Elettorato attivo (ordinamento costituzionale italiano)

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« Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. »
(Art.48, Comma 1 della Costituzione Italiana)

Per elettorato attivo si intende la capacità di un cittadino che gode dei pieni diritti a scegliere i propri rappresentanti per le pubbliche cariche. Nella Costituzione italiana, tale istituto è disciplinato dall'articolo 48 che individua la porzione attiva del popolo che concorre a costituire i collegi rappresentanti quali Camera dei deputati e Senato della Repubblica a definite condizioni.

Un individuo, per essere elettore, deve infatti godere della cittadinanza italiana e della maggiore età(per eleggere i componenti del Senato della Repubblica il requisito è elevato a 25 anni).

I requisiti negativi della capacità elettorale sono circostanze che comportano l'esclusione del soggetto dall'elettorato:

  • incapacità civile
  • Cause di indegnità morale come per esempio i sottoposti a misure di prevenzione, di sicurezza detentive, libertà vigilata o divieto di soggiorno.
  • Sentenza penale irrevocabile

In particolare secondo la XII Disposizione Transitoria della Costituzione, i responsabili capi del regime fascista subiscono limitazioni di elettorato, sia attivo che passivo. È stato abrogato il I Comma della XIII Disposizione Transitoria che prevedeva l'impossibilità per i membri e discendenti della Casa Savoia di essere elettori, eletti o ufficiali pubblici.

[modifica] Voto

L'istituto dell'elettorato attivo richiama, com'è naturale, la disciplina del voto, nella nostra costituzione.

« Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. »
(Art.48, Comma 2 della Costituzione Italiana)

Il voto è il mezzo attraverso il quale un cittadino sceglie i propri rappresentanti in Parlamento e più in generale, nelle cariche pubbliche.

Oltre che vigere il suffragio universale, ribadito nel primo comma dell'Art.48, il nostro ordinamento riconosce il voto come personale, ovvero non commissionabile. Se non che nei casi di impedimento fisico grave, l'impedito può scegliere di farsi accompagnare nel seggio da un incaricato di fiducia.

Il voto, inoltre, è eguale. È escluso quindi il voto plurimo o multiplo.

È segreto, perché frutto della libera manifestazione delle proprie idee (Art.21 Cost), ed incoercibile.

In quanto dovere civico non è punto obbligatorio, ma costituisce un atto di appartenenza alla sorte del Paese e un atto di presa di responsabilità a partecipare del destino della Repubblica, che puntualmente si sforza di eliminare qualsiasi ostacolo all'esercizio di tale diritto/dovere. Seppure non ricada sotto la sfera degli obblighi sanzionatori, quindi, sicuramente trova posto tra gli obblighi morali.

[modifica] Voci correlate

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