Corte europea dei diritti dell'uomo
La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è stata istituita nel 1959[1] dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (anch'essa CEDU) del 1950, per assicurarne il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa.
Ha sede a Strasburgo e non va confusa con la Corte di giustizia dell'Unione europea con sede in Lussemburgo.
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[modifica] Funzioni
[modifica] Funzione contenziosa
La Corte può conoscere sia ricorsi individuali che ricorsi da parte degli Stati contraenti in cui si lamenti la violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli Addizionali. Essa svolge tuttavia una funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali, in quanto le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne (regola del previo esaurimento dei ricorsi interni), secondo quanto prevede la stessa Convenzione nonché le norme di Diritto internazionale generalmente riconosciute.
L'ammissibilità dei ricorsi interstatali è decisa da una delle Camere, mentre l'ammissibilità dei ricorsi individuali è decisa da un Comitato (una procedura di snellimento del lavoro della Corte che si basa quasi esclusivamente su ricorsi individuali, dato che solo tre volte ha risolto ricorsi interstatali).
Se il ricorso, individuale o statale, è dichiarato ammissibile la questione viene sottoposta, ordinariamente, al giudizio di una Camera e in ogni caso si cercherà di raggiungere una risoluzione amichevole della controversia. Se la questione non si risolve amichevolmente, la Camera competente emetterà una sentenza motivata nella quale, in caso di accoglimento della domanda, potrà indicare l'entità del danno sofferto dalla parte ricorrente e prevedere un'equa riparazione, di natura risarcitoria o di qualsiasi altra natura.
Le sentenze della Corte sono impugnabili, in situazioni eccezionali, davanti alla Grande Camera in un termine di tre mesi, decorso il quale sono considerate definitive. Le sentenze sono pubblicate.
Gli Stati firmatari della Convenzione si sono impegnati a dare esecuzione alle decisioni della Corte europea. Il controllo sull'adempimento di tale obbligo è rimesso al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
[modifica] Funzione consultiva
La Corte può emettere pareri consultivi, a richiesta del Comitato di Ministri, su questioni giuridiche riguardanti la interpretazione della Convenzione e i suoi Protocolli Addizionali.
[modifica] Componenti e organi
La Corte è formata da tanti giudici quanti sono gli Stati Parte della Convezione europea dei diritti dell'uomo, eletti dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa tra i tre candidati proposti da ogni Stato per un mandato di 6 anni. I giudici eleggono tra loro un Presidente e due Vicepresidenti, con mandato triennale e rieleggibili.
La Corte si divide in cinque sezioni, composte tenendo conto dell'equilibrio geografico e dei sistemi giuridici degli Stati componenti. All'interno di ogni sezione sono formati, per un periodo di dodici mesi, dei comitati formati da tre giudici, che hanno il compito di esaminare in via preliminare le questioni sottoposte alla Corte. Con l'introduzione del protocollo n. 14, art. 27 viene istituita la figura di un "giudice unico", il quale può dichiarare irricevibile e cancellare dal ruolo un ricorso in base all'art. 34 della CEDU (ricorsi individuali) quando la decisione può essere adottata senza ulteriore esame; la decisione del Giudice unico è definitiva. La modifica introdotta con questo articolo ha lo scopo di snellire le procedure (in precedenza anche un ricorso manifestamente infondato doveva essere sottoposto al Comitato dei tre giudici, il solo a poter decidere sulla ricevibilità). Se il giudice unico non ritiene di respingere il ricorso, lo trasmette al comitato.
Inoltre vengono formate all'interno di ciascuna sezione delle camere composte da sette giudici che risolvono in via ordinaria i casi presentati davanti alla Corte.
La Grande camera, formata dal presidente della Corte, dai vicepresidenti e da altri quattordici giudici per un totale di diciassette membri, esamina i casi complessi.
[modifica] Rapporti con l'Unione europea
Tutti i membri dell'UE sono anche membri del Consiglio d'Europa e hanno sottoscritto la Convenzione, ma la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) è un organo distinto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Per questo, le sentenze dei due organi a priori potrebbero essere contraddittorie; per evitare ciò, la Corte di giustizia fa riferimento alle sentenze della Corte dei diritti dell'uomo e tratta la Convenzione sui diritti dell'uomo come se fosse parte del sistema giuridico dell'UE. Finora, anche se tutti i suoi membri hanno aderito alla Convenzione, l'UE di per sé non l'ha fatto perché non aveva competenza per farlo. Tuttavia, l'articolo 6 del trattato di Maastricht impone a tutte le istituzioni dell'UE di rispettare la Convenzione. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona (1º dicembre 2009) si prevede che l'UE sottoscriverà la Convenzione. In questo modo la Corte di giustizia sarebbe tenuta al rispetto delle sentenze della Corte dei diritti dell'uomo, e sarebbe risolto il problema del possibile conflitto fra le due corti.
