Dictatus papae

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Dictatus papae (Archivio Vaticano)

Il Dictatus PapaeAffermazioni di principio del Papa») è una raccolta di 27 affermazioni, ciascuna delle quali enuncia uno specifico potere del pontefice romano. Vi sono elencati i principi della Riforma gregoriana avviata nella seconda metà dell'XI secolo. Redatto al tempo di Gregorio VII o poco dopo, negli Archivi Vaticani il documento è inserito fra due lettere datate marzo 1075. Il Dictatus Papae non fu formalmente pubblicato, e non circolò al di fuori della Curia romana.

Contenuto[modifica | modifica wikitesto]

Gli assiomi del Dictatus Papae fissano i fondamenti del primato papale. L'assioma per cui «al Papa è permesso deporre gli imperatori» fa cadere la nozione alto-medievale di bilanciamento fra potere religioso e potere civile, espressa dal simbolo delle «due spade», quella spirituale e quella temporale. L'equilibrio fra potestas (o imperium, cioè il potere politico del Impero) e auctoritas (l'autorità morale della Chiesa) aveva retto l'Occidente sin dai tempi dei Merovingi[1].
Con questo documento, destinato a segnare la contesa medievale tra sacerdozio e Impero, Gregorio VII intendeva così rivendicare la superiorità del primo sul secondo.[2]

Dictatus Papae, propriamente, è il titolo della raccolta di lettere personali della sezione che contiene il documento. L'inserzione degli assiomi sotto questa intestazione vuol dunque dire che il Papa compose il testo personalmente, se si accetta l'autenticità della datazione[3].

I 27 assiomi[modifica | modifica wikitesto]

Il Papa stabilisce:

