione

L'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e conteneva 32 aliquote (dal 10% fino al 72%) per gli scaglioni di reddito dai 2 fino ai 500 milioni di lire.

[modifica] No tax area

La no tax area (deduzioni da lavoro e pensione) è un meccanismo che esclude una parte del reddito dalla tassazione. La parte di reddito non è soggetta a tassazione ed è inversamente proporzionale al reddito percepito fino ad annullarsi dopo un certo limite.

Tale meccanismo è stato trasformato in equivalenti detrazioni d'imposta con la Finanziaria 2007.

Di seguito si riporta il meccanismo previgente.

La no tax area si divide in due parti:

  • una fissa determinata ora in 3.000 euro e spetta a tutti i contribuenti;
  • una parte variabile (in base ai giorni lavorati) di 4.500 euro che spetta ai lavoratori dipendenti; Per i pensionati la parte variabile è ridotta a 4.000 euro.

Per i redditi di lavoro autonomo la parte variabile è sostituita da un importo da 1.500 euro da non ragguagliare ad anno.

Per applicare l'Irpef si deve procedere nel modo seguente:

  • Si prende a base lo stipendio mensile lordo (al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali) e si moltiplica per le mensilità percepite. In tal modo si determina il reddito complessivo annuo presunto.
  • Per i redditi di lavoro dipendente spetta una deduzione (che varia da zero euro a 7.500 euro secondo l’importo del reddito complessivo) che va sottratta al reddito complessivo per determinare il reddito imponibile e si calcola come segue:

Coefficiente di deduzione (con quattro decimali) è = (33.500 – reddito complessivo)/26.000

Il coefficiente è formato da un numero da 0 a 1 e devono essere considerati quattro decimali.

Se il coefficiente è maggiore o uguale a 1, la deduzione di 7.500 euro spetta per intero.

Se il coeffieciente è minore o uguale a 0, la no tax area non spetta.

Moltiplicando 7.500 per il coefficiente di deduzione si ottiene la deduzione spettante

In pratica, per redditi complessivi superiori a 33.500 euro non spetta alcuna deduzione; per redditi complessivi fino a 7.500 euro la deduzione azzera il reddito imponibile).

[modifica] Finanziaria 2005

Con la legge finanziaria del 2005 si predisponeva il fisco per il passaggio dall'IRPEF all'Imposta sul reddito (IRE). Tale trasformazione non ha mai avuto luogo in quanto non sono stati emanati i relativi decreti attuativi: la legge finanziaria del 2007 ha in seguito confermato l'IRPEF, sopprimendo la riforma che avrebbe dovuto portare all'IRE.

Con la finanziaria 2005 sono state abolite la maggior parte delle detrazioni d'imposta, sostituite da deduzioni dal reddito, e rimodulate le aliquote e gli scaglioni IRPEF.

Finanziaria 2003
scaglione (in €) aliquota
fino a 7.000 esenzione totale
da 7.001 a 15.000 23%
da 15.001 a 29.000 29%
da 29.001 a 32.600 31%
da 32.601 a 70.000 39%
da 70.001 45%
Finanziaria 2005
scaglione (in €) aliquota
fino a 26.000 23%
da 26.001 a 33.500 33%
da 33.501 a 100.000 39%
da 100.001 43%

È stata abolita la fascia di esenzione a 7.000 euro, ovvero un minimo di reddito al di sotto del quale l'IRPEF non si applica, ed è stata sostituita dalla cosiddetta "no tax area", una deduzione progressiva che di fatto è totale per i redditi fino a 7.500 euro, e che si annulla a 33.500 euro.

La fascia tra 15.000 e 26.000 euro ha visto una diminuzione dell'aliquota dal 29% al 23%, mentre da 26.000 a 29.000 un aumento dal 29% al 33% e da 29.000 a 32.600 un aumento dal 31% al 33%.

Una diminuzione di aliquota è risultata per la fascia da 32.600 a 33.500 euro, passata dal 39% al 33%.

La fascia da 70.000 a 100.000 vede una diminuzione dal 45% al 39%, mentre lo scaglione superiore a 100.000 euro registra una diminuzione dal 45% al 43%.

[modifica] Finanziaria 2007

Con la finanziaria 2007 sono state reintrodotte le detrazioni d'imposta e rimodulate le aliquote e gli scaglioni IRPEF.

Finanziaria 2005
scaglione (in €) aliquota
fino a 26.000 23%
da 26.001 a 33.500 33%
da 33.501 a 100.000 39%
da 100.001 43%
Finanziaria 2007
scaglione (in €) aliquota
fino a 15.000 23%
da 15.001 a 28.000 27%
da 28.001 a 55.000 38%
da 55.001 a 75.000 41%
da 75.001 43%

La "no tax area" è stata sostituita dalle detrazioni per tipo di reddito, una forma di detrazione progressiva che si annulla a 55.000 euro, e che rende di fatto esenti i lavoratori dipendenti fino a 8.000 euro, i pensionati fino a 7.500 euro e gli altri redditi fino a 4.800 euro.

Per la fascia da 15.000 a 26.000 euro vi è stato un aumento dal 23% al 27% (+4%), mentre vi è stata una diminuzione dal 33% al 27% (-5%) per la fascia da 26.000 a 28.000 euro.

Fra 28.000 e 33.500 euro l'aliquota è aumentata dal 33% al 38% (+5%), per la parte compresa fra 33.500 e 55.000 euro l'aliquota è diminuita dal 39% al 38% (-1%), mentre da 55.000 a 75.000 è aumentata dal 39% al 41% (+2%).

Infine per la parte compresa fra 75.000 e 100.000 euro l'aliquota è aumentata dal 39% al 43%.

[modifica] Esenzioni

L'IRPEF non è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da:

  • redditi di pensione fino a 7.500 euro (se goduti per l'intero anno);
  • redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro;
  • rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

[modifica] Calcolo dell'IRPEF netta

Reddito complessivo - Oneri deducibili e rendita abitazione principale = Reddito imponibile

Reddito imponibile X aliquote = IRPEF lorda

IRPEF lorda - detrazioni IRPEF = IRPEF netta

IRPEF NETTA - ritenute alla fonte - acconti versati = saldo da versare oppure IRPEF a credito

[modifica] Note


[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni

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