Frustra probatur quod probatum non relevat

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Frustra probatur quod probatum non relevat (in lingua italiana invano viene provato ciò che provato non ha rilevanza) è un antico brocardo relativo al principio dell'economia degli atti processuali.[1] Spetta perciò al giudice ammettere le prove che considera rilevanti.[2]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Treccani Enciclopedia delle scienze sociali. voce Prova
  2. ^ v. Taruffo, 1970 e 1992, pp. 337 ss.; v. Verde, 1988, pp. 619 ss.; v. Patti, 1987, pp. 51 ss.; v. Cordero, 1993², pp. 531 s.