Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
La Convenzione è uno strumento concreto che consente di combattere le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani nei confronti di tutte le persone con disabilità italiane e ne riconosce a pieno titolo lo status di "cittadini" di questo Paese.
L'Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità nel dicembre 2006. Attraverso i suoi 50 articoli, la Convenzione indica la strada che gli Stati del mondo devono percorrere per garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità. 24 febbraio 2009: il Parlamento italiano ratifica la Convenzione, che diventa legge dello Stato. E 23 dicembre 2010: l'Unione europea ratifica la Convenzione.
Gli articoli principali della Convenzione[modifica]
Articolo 1 - Scopo[modifica]
"Promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità". […]
Articolo 3 - Principi generali della Convenzione[modifica]
"Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone; la non discriminazione; la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; la parità di opportunità; l’accessibilità; la parità tra uomini e donne; il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità".
Articolo 8 - Accrescimento della consapevolezza[modifica]
[…] "Sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità; accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità; combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in tutti gli ambiti; promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità".
Articolo 19 - Vita indipendente ed inclusione nella società[modifica]
[…] "Le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere; le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e impedire che siano isolate o vittime di segregazione; i servizi e le strutture sociali destinati a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattati ai loro bisogni".
Articolo 24 - Educazione[modifica]
"Gli Stati riconoscono il diritto all’istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita". […]
Articolo 27 - Lavoro e occupazione[modifica]
"Si riconosce il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, ossia il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità". […]
Articolo 30 - Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport[modifica]
"Gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire alle persone con disabilità:
(a) l’accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
(b) l’accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
(c) l’accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale".
Voci correlate[modifica]
- Handicap (medicina)
- Vita Indipendente
- Universal design
- Handicapped Scuba Association
- Sport per disabili
- Giochi paralimpici
- Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap
Collegamenti esterni[modifica]
- Il testo della Convenzione
- Giornata Internazionale dei diritti delle Persone con Disabilità
- FISH - Federazione Italiana Superamento Handicap
- LEDHA - Lega per i diritti delle Persone con Disabilità
- Superando.it - testata on line sulla disabilità
- Personecondisabilita.it - Il portale di informazione sulla disabilità in Lombardia
- [http://www.superabile.it/ Superabile è un "Contact Center Integrato" di informazione e di documentazione sulle tematiche della disabilità 800.810.810.