Denuncia

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In diritto, la denuncia è una dichiarazione con cui si comunica a un ente pubblico o a un altro soggetto istituzionale una circostanza, un fatto o un altro elemento che il destinatario è legittimato e preposto a ricevere. I campi in cui più frequentemente si incontra la denuncia sono il diritto penale (notitia criminis), il diritto tributario (denuncia dei redditi) e il diritto amministrativo (ad esempio in edilizia e altri settori).

Il contenuto della denuncia, cioè ciò che il denunciante porta a conoscenza dell'amministrazione competente, ha in genere pubblica rilevanza od ottempera a prescrizioni emanate per il pubblico interesse, la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico. Esiste però anche la denuncia di diritto privato, come nel caso della denuncia di sinistro automobilistico che si inoltra a una compagnia di assicurazione.

Per talune fattispecie la denuncia è obbligatoria, mentre in alcuni casi la presentazione di una denuncia è requisito necessario per un procedimento di interesse del denunciante.

Indice

[modifica] Diritto penale

Si parla di denuncia per la segnalazione all'Autorità giudiziaria (anche, eventualmente, per il tramite della polizia giudiziaria) di fatti delittuosi commessi da persone note o ignote.

Possono essere perseguibili taluni modi e mezzi impropriamente adottati per l'espressione della notizia, se tali azioni ad esempio recano danno e pregiudizio alla reputazione e immagine di una persona fisica o giuridica.

L'obbligo giuridico di denunciare un reato vige per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (art 357-358 cp.) nell'esercizio delle loro funzioni o per i reati di cui vengono a conoscenza in ragione dell'esercizio che essi svolgono. In caso di violazione oltre all'applicazione della fattispecie incriminatrice prevista per i cittadini sarà applicata anche una pena accessoria.

Inoltre, l'obbligo di denuncia vige anche nei confronti del cittadino in tre ipotesi:

  • chi, ai sensi dell'art. 364 del codice penale "... avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito . . .
  • chi venga a conoscenza di fatti e circostanze riguardanti il sequestro di persona, anche solo tentato, ai sensi dell'art 630 del Codice Penale e dell'art. 3 del decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991
  • chi venga a conoscenza di detenzione di armi o di esplosivi da parte di persone che non possiedono l'autorizzazione della questura del luogo in cui le armi sono tenute.

[modifica] Denuncia e querela

La denuncia può essere fatta da qualsiasi cittadino, che può non essere parte offesa dal reato.

La querela è esclusiva della parte offesa del reato. Per alcuni reati, anche in presenza di prove sufficienti, il pubblico ministero può avviare un processo penale, soltanto a seguito di querela della parte offesa. Si dice che il reato è procedibile dietro querela di parte.

Il diritto alla querela si prescrive se questa non è presentata entro tre mesi dall'evento o dalla conoscenza del fatto illecito.

[modifica] Denuncia obbligatoria per i medici

Una categoria a parte in questa vicenda è rappresentata dai medici ospedalieri, e in generale da tutto il personale sanitario considerato incaricato di pubblico servizio per cui si prevede l'obbligo di collaborare con la giustizia. Essi sono obbligati a presentare denuncia entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato servizio. Il contenuto della denuncia dovrà presentare:

  • le generalità della persona assistita
  • il luogo in cui il medico ha prestato soccorso
  • le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi e gli effetti che ha causato o che può causare (bisogna essere certi dell'avvenuto fatto delittuoso, la denuncia non contiene dati biologici).

Al contrario il medico non pubblico ufficiale non è soggetto a tale obbligo. Deve però redigere il referto che differisce dalla denuncia per i dati contenuti (sono focalizzati sulle condizioni del paziente) e per gli obblighi a esso connessi; inoltre per redigere tale documento è sufficiente il sospetto che sia avvenuto un fatto delittuoso)

Il secondo comma dell'art 365 c.p. prevede che il referto non sia obbligatorio nel caso in cui questo esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. L'ordinamento ha effettuato in questo caso una scelta tra il diritto di salute dell'eventuale colpevole e la giustizia. La scelta è caduta sulla prima ipotesi.

[modifica] Omessa denuncia

Per quanto riguarda l'omessa denuncia essa è disciplinata dagli art 361-362 c.p. In tali articoli si specifica che sarà applicata la sanzione in caso di omissione o ritardo della denuncia. La denuncia dovrà contenere per il privato cittadino le generalità della persona offesa, il fatto storico e dovrà esser presentata a scelta oralmente o per iscritto, il pubblico ufficiale dovrà presentarla obbligatoriamente per iscritto.

[modifica] Note


[modifica] Voci correlate

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