Delivered Duty Unpaid
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Con il termine Delivered Duty Unpaid, conosciuto anche con l'acronimo D.D.U., si intende una delle clausole contrattuali in uso nelle compravendite internazionali; queste clausole di resa che riguardano soprattutto il campo dei trasporti sono codificate in sede internazionali nell'Incoterms.
Questa specifica notazione, valida particolarmente per il trasporto via strada e ferrovia, stabilisce che a carico del venditore siano tutte le spese di trasporto fino ad una destinazione concordata, nonché le spese per l'ottenimento di licenze e documentazioni per l'esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione. Anche i costi da sostenere per l'attraversamento di altre nazioni fino a destino sono a carico del venditore.
Restano a carico del destinatario le operazioni doganali nella nazione di arrivo e la liquidazione di tutti gli oneri gravanti sulla merce nella nazione di destino.
La formulazione di questo termine di resa è considerata completa con l'indicazione di una località specifica (esempio D.D.U. Roma).
Dello stesso gruppo di termini di resa, definito il gruppo D, fanno parte anche DAF Delivered At Frontier, DES Delivered Ex Ship, DEQ Delivered Ex Quay e DDP Delivered Duty Paid.
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| Terminologia dell'Incoterms 2000 | |
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| EXW | FCA | FAS | FOB | CFR | CIF | DAF | DES | CPT | CIP | DEQ | DDU | DDP | |
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Le figure e le regole da seguire, le professioni e le infrastrutture |