Defettibilità

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La defettibilità (defeasibility) indica la disapplicazione delle norme giuridiche a seguito del verificarsi di eccezioni implicite (cioè non previste né dalla stessa disposizione né da altre formulazioni).[1] La norma a condizione semplice " Se C, allora S" diventa quindi " Se C, allora S, a meno che Q, B ecc." Per rendere inapplicabili le norme giuridiche sotto il profilo di defettibilità bisogna argomentare le eccezioni implicite.[1]

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Tale concetto è stato sollevato da Herbert Hart, cultore della giurisprudenza della seconda metà del '900.[1]

Defettibilità applicata ai principi[modifica | modifica wikitesto]

Premettendo che la defettibilità si applica alle norme giuridiche, c'è chi sosteneva la stessa come applicazione ai principi, come Ronald Dworkin (allievo di Hart, critico del giuspositivismo e iniziatore del neocostituzionalismo), che sosteneva che laddove in un caso giuridico vi fossero conflitti tra norme si sarebbero dovuti bilanciare i principi.[1]

Note[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]