Figlio legittimo
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Per figlio legittimo e filiazione legittima, si intendono, nel diritto quei particolari rapporti legalmente riconosciuti, intercorrenti tra genitori e prole concepita o nata durante il matrimonio (civile, concordatario, acattolico che abbia comunque effetti sul piano civile).
Il figlio legittimo è quindi sostanzialmente il figlio concepito e nato in costanza di matrimonio tra due persone, marito e moglie, legalmente, efficacemente e validamente unite da vincolo matrimoniale (presupponendone una legittimità inconfutabile quando la nascita sia avvenuta dopo il 180° giorno e prima del 300° giorno di eventuale annullamento del matrimonio) , a differenza del figlio naturale, concepito e nato non durante un rapporto matrimoniale.
L'unica possibile differenza tra figlio legittimo e figli naturali è individuabile sul piano delle successioni mortis causa: i figli legittimi possono infatti soddisfare in denaro o beni la quota ereditaria spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Tale facoltà, denominata commutativa o di commutazione, è prevista dall'art 537 c.c.
[modifica] Concepimento
Per quanto riguarda il caso di concepimento, la legge presume legittimo il figlio nato almeno 180 giorni dopo la celebrazione delle nozze e 300 giorni prima dello scioglimento del vincolo matrimoniale, ma ad ogni modo il padre, la madre o il curatore del figlio o lui stesso se ha compiuto 18 anni possono esercitare l'azione di disconoscimento della paternità.
Per ottenere tale disconoscimento hanno l'onere di provare che in quel periodo i coniugi non coabitavano, o che il marito era affetto da impotenza, o che la moglie aveva commesso adulterio tenendo nascosti gravidanza e parto al marito, oppure dimostrando che il figlio presenta caratteristiche genetiche incompatibili con quelle del presunto padre.
[modifica] Nascita
Per quanto riguarda il caso di nascita, il figlio deve essere nato dopo le nozze, ma entro 180 giorni dalla celebrazione, e pur presumendosi concepito prima del matrimonio, l'art. 233 lo riconosce legittimo salvo la prova di disconoscimento.

