Giustizialismo
Il termine giustizialismo è originariamente associato al Partito Giustizialista, espressione del movimento politico dei "descamisados", fondato in Argentina da Juan Domingo Perón alla fine degli anni quaranta del XX secolo.
Non a caso, nei paesi ispanofoni, l'accezione del termine oggi più comune in Italia è invece tradotta con "giudizialismo".
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[modifica] Che cosa significa oggi in Italia
In Italia il termine venne introdotto per la prima volta negli anni '80, nell'ambito di alcuni processi per mafia, di cui si stigmatizzavano le dimensioni (cosiddetti maxi-processi) e l'affidarsi preminentemente sul contributo dei pentiti.
Oggi tale termine è utilizzato (senza alcuna correlazione con l'originario significato argentino) per indicare - spesso in tono generalmente spregiativo[1] - il presunto abuso di potere, da parte dell’ordine giudiziario ed in particolare da organi della pubblica accusa, che squilibrerebbe la parità delle parti processuali ai fini di distorcere il quadro politico.
Spesso chi utilizza il termine in tale senso lo contrappone al garantismo, che invece è un principio fondamentale del sistema giuridico: le garanzie processuali e la presunzione di non colpevolezza hanno un valore prevalente su qualsiasi altra esigenza di esercizio e pubblicità dell'azione penale anche nella sua fase pre-giudiziale; tale principio è sancito anche dalla Costituzione:
| « La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. » | |
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(Costituzione della Repubblica Italiana, Parte I: Diritti e Doveri dei Cittadini, Titolo I: Rapporti Civili, Articolo n.27, 1947)
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Generalmente, gli utilizzatori del termine "giustizialismo" - che tendono a definire sé stessi "garantisti" - prendono posizioni nette anche contro i media che si occupano di casi giudiziari legati a politici (in quello che hanno talvolta definito "processo mediatico"): sono ad esempio decisamente contrari a che siano pubblicate le notizie riguardanti avvisi di garanzia, nonché le intercettazioni telefoniche, in particolare per i processi in corso.
L'improprio utilizzo del termine fu sottolineato da Francesco Saverio Borrelli nel suo ultimo intervento pubblico in toga, quello di inaugurazione dell'anno giudiziario del 2002 (in cui pronunciò le celebri parole "Resistere, resistere, resistere").[2]
[modifica] Diritto Internazionale
Contro ogni uso strumentale o sproporzionato del potere giudiziario si è espressa la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, specialmente negli articoli 10, 11 e 12:
- Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
- Articolo 11
- Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
- Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
- Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
[modifica] La responsabilità civile dei giudici
La problematica è stata oggetto di tentativi di soluzione, fondati su diversi strumenti: per quello disciplinare, è intervenuta la precettistica elaborata all'interno della stessa carriera giudiziaria[3] (e della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura), anche se la sua traduzione in termini cogenti è avvenuta solo con il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
Lo strumento dell'azione politica, invece, è quello che ha dato luogo ai maggiori sospetti, venendosi spesso ad intersecare con i tentativi di far deragliare alcune inchieste proprio sul malgoverno.
Strumenti diversi, di tipo civilistico od endoprocessuale, hanno invece una più generale valenza, di prevenire sviamenti dal corretto utilizzo del potere giurisdizionale.
Il primo "binario" della normativa anti-giustizialista verte sulla responsabilità civile dei giudici, ispirandosi da un lato alla giurisprudenza costituzionale e dall'altro alle proposte sempre più decisamente presentate a livello politico-parlamentare per risolvere la questione.
Nonostante il plebiscitario esito della consultazione referendaria tenutasi sul tema nel 1987, la legge n. 117 del 1989 di fatto snaturò e vanificò il diritto al conseguimento del risarcimento del danno per una condotta dolosa o colposa del giudice. Essa stravolse il risultato del referendum e il principio stesso della responsabilità personale del magistrato, per affermare quello, opposto, della responsabilità dello Stato: vi si prevede che il cittadino che abbia subìto un danno ingiusto a causa di un atto doloso o gravemente colposo da parte di un magistrato non possa fargli causa, ma debba invece chiamare in giudizio lo Stato e chiedere ad esso il risarcimento del danno. Se poi il giudizio sarà positivo per il cittadino, allora sarà lo Stato a chiamare a sua volta in giudizio il magistrato, che, a quel punto, potrà rispondere in prima persona, ma solo entro il limite di un terzo di annualità di stipendio. Quella legge ha così raggiunto il risultato di confermare un regime di irresponsabilità per i magistrati.
