Dipartimento
Il termine dipartimento è utilizzato per designare:
- una circoscrizione territoriale di alcuni Stati, di solito di dimensioni intermedie tra il livello comunale e quello statale o regionale (come in Francia), simile quindi alla provincia italiana;
- un'unità organizzativa, per lo più di elevato livello, nella quale si articola una pubblica amministrazione o altra azienda, pubblica o privata;
- un dicastero in alcuni Stati, tra cui quelli anglosassoni (Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia ecc.), la Svizzera, la Svezia e le Filippine (ad esempio, negli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato e il Dipartimento alla Difesa hanno funzioni analoghe ai Ministeri degli affari esteri e della difesa in altri ordinamenti).
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[modifica] Il dipartimento come circoscrizione territoriale
In Francia il dipartimento è la circoscrizione territoriale intermedia tra la regione e l'arrondissement (il quale, a sua volta, si divide in comuni). Ogni dipartimento ha un prefetto, che rappresenta il governo centrale, e un organo collegiale eletto dal popolo, il consiglio generale. La divisione del territorio francese in dipartimenti fu introdotta dall'Assemblea costituente con decreto del 22 dicembre 1789; inizialmente in numero di 83, ora sono 101, di cui 5 d'oltremare.
Il dipartimento è una circoscrizione territoriale anche in Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, Perù, Paraguay, Uruguay e molte ex colonie francesi (ad esempio in Senegal, Costa d'Avorio ecc.). In alcuni di questi paesi il dipartimento è circoscrizione di primo livello (così in Bolivia, dove si divide in province), mentre in altri è la suddivisione di una circoscrizione di livello superiore (così in Argentina, dove è suddivisione della provincia, eccettuata quella di Buenos Aires divisa in partidos).
In Italia il dipartimento, come circoscrizione territoriale, fu introdotto nel periodo napoleonico; con la Restaurazione le circoscrizioni furono mantenute ma gli fu cambiato il nome nell'attuale provincia.
[modifica] Il dipartimento nel diritto amministrativo italiano
[modifica] Ministeri
Nell'ordinamento amministrativo italiano il dipartimento è l'unità organizzativa di massimo livello di alcuni ministeri. Secondo l'art. 5 del D.Lgs. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del governo) i dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero; ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane.
Nei ministeri dove non esiste il dipartimento la suddivisione di massimo livello è la direzione generale ed è istituito un segretario generale.
Dal punto di vista organizzativo il dipartimento è un'unità di tipo divisionale, laddove la direzione generale è un'unità organizzativa di tipo funzionale.
[modifica] Capo dipartimento
Al dipartimento è preposto un capo di dipartimento che, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 300/1999, svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.
Gli incarichi di capo dipartimento sono conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dello Stato o - con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni - a persone, anche estrane all'amministrazione statale, in possesso delle specifiche qualità professionali indicate nel comma 6 dello stesso articolo (esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali in enti ed aziende, anche private; particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza; provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato). Tali incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque (art. 19, comma 2, d.lgs. 165/2001) ma cessano se, nel frattempo, cambia il Governo, decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia allo stesso (art. 19, comma 8, d.lgs 165/2001).
[modifica] Aziende sanitarie
Si articolano in dipartimenti anche le aziende sanitarie locali ed ospedaliere italiane. Secondo l'art. 17-bis, comma 1, del d.lgs. 530 dicembre 1992, n. 502, "l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività" delle medesime.
Secondo il comma 2 dello stesso articolo, il direttore di dipartimento, preposto allo stesso, è nominato dal direttore generale dell'azienda sanitaria fra i direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento e continua a svolgere anche le funzioni di direzione della struttura alla quale è preposto. La preposizione al dipartimento – che può essere ospedaliero, territoriale o di prevenzione – comporta l’attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione, sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine, il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale.
Il direttore di dipartimento è membro di diritto del collegio di direzione dell'azienda sanitaria (art. 17, co. 2, d.lgs. 502/1992). È affiancato da un comitato di dipartimento, la disciplina della cui composizione e delle funzioni, compresa la partecipazione all'individuazione del direttore di dipartimento, è demandata alla legge regionale (17-bis, co. 3, d.lgs. 502/1992).
[modifica] Dipartimento di prevenzione
| Per approfondire, vedi Dipartimento di prevenzione. |
Una disciplina particolare è riservata al dipartimento di prevenzione, presente in tutte le aziende sanitarie locali, di cui è la "struttura operativa ... che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita" (art. 7-bis, d.lgs. 502/1992,).
L'art. 7-quater del d.lgs. 502/1992 gli attribuisce autonomia organizzativa e contabile e stabilisce che il suo direttore è scelto dal direttore generale, tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di funzione, e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.
[modifica] Voci correlate
- Dipartimento della Protezione Civile
- Dipartimento universitario
- Dipartimenti francesi
- Dipartimenti del Guatemala