Età del consenso

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Età minima per i rapporti sessuali in Europa
Età minima per i rapporti sessuali nel mondo

Età del consenso è chiamata, in diritto, l'età a cui una persona è considerata capace di dare un consenso informato a comportamenti regolati dalla legge, in particolare i rapporti sessuali (e nel linguaggio colloquiale quando si parla di "età del consenso" si intende di solito l'età per i rapporti sessuali).

L'età del consenso non va confusa con la maggiore età, o con l'età minima per il matrimonio.

Indice

[modifica] L'età del consenso per i rapporti sessuali

L'età del consenso varia da Stato a Stato; la media oscilla fra i 14 e i 16 anni, con punte verso il basso di 12 e verso l'alto di 20. In alcune nazioni il concetto legale di "età del consenso" è del tutto assente e ci sono Stati dove l'età del consenso è differente tra i rapporti eterosessuali e quelli omosessuali[1]. In altri, si tiene conto della manifestazione dei caratteri sessuali secondari come elemento discriminante.

[modifica] L'età del consenso in Italia

In Italia (sebbene a causa di errate informazioni circolanti tra i media sia diffusa la convinzione che esista un reato di pedofilia che commetterebbe un maggiorenne di qualsiasi età che avesse rapporti sessuali con un minorenne di qualsiasi età), l'età del consenso è fissata a 14 anni[2], ma può salire o scendere a seconda dei casi. Infatti sale a 16 anni se uno dei due partner ha qualche forma di autorità o convivenza sul/la partner più giovane, ad esempio nel caso di insegnanti, catechisti, educatori, fratelli e/o sorelle maggiori, assistenti sociali, medici curanti, e pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; sale ulteriormente a 18 anni se il fatto è commesso da un genitore (anche adottivo), da un ascendente, da un convivente di questi ultimi, o dal tutore. Invece, scende a 13 anni nel caso in cui i partner siano entrambi minorenni, a condizione che la differenza d'età tra loro non sia superiore a tre anni, e quindi, nel caso in cui il tredicenne compia 14 anni prima che il partner diventi maggiorenne.[3]

Qualsiasi atto sessuale compiutosi con una persona di minore età rispetto a quella prevista (a seconda dei casi riportati sopra) è considerata reato anche se il minore è consenziente: in quest'ultimo caso, infatti, si identifica il reato di atti sessuale con minorenne riconosciuto dall'articolo 609-quater del Codice Penale, penalmente perseguibile secondo le modalità descritte dall'articolo 609-septies. L'età minore degli anni 10 costituisce un'aggravante, e in questo caso si procede sempre d'ufficio, senza il bisogno di una querela.

È inoltre illegale compiere atti sessuali in presenza di una persona minore degli anni 14 con l'intenzione di farla assistere, anche se la persona minorenne non partecipa a questi atti: in questo caso sussiste il reato di corruzione di minorenne ai sensi dell'articolo 609 quinquies.

Infine, la legge non permette di offrire denaro o regali, a un/a minorenne per indurla/o ad atti sessuali, pertanto sono illegali i rapporti di prostituzione con una persona minore di 18 anni.

La verifica dell'età del/la partner minore spetta al/la partner che abbia compiuto i 14 anni. L'articolo 609 sexies specifica che:

« Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. »

In Italia, a differenza di quanto accade in altri ordinamenti, la legge non distingue fra età del consenso per gli atti eterosessuali e per quelli omosessuali; inoltre è uguale sia per i maschi che per le femmine.

I rapporti senza il consenso di entrambe le parti sono sempre vietati, a qualunque età: in questo caso, infatti, si parla di vera e propria violenza sessuale, riconosciuta come reato dall'articolo 609-bis del Codice Penale, perseguibile (come i precedenti reati) nelle modalità descritte dall'articolo 609-septies. In base alla novella normativa del 2006, è sempre perseguibile d'ufficio se viene commessa nei confronti di una persona al di sotto dei 18 anni (quindi, su un/una minorenne).

Come per qualsiasi altro reato, non si può procedere nei confronti del reo se questi non ha compiuto 14 anni (cosiddetta capacità penale).

È da notare che con le modifiche apportate con la Legge 6 febbraio 2006, n. 38[4] che, tra le altre cose, hanno sostituito all'articolo 600-ter primo comma del codice penale (che punisce la produzione di materiale pornografico con minori)

« Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni »
(articolo 600-ter primo comma vecchia formulazione)

con

« Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 »
(articolo 600-ter primo comma)

Cambiando lo "sfruttamento" con il mero "utilizzo", sono ora considerate reato anche le riprese o fotografie "pornografiche" realizzate consenzientemente, anche se senza fine di diffusione, da persone che abbiano raggiunto l'età del consenso, ma di cui almeno una sia ancora minorenne (o da un singolo minore), pur essendo teoricamente le attività sessuali raffigurate perfettamente legali dal punto di vista dell'età del consenso.[5][6][7]

[modifica] Abolizione della legge sull'età del consenso

Il fatto che sia stata legalmente fissata un'età minima per avere rapporti sessuali non è stato e continua a non essere condiviso da diverse persone.

