Guardia zoofila

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Guardie ecozoofile in attività.

Una guardia zoofila, in Italia, secondo la legge, è un pubblico ufficiale ed agente di polizia giudiziaria che effettua attività di tutela, controllo e repressione degli illeciti e dei reati verso gli animali e l'ambiente.[1]

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Esse furono istituite nel 1871 ed erano appartenenti alla Società Reale per la Protezione degli Animali istituita da Giuseppe Garibaldi. Successivamente con la legge 612 del 11 aprile 1938, tutte le associazioni esistenti in Italia vennero accorpate nell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali sotto il diretto controllo del Ministero dell'Interno e successivamente dotato di personalita' giuridica con legge 303 del 19 maggio 1954. Le Guardie Zoofile ad esso appartenente, rivestivano anche la funzione di "agente di pubblica sicurezza"; tale funzione fu mantenuta fino al 1979, quando la società, da ente morale di diritto pubblico, divenne un ente morale di diritto privato :

L'Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A., il quale con il D.P.R. del 31 marzo 1979, mantenne il servizio di vigilanza e le funzioni di polizia giudiziaria art. 55 e art. 57 c.3, perdendo solo la qualifica di pubblica sicurezza, ma vigilando per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Con la promulgazione della legge 20 luglio 2004, n. 189 viene poi introdotto ulteriormente dall'art 6 C.2, che gli appartenenti alle associazioni o enti morali di diritto privato che operano nel campo della tutela e della salvaguardia degli animali delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, hanno la facoltà di avvalersi di guardie zoofile e la conseguente attribuzione delle facoltà concesse alle medesime[2].

Requisiti[modifica | modifica wikitesto]

Ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 le regioni italiane organizzano appositi corsi di formazione e, previo il superamento di un esame, si viene nominati dal prefetto della provincia interessata per lo svolgimento di servizi di tutela degli animali e dell'ambiente.

Tale qualifica viene attribuita con apposito decreto prefettizio alle guardie degli enti o delle associazioni zoofile riconosciute, in ogni caso le medesime devono essere autorizzate per decreto;[3] a riguardo la sentenza del Consiglio di Stato n. 309/2021 ha chiarito che in mancanza del decreto non si possono effettuare attività di cui alla legge del 189 del 2004.[4]

Compiti e funzioni[modifica | modifica wikitesto]

L'attività viene svolta esclusivamente a titolo gratuito e la gestione operativa del servizio è organizzato e disciplinata dagli enti da cui le guardie dipendono; tuttavia, le guardie zoofile riconosciute tramite decreto rilasciato dalla prefettura non hanno competenza in materia venatoria (a meno che il Prefetto non le abbia concesse per iscritto sul Decreto Prefettizio).[5]

Nell'esercizio delle funzioni loro ascritte viene attribuita la qualifica di pubblico ufficiale esclusivamente nei limiti dell'attività di vigilanza zoofila nel rispetto delle leggi vigenti.[6] Nella flagranza di reato le guardie con funzioni di polizia giudiziaria procedono alla identificazione del trasgressore, lo invitano a nominare un legale di fiducia e, nei casi di particolare necessità ed urgenza e se vi è pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi pertinenti al reato si alterino, si disperdano o si modifichino ed il pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente, possono procedere al sequestro penale delle cose pertinenti il reato, ad operare i necessari accertamenti e rilievi sullo stato delle cose e dei luoghi, procedere a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose e tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse. Gli atti predetti si formalizzano con la redazione della notizia di reato e trasmessa alla Procura della Repubblica competente, per territorio.

Poteri[modifica | modifica wikitesto]

Il servizio cui sono destinate le guardie zoofile è stabilito dalla legge 189/2004, dalle ordinanze ministeriali, dai regolamenti e nello specifico riguarda la protezione degli animali e la tutela del patrimonio zootecnico. I verbali redatti dalle guardie zoofile, quali pubblici ufficiali, hanno forza di atto pubblico e costituiscono prova in giudizio fino a querela di falso.

La legge 20 luglio 2004, n. 189, attribuisce alle guardie delle associazioni, protezionistiche e zoofile le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria con riferimento all'applicazione di tutte le leggi a protezione degli animali e possono e devono continuare ad occuparsi della protezione di tutti gli animali e della tutela del patrimonio zootecnico nella loro qualità di guardie zoofile e dunque di pubblici ufficiali agenti di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria (in questo ultimo caso solo ed esclusivamente con riguardo agli animali d'affezione, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale[3]). Le guardie riconosciute tramite decreto rilasciato dalla Prefettura non hanno competenza in materia venatoria[5][7] a meno che non prestino servizio presso l'Ente nazionale per la protezione degli animali oppure non siano anche guardie venatorie volontarie nominate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge 157/92 dopo aver superato un esame di idoneità. In ogni caso, le guardie zoofile volontarie non rivestono la qualifica di polizia giudiziaria per gli accertamenti di cui alle leggi sulla caccia.

Note[modifica | modifica wikitesto]

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