Denuncia
La denuncia in diritto, è una dichiarazione con cui si comunica a un ente pubblico, a un'amministrazione pubblica oppure ad altro soggetto istituzionale, una circostanza, un fatto o un altro elemento che il destinatario è legittimato e preposto a ricevere.
I campi in cui più frequentemente si incontra la denuncia sono il diritto penale (notitia criminis), il diritto tributario (denuncia dei redditi) e il diritto amministrativo (ad esempio in edilizia e altri settori).
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Contenuto e caratteristiche [modifica]
Il contenuto della denuncia, cioè ciò che il denunciante porta a conoscenza dell'amministrazione competente, ha in genere pubblica rilevanza od ottempera a prescrizioni emanate per il pubblico interesse, la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico.
La denuncia però ha anche rilevanza nel diritto privato, come ad esempio nel caso della denuncia di Sinistro automobilistico che si inoltra a una compagnia di assicurazione.
Per talune fattispecie la denuncia è obbligatoria, mentre in alcuni casi la presentazione di una denuncia è requisito necessario per un procedimento di interesse del denunciante.
Diritto Italiano [modifica]
Denuncia e querela [modifica]
La denuncia può essere fatta da qualsiasi cittadino, solitamente la persona offesa, che può però anche non essere parte offesa dal reato.
Per alcuni reati, anche in presenza di prove sufficienti, il pubblico ministero può avviare un processo penale, soltanto a seguito di querela, che può essere fatta esclusivamente dalla parte offesa del reato. Si dice in tal caso che il reato è procedibile a querela di parte. (Viceversa si dice che è procedibile d'ufficio).
Il diritto alla querela si prescrive se questa non è presentata entro tre mesi dall'evento o dalla conoscenza del fatto illecito.
Contenuto e forma della denuncia [modifica]
La denuncia dovrà contenere:
- generalità della persona offesa (in caso il denunciante sia un privato)
- fatto storico oggetto della stessa
- firma del denunciante.
La denuncia può essere presentata, alternativamente, sia oralmente sia per iscritto.
Il pubblico ufficiale dovrà presentarla obbligatoriamente per iscritto.
Denuncia anonima [modifica]
Secondo l'ordinamento italiano è anche possibile esporre denuncia in forma anonima. Caratteristica della stessa è la mancanza di firma. A ogni modo, secondo l'art. 333 comma 3 del codice di procedura penale afferma che "delle denuncie anonime non può essere fatto alcun uso" salvo che nei casi previsti dall'art. 240 del predetto codice.
Tuttavia la Corte di Cassazione ha ricordato che l’unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima può essere quello di stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere informazioni dirette a verificare se può essere individuata una valida notitia criminis. (sentenza n. 30313 del 17/05/2005, sentenza n. 36003 del 21/09/2006).
Denuncia da parte di privati [modifica]
Si parla di denuncia, in particola modo di denuncia da parte di privati, nel diritto penale italiano intendendo per essa la facoltà, da parte dei cittadini di denunciare all'Autorità giudiziaria (anche, eventualmente, per il tramite della polizia giudiziaria) reati perseguibili d'ufficio (art. 333 codice procedura penale) anche se commessi da ignoti.
Possono però essere perseguibili taluni modi e mezzi impropriamente adottati per l'espressione della notizia, se tali azioni ad esempio recano danno e pregiudizio alla reputazione e immagine di una persona fisica o giuridica.
Obbligo di denuncia [modifica]
L'obbligo giuridico di denunciare un reato vige per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (art 357-358 cp.) nell'esercizio delle loro funzioni o per i reati di cui vengono a conoscenza in ragione dell'esercizio che essi svolgono. In caso di violazione oltre all'applicazione della fattispecie incriminatrice prevista per i cittadini sarà applicata anche una pena accessoria.
Inoltre, l'obbligo di denuncia vige anche nei confronti del cittadino in tre ipotesi:
- ai sensi dell'art. 364 del codice penale "il cittadino che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361 [...]"
- chi venga a conoscenza di fatti e circostanze riguardanti il sequestro di persona a scopo di estorsione, anche solo tentato, ai sensi dell'art 630 del Codice Penale e dell'art. 3 del decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991
- chi detenga, oppure venga a conoscenza, di detenzione di armi o di esplosivi da parte di persone che non possiedono l'autorizzazione della questura del luogo in cui le armi sono tenute, tranne che per le armi di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 362 del 9 agosto 2001.
Denuncia obbligatoria del medico (referto) [modifica]
Un particolare tipo di denuncia, chiamata tecnicamente referto, è obbligatoria secondo la legge italiana, a carico dei medici, e in generale tutti gli esercenti di una professione sanitaria. Essi sono obbligati a presentare proprio referto, ai sensi dell'art. 334 del codice penale (Referto), e in caso di omissione ne risponderanno penalmente ai sensi dell'art. 365 (Omissione di referto).
L'atto andrà presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato servizio.
Il referto dovrà contenere:
- le generalità della persona assistita
- il luogo in cui il medico ha prestato soccorso
- le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi e gli effetti che ha causato o che può causare (bisogna essere certi dell'avvenuto fatto delittuoso, la denuncia non contiene dati biologici).
Al contrario il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio un reato (delitto o contravvenzione) perseguibile d'ufficio sono tenuti a presentare apposito rapporto.
Il secondo comma dell'art 365 c.p. prevede che il referto non sia obbligatorio nel caso in cui questo esponga la persona assistita a procedimento penale.
L'ordinamento tra il diritto di salute dell'eventuale colpevole ed esigenza di giustizia, ha scelto di tutelare la prima, sulla base dell'art. 32 della costituzione.
Omessa denuncia [modifica]
Per quanto riguarda l'omessa denuncia, di una obbligatoria, essa è disciplinata dagli art 361-362 c.p. In tali articoli si specifica che sarà applicata la sanzione in caso di omissione o ritardo della denuncia.
Voci correlate [modifica]
- Denuncia dei redditi
- Denuncia di inizio attività in edilizia
- Denuncia di nuova opera
- Denuncia di danno temuto
- Querela
- Esposto
- Calunnia
- Referto
Altri progetti [modifica]
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Collegamenti esterni [modifica]
- Denuncia nel Nuovo Soggettario della BNCF
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