Elettorato passivo (ordinamento costituzionale italiano)
| « Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. » | |
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(art. 51, comma 1, Costituzione Italiana)
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Per elettorato passivo si intende la capacità di un cittadino italiano, avente pieni diritti, a ricoprire cariche elettive. L'art. 51 Cost. disciplina tale istituto nel nostro ordinamento, considerando tutti i cittadini italiani dell'uno e dell'altro sesso capaci di accedere a pubbliche cariche secondo i requisiti espressi dalla legge in materia e con particolare attenzione alle pari opportunità tra sessi[1].
Tale istituto si connette inoltre al concetto di ineleggibilità e incompatibilità.
Indice |
[modifica] Ineleggibilità
| Per approfondire, vedi la voce Ineleggibilità parlamentare (ordinamento costituzionale italiano). |
Per ineleggibilità si intende quella situazione previste dalla legge che impediscono la candidatura per cui, anche se la candidatura è presentata e il candidato eletto, l'elezione si considera invalida e inefficace.
Sono ineleggibili alla Camera dei deputati e al Senato[2]:
- Presidenti delle Giunte Provinciali
- Sindaci di Comuni con più di 20.000 abitanti
- Capo e Vice Capo di polizia ed ispettori generali di pubblica sicurezza
- Capi Gabinetto dei Ministeri
- Prefetti, VicePrefetti e funzionari di pubblica sicurezza
- Ufficiali Generali, Ammiragli, Ufficiali Superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale
- Magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nelle circoscrizioni di loro assegnazione o giurisdizione nei sei mesi antecedenti l'accettazione della candidatura
- Diplomatici, Consoli, ViceConsoli non onorari e Ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri sia all'estero che in Italia o coloro con impiego da Governi esteri
- Coloro i quali hanno un determinato rapporto di natura economica con lo Stato
- Componenti della Corte Costituzionale
[modifica] Incompatibilità
Per incompatibilità si intende quella situazione in cui l'eletto si trova in una situazione di doppia investitura. Ovvero, quando il candidato è titolare di più cariche contemporaneamente che non possono coesistere e si trova dunque a dover scegliere tra una delle due.
Sono incompatibili secondo la nostra costituzione:
- Senatore e Deputato (art. 65, comma 2 Cost.)
- Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (art. 84, comma 2 Cost.)
- componente del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.) o della Corte Costituzionale (art. 135 Cost.)
- appartentente ad un Consiglio o una Giunta Regionale (art. 122 Cost.)
Nella nostra Costituzione elettorato attivo e passivo coincidono. Per l'appartenenza alla Camera dei deputati l'età non può essere inferiore a 25 anni, per il Senato della Repubblica il requisito sale a 40 anni (artt. 56-57 Cost.).
Il Presidente della Repubblica ha un requisito di elettorato passivo non inferiore a 50 anni (art. 84 Cost.).
[modifica] Non candidabilità
Altro istituto ancora connesso è la non candidabilità.
Per non candidabilità si intende il divieto posto verso determinati soggetti di non presentare candidature per elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Esso riguarda i condannati con sentenza passata in giudicato per gravi delitti, condannati per uno stesso reato non colposo a pena non inferiore a due anni o coloro sottoposti a misure definitive di prevenzione per reati di stampo mafioso. Comporta la nullità dell'elezione.
[modifica] Note
- ^ La parità di accesso alle cariche elettive è stata riformata e sottolineata dalla L. cost. 3/2001 anche in merito alle leggi regionali che hanno compito di rimuovere gli ostacoli impedenti la parità. Il secondo periodo del 1° comma dell'art.51 è stato inoltre approfondito dalla L. cost. 1/2003.
- ^ T.U. delle leggi per l'elezione della Camera n. 361/1957, art.5 D. Lgs. 533/1993 per l'elezione del Senato
[modifica] Voci correlate
- Elettorato attivo (ordinamento costituzionale italiano)
- Ineleggibilità parlamentare (ordinamento costituzionale italiano)