Numero Originale latino Italiano
I Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata. Che la Chiesa Romana è stata fondata unicamente dal Signore.
II Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis. Che soltanto il Pontefice Romano è a buon diritto chiamato universale.
III Quod ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare. Che egli solo può deporre o reinsediare i vescovi.
IV Quod legatus eius omnibus episcopis presit in concilio etiam inferioris gradus et adversus eos sententiam depositionis possit dare. Che in qualunque concilio il suo legato, anche se inferiore di grado, ha autorità superiore a quella dei vescovi, e può pronunciare sentenze di deposizione contro di loro.
V Quod absentes papa possit deponere. Che il Papa può deporre gli assenti [i vescovi assenti al concilio].
VI Quod cum excommunicatis ab illo inter cetera nec in eadem domo debemus manere. Che [noi battezzati] non dobbiamo aver comunione o coabitare sotto lo stesso tetto con coloro che egli [il papa] ha scomunicato.
VII Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere, novas plebes congregare, de canonica abatiam facere et e contra, divitem episcopatum dividere et inopes unire. Che a lui solo è lecito, in rapporto alle necessità del tempo, promulgare nuove leggi, riunire nuove congregazioni, rendere abbazia una canonica e viceversa, dividere le diocesi ricche e unire quelle povere.
VIII Quod solus possit uti imperialibus insigniis. Che egli solo può usare le insegne imperiali.
IX Quod solius pape pedes omnes principes deosculentur. Che solo al Papa tutti i principi debbano baciare i piedi.
X Quod illius solius nomen in ecclesiis recitetur. Che solo il suo nome [e non più quello dell'imperatore] sia pronunciato nelle chiese.
XI Quod hoc unicum est nomen in mundo. Che il suo titolo è unico al mondo.
XII Quod illi liceat imperatores deponere. Che gli è lecito deporre gli imperatori.
XIII Quod illi liceat de sede ad sedem necessitate cogente episcopos transmutare. Che gli è lecito trasferire i vescovi di sede in sede secondo necessità.
XIV Quod de omni ecclesia quocunque voluerit clericum valeat ordinare. Che egli ha il potere di ordinare un chierico di qualsiasi chiesa, in qualsiasi territorio.
XV Quod ab illo ordinatus alii eclesie preesse potest, sed non militare; et quod ab aliquo episcopo non debet superiorem gradum accipere. Che colui che egli ha ordinato può essere a capo di un'altra chiesa, ma non può muovergli guerra; inoltre non può ottenere un grado superiore da alcun altro vescovo.
XVI Quod nulla synodus absque precepto eius debet generalis vocari. Che nessun sinodo può essere chiamato "generale" senza il suo ordine.
XVII Quod nullum capitulum nullusque liber canonicus habeatur absque illius auctoritate. Che un articolo o un libro possono essere dichiarati canonici solamente sotto la sua autorità.
XVIII Quod sententia illius a ullo debeat retractari et ipse omnium solus retractare possit. Che una sua sentenza non può essere riformata da alcuno; al contrario, egli può riformare qualsiasi sentenza emanata da altri.
XIX Quod a nemine ipse iudicare debeat. Che nessuno lo può giudicare.
XX Quo nullus audeat condemnare apostolicam sedem apellantem. Che nessun altro può condannare chi si è appellato alla Santa Sede.
XXI Quod maiores cause cuiscunque ecclesie ad eam referri debeant. Che le cause di maggior importanza, di qualsiasi chiesa, devono essere portate davanti a lui.
XXII Quod Romana ecclesia nunquam erravit nec imperpetuum scriptura testante errabit. Che la Chiesa Romana non ha mai errato né mai errerà per l'eternità, secondo la testimonianza delle Scritture.
XXIII Quod Romanus pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitanter efficitur sanctus testante sancto Ennodio Papiensi episcopo ei multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis beati Symachi pape continetur. Che il Pontefice Romano, se eletto canonicamente, è senza dubbio santificato per i meriti di San Pietro[4]; lo testimonia sant'Ennodio, vescovo di Pavia, con il consenso di molti Santi Padri, come [anche] si legge nei decreti di San Simmaco papa.
XXIV Quod illius precepto et licentia subiectis liceat accusare. Che, dietro suo ordine e permesso, ai subordinati è concesso presentare accuse.
XXV Quod absque synodali conventu possit episcopus deponere et reconciliare. Che può deporre o reinsediare i vescovi [anche] senza riunione sinodale.
XXVI Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romane ecclesie. Che non si debba ritenere cattolico chi non è in comunione con la Chiesa Romana.
XXVII Quod a fidelitate iniquorum subiectos potest absolvere. Che egli può sciogliere i sudditi dalla fedeltà verso gli iniqui.[5]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Franco Cardini e Marina Montesano, Storia Medievale, Firenze, Le Monnier Università/Storia, 2006, p. 195: «Egli comprese ch'era giunto il momento di portare a fondo l'attacco. Nel 1075 vietò a tutti i laici, pena la scomunica, d'investire un qualunque ecclesiastico. Nel 1078 formulò, in 27 proposizioni stringate, il dictatus papae, la sua concezione secondo la quale il pontefice aveva in terra potere assoluto ed era in grado di deporre gli stessi sovrani laici».
  2. ^ In una lettera dell'8 maggio 1080 a Guglielmo I d'Inghilterra, egli ricorse anche alla metafora del Sole e della Luna, ripresa in seguito da Innocenzo III, per riaffermare che il rapporto tra papato e impero è come quello tra il luminare maggiore, che brilla di luce propria, e il luminare minore, che ne riceve soltanto il riflesso (cfr. Glauco Maria Cantarella, Il Sole e la Luna: la rivoluzione di Gregorio VII, Roma, GLF editori Laterza, 2005, p. 5, ISBN 88-420-7604-X, SBN IT\ICCU\RAV\1334824. Cfr. anche Rita Bacchiddu, Il Sole e la Luna, su fondazionesancarlo.it, recensione al testo di G.M. Cantarella, 2006.)
  3. ^ Per le diverse interpretazioni del documento vedi C. Balzaretti, «Il Dictatus papae: un mito scolastico», «Nuova secondaria» 34/10 (giugno 2017) pp. 60-62.
  4. ^ Si intende qui affermare una santità che deriva dalla grazia, indipendente dai meriti personali.
  5. ^ In altre parole, che egli può liberare i sudditi dall'obbligo di obbedienza ai signori che hanno imposto il loro potere con la forza.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Carlo Falconi, Storia dei papi e del papato, III: I papi e il mito della cristianità nel Medioevo, 1970, pag. 50.
  • (EN) Medieval Sourcebook: Dictatus papae da Ernest F. Henderson, Select Historical Documents of the Middle Ages, (London: George Bell and Sons, 1910), pp. 366–367; ristampato in Brian Tierney, ed., The Middle Ages, Vol. I: Sources of Medieval History, 4th ed., (New York: Alfred A. Knopf, 1983) pp. 142–143.
  • (EN) (University of St Andrews) The papacy, religious change and church reform, 1049-1125 [collegamento interrotto], su st-andrews.ac.uk.
  • (DE) Das Register Gregors. VII, ed. E. Caspar (nella serie M.G.H. Epistolae Selectae ii, Berlin 1920-3), pp. 202–8: sezione tradotta da G.A. Loud

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