Diritto internazionale umanitario

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Il diritto internazionale umanitario (DIU), in inglese International Humanitarian Law (IHL),è l'insieme delle norme di diritto internazionale che riguarda la protezione delle cosiddette vittime di guerra o vittime dei conflitti armati.

Comprende anche il cosiddetto diritto bellico, che tratta dei doveri comportamentali dei combattenti in un conflitto e dei mezzi e metodi di guerra. Altra definizione del DIU è quella di ius in bello, ovvero appunto le regole che, in caso di conflitto armato, devono indirizzare la condotta delle operazioni belliche. Il diritto internazionale umanitario (o diritto umanitario) costituisce una parte molto importante del diritto internazionale pubblico e include le regole che, in tempo di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità e pongono limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra. Più precisamente, il CICR, Comitato Internazionale della Croce Rossa, intende per diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati l’insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che sono specificamente tesi a risolvere le questioni di carattere umanitario direttamente causate da conflitti armati, di natura sia internazionale che interna; per motivi umanitari queste regole limitano il diritto delle Parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento e proteggono le persone e i beni coinvolti, o che rischiano di rimanere coinvolti,nel conflitto.

La base fondamentale del diritto umanitario è attualmente costituita dalla I Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 (data di nascita del Diritto Internazionale Umanitario) e dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai successivi due Protocolli aggiuntivi dell'Aja del 1977. A questi documenti vanno aggiunti molti altri, quali la Convenzione dell'Aja per la Protezione dei beni culturali del 1954, la Convenzione di Ottawa del 1977 sull'eliminazione delle mine antipersona, le convenzioni in materia di divieto di uso di armi indiscrinanti e di modifica ambientale.

Indice

[modifica] Le vittime di guerra o vittime dei conflitti armati

Sono considerati vittime di guerra tutte le persone che non hanno mai partecipato ai combattimenti o che hanno cessato di parteciparvi.

Dai titoli delle quattro Convenzioni di Ginevra è agevole risalire alle specifiche categorie, che sono:

  • la popolazione civile;
  • i feriti;
  • i naufraghi;
  • gli ammalati;
  • i caduti;
  • i prigionieri di guerra.

In seguito all'ampliamento del concetto di vittima dei conflitti armati la definizione è stata estesa, mediante specifiche Convenzioni internazionali, anche ad oggetti diversi dalle persone, e precisamente:

  • ai beni culturali;
  • all'ambiente.

[modifica] Principi fondamentali del DIU

Hans Peter Gasser, già principale consulente per gli affari legali dello ICRC, International Committee of the Red Cross (Comitato Internazionale della Croce Rossa), definisce i seguenti principi fondamentali del diritto internazionale umanitario:

  1. Rispettare, difendere e trattare in modo umano gli individui che partecipano, o hanno preso parte, ad azioni di ostilità, garantendo loro l’assistenza necessaria, senza alcuna discriminazione.
  2. Trattare umanamente i prigionieri di guerra e chiunque è stato privato della libertà, proteggendoli da ogni tipo di violenza, in particolare la tortura. In caso di processo, essi hanno il diritto di avere le garanzie fondamentali di qualsiasi normale procedimento giuridico.
  3. Poiché il diritto delle parti coinvolte in un conflitto armato all’uso di metodi o strumenti di guerra non è senza limiti, è illecito infliggere ulteriori pene o sofferenze inutili.
  4. Allo scopo di evitare vittime tra i civili, le forze combattenti devono sempre fare distinzione tra popolazione e oggetti da colpire civili da una parte, ed obiettivi militari dall’altra. Né la popolazione civile, né singoli cittadini od obiettivi civili devono costituire il bersaglio di attacchi militari.[1]

Ricongiungimento ai familiari

Collegato al DIU è anche il lavoro di ricerca della Croce Rossa Internazionale per il ricongiungimento ai familiari dei dispersi per cause di guerra.

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