[modifica] Giurisprudenza sull'Italia
[modifica] Equo processo (art. 6)
[modifica] Diritto di accesso ad un giudice
Secondo la giurisprudenza della Corte, l'equo processo prevede un processo di fronte ad un giudice indipendente ed imparziale, costituito per legge.
- i tribunali militari non sono tali, e non sono ammissibili se non in caso di emergenza, e purché comunque rispettino le altre garanzie dell'equo processo;
- non è prevista per la vittima la garanzia sullo svolgimento d'ufficio dell'azione penale, solo il diritto dell'imputato ad un equo processo
- caso Labita (1998): non ci sono prove degli avvenuti maltrattamenti in carcere, ma le autorità italiane non lo hanno verificato con indagini efficaci (violazione procedurale)
[modifica] Durata ragionevole del processo
L'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, riconosce ad ogni persona il diritto a vedere la sua causa esaminata e decisa entro un lasso di tempo ragionevole, come componente del diritto ad un equo processo.
L'accesso ad un giudice è garantito quando dà avvio ad un procedimento che si conclude in tempi ragionevoli
La giurisprudenza CEDU sull'Italia ha riguardato per il 90% dei casi tale problematica. In seguito ai diversi casi la Corte è giunta ad una giurisprudenza consolidata, con parametri temporali e criteri di valutazione delle circostanze
Secondo la giurisprudenza della Corte, il tempo della causa si calcola:
- dies a quo: a partire dalla notifica dell'atto di citazione, o dal deposito del ricorso nel procedimento civile, o dalla conoscenza diretta e ufficiale delle accuse per l'imputato nel processo civile;
- dies a quae: fino alla definitività della sentenza (dopo tre gradi di ricorso o scadenza dei termini per la possibilità di ricorso)
La CEDU ha stabilito che il procedimento si considera di durata irragionevole in ogni caso quando si superano i tre anni per grado di giudizio.
I criteri di valutazione delle circostanze includono:
- complessità della procedura;
- comportamento delle parti, non imputabili allo stato
- condotta delle autorità nazionali
La giurisprudenza della CEDU sull'equo processo in Italia ha incluso i seguenti casi:
- Capuano I (1987) e Capuano II (1994): la Corte ha dichiarato l'Italia non in grado di prevenire future violazioni, né di porre fine a quelle in corso
- casi del tribunale di Benevento: la Corte è stata sommersa di ricorsi relativi alla situazione del tribunale di Benevento, dove le tempistiche erano di 4 anni per la prima udienza, seguita da un rinvio d'ufficio di altri 1-2 anni; la Corte ha minacciato l'apertura di una procedura di sospensione dell'Italia dal Consiglio d'Europa, oltre a comminare continue pene di risarcimento (2 miliardi di lire nel solo 2002)
[modifica] Legge Pinto
La Legge Pinto (L. 89/2001) nasce come ricorso straordinario in appello qualora un procedimento giudiziario ecceda i termine di durata ragionevole di un processo secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in base all'art. 13 della Convenzione che prevede il diritto ad un ricorso effettivo contro ogni possibile violazione della Convenzione.
In tal modo, si introduce un nuovo ricorso interno, che i ricorrenti devono avviare prima di rivolgersi alla Corte di Strasburgo. Tuttavia le Corti d'Appello inizialmente non hanno applicato i parametri della CEDU per la definizione dell' irragionevole durata del processo, ma hanno chiesto ai ricorrenti la dimostrazione dell'aver subito un danno (cosa che, secondo l'art.6 CEDU, è incluso nel fatto stesso). Tali casi sono stati quindi ri-appellati alla Corte CEDU di Strasburgo per scorretta applicazione della Legge Pinto.
Nel 2004 la Corte di Cassazione ha stabilito che i giudici nazionali devono applicare i criteri di Strasburgo nel decidere in casi relativi alla legge Pinto, senza poter richiedere la prova del danno subito dal ricorrente.
La sentenza 'Brusco della CEDU ha infine statuito che tutti i casi pendenti a Strasburgo dal 2001 (sui quali non sia ancora stato dato un giudizio di ricevibilità da parte della Corte) debbano tornare in Italia per l'appello interno secondo la legge Pinto. La sentenza Brusco è stata criticata per gli alti costi processuali presenti nella procedura interna italiana, ed inesistenti a Strasburgo.
[modifica] Diritti della difesa
- Processo in assenza: caso Sejdovic
La corte di Strasburgo in tale sentenza rileva una palese violazione dell'art.6 della convenzione e nel dispositivo della sentenza afferma come "la violazione derivava da un problema strutturale connesso al mal funzionamento della normativa italiana poiché mancava un meccanismo effettivo che permettesse di assicurare al cittadino condannato in sua assenza di ottenere un nuovo processo sul merito delle accuse elevate a suo carico".