L'inadeguatezza della legge n. 117 del 1989 è dimostrata dal fatto che, a quasi venti anni dalla sua entrata in vigore, non si registra una sola sentenza di condanna dello Stato italiano per responsabilità colposa del giudice, nonostante le numerosissime sentenze con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha acclarato inadempimenti dello Stato italiano. L'esigenza di rivedere la legge n. 117 del 1989 viene ora avvertita anche al fine di dare piena attuazione alla novella costituzionale approvata sul tema del giusto processo, nonché al fine di dare concreta esecuzione del principio consacrato dall'articolo 28 della Costituzione: tali norme subiscono ingiustificabili limitazioni in riferimento alla responsabilità dei giudici.
Il sistema della responsabilità civile dei magistrati in Italia deroga quindi alla "grande regola" della responsabilità aquiliana, secondo quanto è riconducibile agli altri pubblici funzionari (ai sensi dell'articolo 28 Cost. e con la possibilità di agire in regresso verso lo Stato). L'unica peculiarità giustificata è quella della delimitazione al dolo ed alla colpa grave (articolo 3), e la garanzia di insindacabilità (articolo 2) che fu riconosciuta nella citata sentenza n. 18 del 1989, per la quale "l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto (…) non può dar luogo a responsabilità del giudice". Il rapporto tra questa peculiarità e la denegata giustizia è però assai problematico.
[modifica] La denegata giustizia
Nel presentare un disegno di legge recante Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (Atto Senato n. 1879 della XVI legislatura), il senatore Luigi Compagna ha operato la seguente disamina storica del fenomeno.
Sin dal Corpus iuris il reato di denegata giustizia era oggetto di previsione normativa. La novella 17 colpiva quei magistrati che obbligavano i sudditi ad andare ad implorare giustizia dall'imperatore, perché gli era stata negata dai magistrati locali. La novella 134 puniva con la multa di 3 libbre d'oro il giudice di quella provincia, che, malgrado avesse ricevuto lettere rogatorie, trascurasse l'arresto di un malfattore che si fosse rifugiato nella detta provincia; la medesima pena era comminata agli ufficiali del giudice.
Il moderno Stato di diritto si fonda sulle garanzie di imparzialità del giudice, ma sin dallo Statuto albertino - che quelle garanzie riconosceva e traduceva nel principio di inamovibilità (articolo 69), predeterminazione del giudice naturale (articolo 71) e legalità del giudizio (articolo 72) - la loro vigenza non ha mai ostato ad un sistema sanzionatorio nei confronti del diniego di giustizia. Il modo di riparare ai vizi della legge od all'imperfetta organizzazione degli uffici giudiziari non è mai il silenzio del magistrato, il quale equivarrebbe ad una sospensione della giustizia. Per questo motivo la legge stessa prevedeva il caso del silenzio, allo scopo di impedire che i giudici si astenessero dal giudicare. Il rifiuto di ministero e la denegata giustizia vengono contemplati per la prima volta dall'articolo 235 del primo codice penale unitario del Regno d'Italia, secondo cui "qualunque giudice e qualunque autorità amministrativa, che sotto qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, avrà ricusato d'esercitare un atto del suo ministero, e di fare giustizia alle persone che ne lo avranno richiesto, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l'avvertimento e l'ordine dell'autorità superiore, sarà punito con la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi, e con la multa estensibile a lire trecento". A questa previsione facevano da pendant rigorose normative che evidentemente da essa ricevevano impulso ed efficacia: già oltre un secolo fa l'articolo 231 del codice di procedura penale imponeva che la persona fosse interrogata entro le 24 ore dalla data dell'arresto o della spontanea presentazione.
