Giurisdizione esclusiva

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La giurisdizione esclusiva è una delle forme della giurisdizione nell'ordinamento italiano. Pur essendo un fenomeno tipico della giurisdizione amministrativa, alcuni ritengono sussista anche nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

Il giudice amministrativo giudica in via generale sulla legittimità dei provvedimenti dell'autorità amministrativa lesivi di interessi legittimi. Per quanto riguarda la tutela dei diritti soggettivi infatti è competente il giudice ordinario.

L'art. 103 Cost. prevede, infatti, che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa abbiano giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

Esistono tuttavia delle materie in cui si manifesta un inestricabile nodo gordiano fra diritti ed interessi. Per esse il legislatore ha ritenuto che il giudice amministrativo debba conoscere, oltre che degli interessi legittimi, anche dei diritti soggettivi. Si attua così una deroga al criterio di riparto della giurisdizione basato sulla natura della situazione soggettiva lesa; il giudice, in tali materie, ha una giurisdizione esclusiva, in quanto essa esclude la competenza di ogni altro giudice, in particolare di quello ordinario.

L'elenco delle materie attribuite in via esclusiva alla competenza del giudice amministrativo è fornito in primo luogo dall'art. 7 della "legge T.A.R". Le materie più importanti sono quelle costituite dalle procedure di evidenza pubblica e dalle concessioni di beni e servizi pubblici; la competenza su rapporti di lavoro di natura pubblica gli è stata tolta a vantaggio del giudice del lavoro (ordinario). Altri casi di giurisdizione esclusiva sono stati inseriti nell'ordinamento successivamente alla legge T.A.R..

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