- Difesa d'ufficio: caso Artico; lo Stato deve vigilare sul mancato assolvimenti dei doveri difensivi da parte dell'avvocato d'ufficio
- Testimoni: la Corte attacca la nozione di testimone in senso largo, che include chiunque sia interrogato dalle autorità giudiziarie per accertare un fatto rilevante, incluse le vittime, i correi, i consulenti tecnici. In base al principio di parità delle armi, difesa ed accusa devano avere la stessa posizione di fronte ai testimoni, come minima garanzia giudiziaria.
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- caso Ierinò (2005): la Corte rigetta un ricorso per non validità di una testimonianza pre-dibattimentale. Secondo il ricorrente, la difesa non aveva avuto la possibilità di contro-interrogare il testimone. La Corte dichiara il caso manifestamente irricevibile, in quanto non ci sono prove della violazione della Convenzione.
- Secondo la Corte, la difesa deve avere una adeguata occasione di contro-interrogare i testimoni, ma non c'è violazione della Convenzione se la condanna non è fondata esclusivamente su tale prova testimoniale.
[modifica] Diritto a libertà e sicurezza (art. 5)
Termini della custodia cautelare: secondo la Corte, devono esistere controlli periodici sulla sussistenza delle ragioni per la detenzione cautelare (possibilità di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato, etc), l'attesa del giudizio (nella sua durata ragionevole - massimo 8 mesi) non è sufficiente per giustificare la custodia in carcere. La mancanza di pronta esecuzione dell'ordine di scarcerazione costituisce violazione della Convenzione.
- caso Lavita (2000): un ritardo di 12 ore nella scarcerazione, per mancanza di un addetto notturno, costituisce violazione della Convenzione
- caso Giulia Manzoni: 7 ore di attesa per il ritardo non costituiscono violazione, ma un tempo burocratico giustificabile.
[modifica] Rispetto della vita privata (art. 8)
- Tutela dei minori, affido dei minori e allontanamento forzato
- Libertà d'espressione ed esternazioni dei magistrati ai mezzi di comunicazione
Divieto della tortura(art.3) Nella giurisprudenza della Corte europea vengono in rilievo alcune sentenze volte a tutelare l'art.3:la sentenza"Soering"e la sentenza"Saadi" Nel caso "Soering" il richiamo all'3 sembra un escamotage della corte per evitare al condannato la pena capitale. Soering doveva essere estradato dal Regno Unito agli Stati Uniti.Il rischio che questi corresse nell'essere condannato alla pena capitale era alto,legittimato dal fatto che il Regno unito non era vincolato dalla proibizione di tale pena,non essendo ancora entrato in vigore il protocollo numero sei che permetteva una riserva di legittimità dell'art 2.La corte per scongiurare l'estradizione pose l'accento sulla grande sofferenza che il soggetto avrebbe potuto patire nella prigione,per un periodo indeterminato,prima della esecuzione. Un caso più recente che riguarda l'Italia è quello affermato nella sentenza Saadi dove la corte dichiara che se fosse avvenuta l'estradizione dall'Italia all'Algeria si sarebbe violato l'art 3. Queste sentenze vengono definite sentenze inibitorie perché la corte prescinde ogni giudizio su un eventuale violazione dell'art 6(il procedimento) sicura come afferma nel caso "Saadi" che il Governo si adegui alla sentenza
[modifica] Giudici
Lista aggiornata al 5 maggio 2010.[2]
Il seggio del giudice proveniente dall'Ucraina è vacante.
[modifica] Note
- ^ Per la precisione il 21 gennaio 1959 furono eletti i componenti, il 23 febbraio 1959 si tenne la prima seduta che si protrasse per 5 giorni, mentre il 20 aprile 1959 si tenne il discorso inaugurale. La prima sentenza fu emessa il 14 novembre 1960 nel caso Lawless contro Irlanda. Il primo presidente fu lord McNair. Si calcola che fino al 2000 la Corte ha ricevuto oltre 10.000 ricorsi, mentre i ricorsi ricevuti dalla istituzione e sino al 2008 sono stati circa 49900. [1]
- ^ (EN) Composition of the Court. European Court of Human Rights. URL consultato il 29-4-2009.
[modifica] Altri progetti
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[modifica] Voci correlate
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- Consiglio d'Europa
- Commissario per i diritti umani
- Legge Pinto
- Lautsi v. Italia
[modifica] Collegamenti esterni
- Sito istituzionale
- Struttura e attività sul sito del Consiglio d'Europa
- Giurisprudenza tradotta in italiano sul sito dell'Osservatorio della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
- Banca dati ragionata, in italiano, sulla giurisprudenza CEDU in Diritti Umani in Italia, Rivista giuridica online.