Giuspatronato
Il Giuspatronato (forma italianizzata dello jus patronatus) era un diritto concesso su un altare di una chiesa ad una famiglia. Tecnicamente era il diritto di proteggere nel senso di mantenere e difatti veniva concesso a chi si faceva carico di dotare l'altare stesso, cioè donargli soldi e beni immobili dal quale l'altare (e soprattutto chi lo gestiva) traeva rendite.
In genere lo jus patronatus era associato allo jus presentandi cioè il diritto da parte della famiglia di presentare il sacerdote o il chierico adatto ad essere investito cioè a possedere il beneficio.
In genere lo jus presentandi necessitava di approvazione del vescovo o della comunità. In quest'ultimo caso si parla di giuspatronato popolare.
Il giuspatronato era diffuso secoli fa, ed era legato spesso a posizioni di potere apicali di nobili. Spesso nasceva come diritto da lasciti, in questo caso poteva essere un borghese ad esercitare il diritto.
È sempre meno diffuso, resiste in alcuni posti quello popolare, dove si svolgeva con libere elezioni talvolta dopo concorso od esami. Il giuspatronato aveva spesso la funzione di creare redditi certi ai preti che non appartenevano ad un ordine e creava un dominio laico sul parroco o sul rector (o "rettore"). Spesso divenne una affermazione di comunità nascenti o crescenti ed il suo sostituirsi ai nobili nel creare o ereditare il diritto di nomina ed il dovere di mantenere i sacerdoti.
In alcune comunità resiste da un punto di vista formale, dove la nomina del Vescovo deve essere ratificata da associazioni o raramente da elezioni. Spesso il tentativo della Chiesa non riesce a terminare questo istituto, viene difeso più che per un potere reale per il bisogno di restare attaccati alle tradizioni di una comunità.
[modifica] I fondamenti storici
Il prof. Frangipane, afferma in un suo studio[1]: Il giuspatronato, o juspatronato, o semplicemente patronato, ebbe origine già nell'alto medioevo come manifestazione della gratitudine della Chiesa verso i suoi benefattori e l'elemento caratteristico, che peraltro mancava nei primi tempi, è quello della "presentazione", il diritto, cioè, di una o più persone, di presentare un sacerdote all'autorità affinché questa, con la "institutio", lo nomini all'ufficio.
Nel 1917 si vollero limitare i giuspatronati e il canone 1450 del Codex Juris Canonici proibisce di costituire per il futuro qualsivoglia patronato, mentre il canone 1451 raccomanda agli ordinari di esortare i patroni a rinunciare al proprio diritto in cambio di suffragi spirituali.
[modifica] Note
- ^ http://www.bassafriulana.org/cultura/ass-culturali/ad_undecimum/annuari/annuario90/frangipane.pdf Cenni sul giuspatronato Frangipane a Porpetto