Autorizzazione Integrata Ambientale

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L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è l'autorizzazione di cui necessitano alcune aziende per uniformarsi ai principi dettati dalla comunità europea. Può essere di vario tipo a seconda dell'attività svolta.

La Direttiva Europea 96/61/CE (Direttiva IPPC) ha fissato entro il 2007 il termine di adeguamento oltre il quale un impianto non conforme non potrebbe essere operativo.

[modifica] Dettagli

Per ottenere l'autorizzazione bisogna rispettare i requisiti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che aveva recepito la 96/61/CE (detta Direttiva IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) poi riscritta dalla direttiva 2008/01/CE e ora confluita nella direttiva 2010/75/UE (detta Direttiva IED - industrial emission directive). Dopo l'emanazione del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, la norma di riferimento è confluita nel testo unico ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) con modifiche minori.

L’AIA viene generalmente rilasciata dalla Regione o (su delega) dalla Provincia. Per gli impianti più rilevanti (circa 200, per dettagli vedi sito istituzionale http://aia.minambiente.it ) essa è invece rilasciata dal Ministro dell’Ambiente sulla base di un lavoro istruttorio svolto da una commissione tecnica, all’interno della quale il comune ha l’incarico di dare un parere sanitario.

L'AIA ha una durata generale di 5 anni, ma può durare anche 6 se l'azienda possiede certificati UNI EN ISO 14001, 8 anni nel caso l’impianto sia registrato EMAS e 10 anni in caso di allevamenti.

Nel merito, l’AIA è una autorizzazione all’esercizio integrata nel senso che nelle relative valutazioni tecniche sono considerate congiuntamente tutte le diverse linee di impatto sull’ambiente dell'attività da autorizzare, nonché tutte le condizioni di vita dell’impianto (non solo a regime, ma anche nei periodi transitori e in fase di dismissione) perseguendo una prestazione ambientale ottimale.

Tale scopo è tipicamente raggiunto tramite l’individuazione delle migliori tecniche disponibili, ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che, tra quelle tecnicamente realizzabili nello specifico contesto ed economicamente sostenibili a livello di settore, garantiscono prestazioni ambientali ottimali in un’ottica integrata. Nei casi più complicati la ricerca di tale soluzione ottimale può richiedere analisi costi benefici.

Nell’AIA l’autorità competente, sulla base delle analisi proposte dal gestore, conferma la corretta individuazione delle migliori tecniche disponibili e delinea il crono programma per la loro implementazione.

Data la sua connotazione di “autorizzazione integrata” l’AIA rende superflue le autorizzazioni ambientali di settore.

L’AIA considera in ogni caso come punti fermi il rispetto dei requisiti minimi stabiliti nelle norme ambientali di settore, le prescrizioni VIA, la compatibilità con le norme di qualità ambientale ed inoltre (ma solo in Italia) le prescrizioni in materia di industrie insalubri e di rischio da incidente rilevante.

[modifica] Soggetti

Le categorie di attività soggette a tale autorizzazione sono dettagliatamente indicate dalla norma (allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06), e in sintesi sono:

  • Impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 MW
  • Raffinerie
  • Cokerie
  • Impianti di produzione e lavorazione dei metalli di dimensione significativa
  • Industrie dei prodotti minerali di dimensione significativa
  • Impianti chimici
  • Impianti per la gestione di rifiuti di dimensione significativa
  • Altri impianti di potenziale significativo impatto, tra cui cartiere, concerie, macelli, allevamenti intensivi

In Italia sono censiti oltre 5.500 impianti soggetti. Nell'intera UE poco meno di 50.000. Maggiori dettagli sono reperibili sul sito della Commissione Europea all'indirizzo http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/key_impl.htm

[modifica] Autorizzazioni Sostituite

Dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali (in precedenza sostituiva tutte le autorizzazioni in materia ambientale):

  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
  • Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
  • Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
  • Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).
  • Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9)
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