Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo

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L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) era un ente pubblico previdenziale istituito con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947 n. 708 successivamente ratificato, con alcune modifiche, con legge. 29 novembre 1952, n. 2388 e soppresso dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni legge 24 dicembre 2011, n 214 ha disposto la soppressione dell'ENPALS trasferendo all'INPS le relative funzioni[1]. Aveva il compito di ricevere e gestire i contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, in favore dei prestatori di lavoro dello spettacolo, sia che svolgevano attività subordinata, para-subordinata o autonoma.

Indice

[modifica] Compiti

Le prestazioni erogate dall’Ente erano analoghe a quelle erogate dall’INPS per le altre categorie di lavoratori: pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, assegno di invalidità, pensione ai superstiti.

L’ENPALS da un lato provvedeva alla riscossione dei contributi e dall’altro erogava le pensioni e gli assegni agli aventi diritto, ovvero gli stessi lavoratori o i loro eredi.

[modifica] Libretto personale del lavoratore

Il lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, doveva chiedere l’immatricolazione all’ENPALS, che gli rilasciava il libretto personale su cui venivano annotati i versamenti contributivi.

La mancanza del libretto personale, la mancata annotazione dei dati obbligatori o la loro non esatta annotazione comportava l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di circa € 1.250.

Il datore di lavoro era obbligato a versare i contributi sui compensi pattuiti ed annotarli sul libretto del lavoratore.

[modifica] Certificato di agibilità

Uno dei compiti dell'Ente era la concessione del certificato di agibilità. Il certificato di agibilità era una certificazione obbligatoria che andava richiesta all'Ente in occasione dell'organizzazione di un evento che preveda l'ingaggio di artisti, indipendentemente dal fatto che le prestazioni fossero retribuite o a titolo gratuito.

L'art. 1 - comma 188 - della legge finanziaria 2007 n. 296, in vigore dal 27 dicembre 2006, aveva esentato dalla richiesta di agibilità i minori di 18 anni, gli studenti, i pensionati e coloro che svolgevano un'attività lavorativa per la quale erano già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, a condizione che la somma annua lorda percepita per esibizioni artistiche non superasse l'importo annuo di 5.000 euro.

Successivamente, la circolare ENPALS n. 6 del 20 aprile 2007, affermava che l'esenzione riguarda i soli soggetti che svolgevano prestazioni lavorative rese nell'ambito musicale e, più specificamente, limitatamente a prestazioni rese nell'ambito di "celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche" (Par. 2.2).

L'aliquota di un singolo contributo ENPALS, da calcolarsi sulla retribuzione lorda del lavoratore, era del 33%; ed era molto più alta rispetto alle aliquote applicate da altri enti per altre categorie professionali. Ciò costituiva secondo molti, ed anche secondo illustri artisti, motivo di problemi e sintomo di scollamento fra la realtà complessa del lavoro nello spettacolo, e talune concezioni dell'ente.

Date le complicazioni legali, stavano ultimamente fiorendo diverse associazioni no-profit capaci di fornire consulenze gratuite anche ai professionisti, sebbene mirate ad aiutare i giovani e gli studenti ad ottenere l'esenzione, permettendogli di esibirsi in regola.

L'ENPALS aveva stipulato un accordo-convenzione con la SIAE per facilitare, da un lato, lo svolgimento delle pratiche agli utenti (dati i numerosi sportelli SIAE sul territorio italiano), e dall'altro per avere un maggiore controllo riguardo alla grande quantità del lavoro nero esistente nel lavoro dello spettacolo. In seguito a tale convenzione perciò, gli ispettori SIAE potevano compiere ispezioni anche in relazione agli obblighi contributivi durante esibizioni spettacolistiche di qualsiasi genere. Restavano fermi i poteri e le sanzioni degli Ispettori del lavoro, a cui competeva l'irrogazione della cosiddetta maxi sanzione per il lavoro irregolare [2]

[modifica] Note

  1. ^ Decreto legge. 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 21, in materia di Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.
  2. ^ La legge n. 248/2006 art. 36-bis ha sostanzialmente introdotto nel nostro ordinamento la sanzione per il lavoro irregolare, intesa quale prestazione di lavoro (a qualsiasi titolo effettuato: oltre quello subordinato, anche quello a progetto, familiare, dei minori, degli extracomunitari, ecc., ed in qualunque settore: edilizio, commerciale, dello spettacolo, turistico, marittimo, nell'ambito degli studi professionali, ecc.), che risulti sconosciuta alla pubblica amministrazione (Ministero del lavoro, Enpals, INPS, Inail, Agenzia delle entrate, ecc.); in sostanza poiché non si sono effettuate le comunicazioni obbligatorie agli uffici competenti - o non si è assolto tale onere in modo equivalente - il lavoratore sarà considerato irregolare, con susseguente sottoposizione alla sanzione di € 3.000 cui si aggiungono € 150 per ogni giorno effettivo di prestazione, cui si sommeranno le ulteriori sanzioni relative. Ad es. una prestazione di 10 giorni di lavoro in nero di un lavoratore sarà sanzionata con l'importo di € 4.500, cui si aggiungono ulteriori € 350 per la mancata comunicazione obbligatoria e mancata consegna del contratto al lavoratore, nonché ulteriori sanzioni che variano dal settore e dal periodo interessato, che può arrivare nel caso di lavoro nero nel settore dello spettacolo, che sia superiore ai 45 giorni, a circa € 11.850, comprese le sanzioni consequenziali di settore!.

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni

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