Diversa è la questione dell'avvertimento o dell'ordine dell'autorità superiore, visto che i principi costituzionali sopravvenuti hanno eliminato qualsiasi forma di subordinazione gerarchica nella carriera giudicante; essi però non sono incompatibili con una forma di controllo dell'efficacia organizzativa degli uffici giudiziari, la quale, senza entrare nel merito del procedimento giurisdizionale sul quale il magistrato procedente resta pienamente il dominus, responsabilizzi il capo dell'ufficio nei confronti di patenti violazioni del dovere di fare giustizia.
Più in generale, è ben vero che la possibilità di errore è connaturata al processo, ma l'esistenza, all'interno del processo, di appositi mezzi d'impugnazione finalizzati all'eliminazione dell'errore, non costituisce ragione d'incompatibilità fra processo e responsabilità del giudice; appaiono infondate anche le obiezioni di chi assume che la previsione, in sé, di tale responsabilità contrasterebbe con gli artt. 101, 104 e 108 della Costituzione, compromettendo l'imparzialità della magistratura, con l'attribuire alle parti uno strumento di pressione idoneo ad influenzarne le decisioni. La possibilità di un "controprocesso", con finalità sanzionatorie a carico del magistrato, farebbe sorgere in lui, al momento della decisione di ogni controversia, un elemento d'interesse personale alla prudenza, al conformismo, alle scelte meno rischiose in relazione agli interessi economici coinvolti nella causa, in contrasto con il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge.
Argomentare che da un sistema di responsabilità del giudice purchessia deriverebbe la lesione della sua stessa indipendenza, che ha per presupposto uno status di piena libertà da ogni influenza e intimidazione esterna, significa ignorare gli ormai dirimenti motivi di diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 19 gennaio 1989. Il rischio della forza psicologica di dissuasione dalla reiterazione di decisioni identiche o analoghe alla precedente, implicito in un sistema di responsabilità, fu dalla Corte esplicitamente escluso; già nella sentenza 11 marzo 1968 n. 2 essa aveva dichiarato che "l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del giudice ovviamente non pongono l'una al di là dello Stato, quasi legibus soluta, né l'altro fuori dall'organizzazione statale.
Tutta l'evoluzione dell'ordinamento della magistratura tende ormai a negare ambiti di immunità, confutando la compromissione dell'indipendenza della magistratura e di ogni evoluzione giurisprudenziale a seguito dell'assunto per cui i giudici sarebbero spinti all'adesione forzata a principi giurisprudenziali consolidati, per porsi al riparo da responsabilità. Neppure applicabile la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1985, secondo cui i giudici sono immuni da azioni civili per danni derivanti da atti realizzati nell'esercizio delle loro funzioni, e ciò perché la Corte costituzionale ne ravvisò il carattere non cogente; infine, la stessa Corte di giustizia delle Comunità europee ritenne infondata la questione secondo cui la legge sulla responsabilità civili dei giudici indebolirebbe la funzione giurisdizionale nell'ambito dell'ordinamento comunitario. Ma tali obiezioni, respinte dalla Corte costituzionale con riferimento alla responsabilità da decisione positivamente assunta dal magistrato, sono viepiù infondate quando trattasi di un non-atto, di un silenzio contra ius, cioè di un inadempimento dei doveri di pronunciare giustizia. I citati precedenti del periodo albertino, mai ritenuti incompatibili coll'ordinamento, lo dimostrano. Fu mera scelta di discrezionalità politico-legislativa quella di non riprodurre nelle successive codificazioni analoghe fattispecie di reato: ma il disvalore della denegata giustizia non fu mai messo in dubbio, proprio perché sarebbe un fuor d'opera assumere che l'indipendenza del giudice possa estrinsecarsi anche nel non liquet. Assunto il disvalore della condotta (o meglio dell'assenza di condotta), è interessante notare come l'evoluzione legislativa abbia inteso "circoscriverne" la portata incriminatrice.
