Diritto all'oblio

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Il diritto all'oblio è una particolare forma di garanzia che prevede la non diffondibilità di precedenti pregiudizievoli, per tali intendendosi propriamente i precedenti giudiziari di una persona. In base a questo principio, non è legittimo diffondere dati circa condanne ricevute o comunque altri dati sensibili di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari ricollegabili a fatti di cronaca. Questa garanzia è variamente riconosciuta ed applicata a seconda degli ordinamenti. In Italia questo principio si concretizza in alcune pronunce dell'authority per la privacy.

Indice

[modifica] Il diritto all'oblio nel Web

Con l'avvento di Internet sono sorte problematiche riguardo ai dati memorizzati nel Web e nei motori di ricerca[1].

Uno dei primi casi in cui si discusse di diritto all'oblio in ambito informatico fu in occasione del convegno E-privacy del 2004[2], organizzato dal Progetto Winston Smith a Firenze; in quell'anno gli interventi, tenuti da giuristi e tecnici, avevano come tema guida "Data retention e diritto all'oblio".

[modifica] Francia

Un primo tentativo di regolamentare tale fattispecie di diritto all'oblio è stato effettuato dal governo francese in un accordo con gli editori, attraverso la discussione della Charte du droit à l'oubli dans les site collaboratifs et les moteurs de recherche[3][4][5].[6] [7] [8]

[modifica] Germania

Un caso concreto si è verificato in Germania con la richiesta da parte di due fratelli condannati per omicidio. Hanno presentato richiesta di cancellazione dei loro nomi da Wikipedia in lingua tedesca [9][10] [11]

[modifica] Spagna

L'iniziativa del garante alla privacy spagnola, sulla scia di un precedente dell'Autorità italiana [12] si è indirizzata soprattutto per affermare la responsabilità dei motori di ricerca [13][14]

[modifica] Il dibattito in sede di Unione Europea

La commissaria Reding si è molto battuta perché gli stati dell'unione recepiscano nella loro legislazione nazionale principi comuni [15][16]

[modifica] Il dibattito nel web

Vivace è anche il dibattito su questo tema nel web[17][18] [19]

[modifica] Italia

[modifica] L'intervento del garante della privacy

Il garante per la privacy nel 2005 ha provato ad individuare una soluzione tecnica per garantire la trasparenza sull'argomento ed evitare che sui motori di ricerca si creino le gogne elettroniche. Il Garante ha esaminato un caso [20]), in cui a un soggetto era stata erogata una sanzione da parte di un ente pubblico che aveva riprodotto sul proprio sito tale fatto. L'interessato richiedeva che non fosse pubblicizzata, invocando il principio del diritto alla riservatezza, il garante quindi prevedeva:

« "che l'ente continui a divulgare sul proprio sito istituzionale le decisioni sanzionatorie riguardanti l'interessato e la sua società, ma - trascorso un congruo periodo di tempo - collochi quelle di vari anni or sono in una pagina del sito accessibile solo dall'indirizzo web. Tale pagina, ricercabile nel motore di ricerca interno al sito, dovrà essere esclusa, invece, dalla diretta reperibilità nel caso si consulti un comune motore di ricerca, anziché il sito stesso"[21] »

.

[modifica] Persona offesa

Il garante della privacy ha applicato il principio del diritto all'oblio anche nel caso di una persona offesa. Periodicamente la stampa riprendeva l'accaduto ma la porsona offesa ha chiesto ed ottenuto che della vicenda non se ne debba più parlare [22]

[modifica] Il principio della pertinenza

Il diritto di riprodurre fatti negativi, purché veritieri, da parte di organi di stampa ed assimilati trova un limite nel principio della pertinenza: i fatti possono essere riproposti, magari a distanza di tempo, solo se hanno una stretta relazione con nuovi fatti di cronaca e se vi è un interesse pubblico alla loro diffusione.[23]

[modifica] L'interesse pubblico alla notizia

Il diritto di cronaca, secondo i commentatori[24] e la giurisprudenza, esiste tutte le volte che c'è un interesse pubblico alla conoscenza di fatti anche lontani nel tempo. Tipico il caso in cui una persona si presenti candidata a qualche elezione.

[modifica] La giurisprudenza

Anche la giurisprudenza ha da tempo affermato che

« È riconosciuto un “diritto all’oblio”, cioè il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione. Analogo principio è stato applicato anche a personaggi che hanno avuto grande notorietà.[25] »

Non mancano, tuttavia, decisioni di opposto segno,[26] anche se si soffermano contemporaneamente su un severo controllo del requisito della pertinenza.[27].

Una regolamentazione parallela è prevista per i protesti cambiari, i cui dati non possono essere conservati per un tempo più lungo di quello previsto dalla legge.[28]

[modifica] I Disegni di legge

Il 30 aprile 2009 l'on. Lussana ha presentato un disegno di legge per regolamentare la materia [29]

[modifica] Voci correlate

[modifica] Note

  1. ^ (EN) The Web Means the End of Forgetting
  2. ^ (EN) E-privacy 2004
  3. ^ (FR)Une charte sur le droit à l'oubli numérique sans Google ni Facebook
  4. ^ (FR)Charte du droit à l'oubli dans les site collaboratifs et les moteurs de recherche
  5. ^ Francia, accordo dei big per "diritto all'oblio" su Internet Assenti Facebook e Google
  6. ^ fr:wikisource
  7. ^ Sito del governo francese
  8. ^ n°78-17 du 6 janvier 1978 – Article 6 de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
  9. ^ wikipedia e il diritto all'oblio
  10. ^ [1]
  11. ^ Pogo Was right
  12. ^ La Stampa
  13. ^ [2]
  14. ^ Supercom
  15. ^ http://punto-informatico.it/3028010/PI/News/ue-ricordati-del-diritto-all-oblio.aspx Punto Informatico
  16. ^ La Stampa
  17. ^ http://daily.wired.it/news/cultura/il-diritto-all-oblio-caro-web-dimenticami.html
  18. ^ [3]
  19. ^ Slideshare
  20. ^ La decisione è stata adottata dal precedente collegio
  21. ^ Garante privacy
  22. ^ Decisione Garante della privacy
  23. ^ [4]
  24. ^ [5]
  25. ^ La repubblica
  26. ^ In senso contrario alla precedente, infatti, Tribunale di Roma Sentenza n. 3687 Cronologico n. 26485 Repertorio n. 2978/04
  27. ^
    « Quanto poi al requisito della pertinenza della notizia ad un rilevante ed attuale interesse generale, non v'e' dubbio alcuno che lo stesso debba ritenersi sussistente ogniqualvolta si discuta del passato di un uomo politico, quale certamente e' l'on. Caradonna, essendo indiscutibile ed indubbio l'interesse del pubblico a conoscere ogni particolare (recente e pregresso) della vita politica di chi continui a sottoporsi al vaglio degli elettori e ricopra, anche nel presente, rilevanti incarichi istituzionali, quale quello di membro del Parlamento italiano. Fuori discussione appare in proposito la pretesa di trincerarsi dietro al "diritto all'oblio", di per se' inconfigurabile in presenza - come detto - di un interesse pubblico attuale alla conoscenza del proprio passato politico »
    .
  28. ^ Protesti cambiari
  29. ^ Relazione al Disegno di legge

[modifica] Bibliografia

  • Victor Mayer-Schonbergher Delete Il diritto all'oblio nell'era digitale Egea ISBN 9788823832015

[modifica] Altri progetti

[modifica] Collegamenti esterni

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