Fondo di Finanziamento Ordinario
Il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università (FFO) è un finanziamento statale che costituisce la principale fonte di entrata per le Università italiane.
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[modifica] Origini
Istituito con l'art. 5 della legge 537/93, si compone di due parti: una "quota base" ed una "quota di riequilibrio". La quota base viene attribuita automaticamente alle Università, la quota di riequilibrio dovrebbe invece essere assegnata sulla base di parametri quantitativi.
[modifica] Composizione
Il sistema di base è stato modificato negli anni successivi. La ripartizione più recente è il DM del 30 aprile 2008, emanato dal Ministro Mussi, che all'art. 1 prevede che a ogni università venga assegnata "una quota pari al 95,15% del Fondo di finanziamento ordinario assegnato al 31.12.2007 al netto degli interventi non consolidabili disposti nel passato esercizio" e assegna ulteriori risorse attraverso diverse disposizioni[1]. In parallelo, sul FFO è intervenuto il Decreto Interministeriale del 30 aprile 2008[2].
[modifica] Variazioni recenti
La legge 133/08, art. 66, comma 13[3], ha ridotto il FFO "di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013".