Si cominciò, nel codice di procedura penale del 1913, istituendo rimedi processuali contro il diniego di giustizia: l'articolo 137 del codice Finocchiaro-Aprile apprestava un'interessantissima forma di impugnazione contro il silenzio. Soppressa nel codice Rocco, letteralmente recitava: "Ogni illegale divieto al pubblico ministero e alle parti di valersi di una facoltà conceduta per l'esercizio della loro attività processuale, e ogni illegale omissione o rifiuto di decidere sopra una domanda diretta a tale esercizio, è causa di nullità, purché immediatamente o nel primo atto successivo alla notizia avutane sia fatta espressa riserva di dedurre la eccezione relativa".[4]
Quasi a bilanciamento di una tale causa di nullità, a ragion veduta la Commissione Reale incaricata della redazione del codice del 1913 respinse la proposta (affacciata alla Camera dei deputati dal Turati, che espresse il timore si sancisse "una specie di immunità per i magistrati") di una formula di responsabilità dei funzionari cui fosse rimproverabile la nullità, non limitata ai soli cancellieri ed agli ufficiali giudiziari. In un ordinamento che conosceva ancora la previsione per cui "i magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono obbligati ad osservare le norme stabilite dai codici di procedura civile e penale, anche quando l'inosservanza non comporta nullità od altra sanzione particolare" (oggi la si riterrebbe una pleonastica clausola di stile), "pensatamente non si è voluto cointeressare il giudice nella nullità e ragionevole è sembrato limitare la sanzione al cancelliere ed all'ufficiale giudiziario, anche perché l'articolo parla di rifiuto o negligenza nell'adempimento di un dovere di ufficio".[5]
Il passo successivo avvenne quando, nel codice penale del 1930, l'articolo 328 secondo comma subordinò l'applicazione al giudice o al pubblico ministero del reato di omissione o rifiuto di atti d'ufficio alla concorrenza delle "condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile". Agganciare l'incriminazione per diniego di giustizia alla responsabilità civile significava, al di là dell'applicabilità o meno della condizione di procedibilità dell'autorizzazione del Ministro, rinviare ad un ambito nel quale da sempre (art. 783 del codice di procedura civile del 1865; articolo 55 del codice di procedura civile vigente) la denegata giustizia si accompagnava alle sole ipotesi di "dolo, frode o concussione". Ecco perché quella disciplina è stata sostanzialmente "sterilizzata".
[modifica] Note
- ^ Cfr., ad esempio, la seguente recente dichiarazione di Bobo Craxi a Sky Tg24 Pomeriggio del 16 luglio 2008: "L'arresto di Del Turco è una forma vistosa e quasi capricciosa di giustizialismo". In senso contrario, invece, v. Fabio Granata sul Corriere della sera del 23 novembre 2009: "Io sono garantista perché credo nel giusto processo, nella tutela delle garanzie per gli imputati, nel sacrosanto diritto delle vittime a ottenere giustizia, nel rispetto delle regole. Ci accusano, anche i vari Matteoli e Gasparri, con una punta di disprezzo di essere giustizialisti. Rispondo che il senso della giustizia e il senso dello Stato devono essere i valori fondanti di tutti i partiti".
- ^ "Di altri fenomeni di questa sconcertata fase della nostra civiltà giuridica deve pur farsi menzione (...) l'analfabetismo storiografico che ha indotto qualcuno a lanciare come anatema contro i magistrati la parola "giustizialismo", che nel secolo XX ha indicato una certa ideologia di destra basata sull'interclassismo e su un populismo demagogico dominato dal ruolo carismatico del capo": cfr. ((http://www.manipulite.it/borrelli_piave.php)) e ((http://www.michelebarbagallo.it/discorso_borrelli.htm))
- ^ Giovanni Salvi, Abuso del processo e deontologia dei soggetti processuali, Diritto e Giustizia, 13/4/2002
- ^ Codice di procedura penale per il Regno d'Italia, Roma, 1913, pag. 44.
- ^ Enciclopedia del diritto penale italiano, a cura di E. Pessina, parte II, volume I, Milano, 1920, pag. 793.