Giudice dell'udienza preliminare
Il giudice dell'udienza preliminare (detto GUP) è la figura preposta a decidere, durante l'udienza preliminare, sulla richiesta del pubblico ministero di rinviare a giudizio l'indagato.
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[modifica] Storia
La figura del GUP viene introdotta con l'approvazione del nuovo Codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447).[1]
[modifica] Poteri
Può anche emettere sentenza di non luogo a procedere se in presenza di una causa di estinzione del reato, in presenza di una causa per la quale l'adozione penale non doveva essere iniziata o proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il fatto non sussiste o se l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato. Decreto che dispone il rinvio a giudizio contenente generalità, indicazioni, termini di comparizione. Se ritiene infondate la richiesta del P.M. Se un Giudice si è espresso come GUP, non può far parte del collegio giudicante lo stesso imputato per lo stesso capo di imputazione.
[modifica] Funzione del GUP in alcuni riti speciali
In alcuni riti speciali, il GUP decide sulla proposta di patteggiamento (nel qual caso emette sentenza ricorribile solo in Cassazione). Il GUP, inoltre, decide il processo laddove l'indagato richieda l'applicazione del rito abbreviato.
[modifica] Riferimenti normativi
[modifica] Note
- ^ Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250
[modifica] Bibliografia
- Siracusato et al, Diritto processuale penale, Torino, Giuffrè editore, 1996. ISBN 88-14-05694-3.
[modifica] Voci correlate
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