In Francia, fra il 1977 e il 1979, all’epoca in cui in Parlamento era in discussione la riforma del Codice penale, numerosi intellettuali francesi si sono schierati a favore dell'abolizione della legge sull'età del consenso. Nel 1977, molti filosofi e pensatori, tra i quali Michel Foucault, Jacques Derrida e Louis Althusser, hanno sottoscritto una petizione indirizzata al Parlamento, chiedendo l'abrogazione di numerosi articoli di legge e la depenalizzazione di qualsiasi rapporto consenziente tra adulti e minori di quindici anni (l'età del consenso in Francia).

Il 4 aprile 1978, Michel Foucault, lo scrittore e attore Jean Danet e lo scrittore e attivista a favore degli omosessuali Guy Hocquenghem - che avevano tutti sottoscritto la petizione del 1977 - hanno partecipato alla trasmissione "Dialogues" sulla radio France Culture, esponendo dettagliatamente le ragioni per le quali erano a favore dell'abolizione della legge. Le tesi dei due pensatori convergevano in particolare nel sottolineare come sia in corso l'istituzione di una vera e propria "società dei pericoli", edificata sulla paura della sessualità e sulla repressione dei comportamenti considerati socialmente "devianti", in particolare attraverso la psichiatrizzazione del sistema penale, che comporta un costante monitoraggio e controllo totalizzante e invasivo in particolare nella sfera intima e privata dei singoli individui. Essi inoltre sottolineavano le potenzialità suggestive e manipolatorie dovute all'intervento degli psichiatri sui bambini, necessario per valutare attraverso le loro testimonianze la sussistenza di un eventuale abuso.[8]

In Italia la richiesta di abolizione della legge sull'età del consenso è un argomento tuttora discusso, soprattutto su diversi forum del Web.

[modifica] Note

  1. ^ (EN) Worldwide ages of consent, dal sito avert.org
  2. ^ Relazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12 della decisione quadro del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (DOC). Europa.eu, 16 novembre 2007. URL consultato il 19 maggio 2008.
  3. ^ 609 quater del codice penale, Atti sessuali con minorenne
  4. ^ Legge 6 febbraio 2006, n. 38 - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006. Camera.it, 6 febbraio 2006. URL consultato il 19 maggio 2008.
  5. ^ XIV Legislatura. Atto parlamentare - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet - disegno di legge n 4599. Camera.it. URL consultato il 19 maggio 2008. Il disegno di legge, presentato inizialmente il 13 gennaio 2004, motiva in questo modo la modifica dell'articolo:
    « L’articolo 1, modifica l’articolo 600-ter del codice penale.

    La lettera a) del comma 1 sostituisce il primo comma dell’articolo 600-ter. La fattispecie di cui al suddetto primo comma, è stata, in primo luogo, riformulata in termini di dolo generico, anzichè specifico come nel testo attuale, in termini cioè di realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale pornografico mediante l’impiego di minori degli anni diciotto. In secondo luogo si è ritenuto di sostituire, nella formulazione della fattispecie, il termine « sfruttamento » di minori, con il termine « utilizzazione ». Ciò al fine di evitare interpretazioni, affacciatesi in dottrina, pur se non nella giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi, sul punto, in particolare, Corte di cassazione, sezioni unite, 31 maggio 2000 [depositata il 5 luglio 2000], n. 13, Bove), condizionate dal concetto di sfruttamento elaborato in relazione alla prostituzione ed alla legge Merlin, ed orientate a richiedere, ai fini della sussistenza dello sfruttamento, e del reato, l’esistenza di una finalità lucrativa o commerciale, pur se la stessa non appare necessitata dal dato testuale.
    Tra le condotte sanzionate è stata infine inserita, in ossequio al disposto della decisione quadro, quella di chi « induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche ».
    Nell’opera di revisione dell’articolo 600-ter, primo comma, del codice penale e, in generale, di tutto l’articolo 600-ter e delle altre fattispecie in materia di pornografia minorile, non si è invece ritenuto, con ciò ribadendo una opzione già fatta propria dal legislatore della legge n. 269 del 1998, di fornire una definizione del concetto di pornografia.

    Ciò per l’estrema difficoltà , che, verosimilmente, spiega anche la scelta di segno analogo del legislatore del 1998, di fornire una definizione di pornografia prescindendo dai contesti in cui i comportamenti siano, nelle varie ipotesi concrete, tenuti. Si è dunque mantenuto il riferimento alla pornografia come elemento elastico della fattispecie, definito attraverso un concetto normativo extragiuridico e suscettibile di essere « riempito di contenuto» nel caso concreto. »
  6. ^ Daniele Minotti. Sed Lex/ Dal camera-phone al pedoporno. Punto Informatico, 22 novembre 2006. URL consultato il 19 maggio 2008.
  7. ^ Daniele Minotti. Pedoweb, i rischi della nuova legge. Punto Informatico, 5 maggio 2005. URL consultato il 19 maggio 2008.
  8. ^ (EN) [1]

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