Consiglio europeo
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Categorie: Politica, Diritto |
Il Consiglio europeo è un organo che si riunisce periodicamente per esaminare le principali problematiche del processo di integrazione europea. Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º dicembre 2009, è una delle istituzioni dell'Unione europea e ha un presidente, eletto per due anni e mezzo.
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Storia [modifica]
Il Consiglio europeo nasce dalla prassi instaurata fin dal 1961 di tenere riunioni informali e senza una cadenza prestabilita tra i capi di Stato e di governo dei paesi che aderivano alle comunità (cd. vertici europei); lo scopo era quello di riunirsi al di fuori del contesto comunitario, a livello di conferenza internazionale per dare nuovo impulso alla cooperazione politica, prescindendo dalle formalità e lungaggini del procedimento comunitario.
Nell'ultimo di tali vertici, tenutosi a Parigi nel 1974, fu deciso di tenere regolarmente riunioni di capi di stato e di governo chiamandole Consigli Europei al fine di approfondire l'esame dei problemi relativi alla costruzione europea e dare maggiore coesione alle iniziative della Comunità.
Le regole di funzionamento, inizialmente non previste dai trattati, hanno assunto con il tempo un carattere più formale e sono state definite nel corso di alcune riunioni del Consiglio Europeo stesso (Londra 1977, Stoccarda 1983).
Nei trattati comunitari il Consiglio Europeo figura per la prima volta con l'Atto Unico Europeo che all'art. 2 ne ha consacrato giuridicamente la composizione e la cadenza delle riunioni, non inserendolo tuttavia nell'architettura comunitaria, né disciplinandone competenze ed atti.
Soltanto con il Trattato di Maastricht (art. 4) è mutata la qualificazione giuridica di tale istanza, che è divenuta a pieno titolo organo dell'unione, mentre il Trattato di Amsterdam ne ha reso più incisiva ed ampia l'azione.
È rimasta tuttavia la natura giuridica anomala ed ambigua del Consiglio, dal momento che la sua creazione non è prevista nei trattati istitutivi della comunità. Se da un lato la volontà politica degli Stati membri di creare uno strumento flessibile, capace di agire liberamente al di fuori degli schemi istituzionali comunitari ha consentito a quest’organo di agire spesso in maniera efficace e positiva per lo sviluppo del processo comunitario (passaggio alla fase definitiva del mercato comune, risorse proprie, sistema monetario, negoziato per l'adesione di nuovi stati, elezione diretta del Parlamento, ecc.), dell'altro lato bisogna considerare che risulta tuttora sprovvisto di qualunque forma di controllo democratico e giurisdizionale sul piano comunitario, in quanto non sottoposto alle regole procedurali dei trattati istitutivi né a limiti di competenza.
Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, al Consiglio Europeo viene attribuita la funzione di organo di indirizzo politico:
| « Il Consiglio Europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici e le priorità politiche generali. » |
| (Trattato sull'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, art. 15) |
Composizione e funzionamento [modifica]
Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo dei paesi membri dell'Unione europea e dal Presidente del Consiglio europeo che ne presiede le sessioni; inoltre partecipa senza diritto di voto il Presidente della Commissione europea. La scelta tra capo di stato e di governo, quale rappresentante dello stato membro nelle sedute del Consiglio europeo, è definita dall'ordinamento del singolo stato in relazione alle peculiarità del sistema istituzionale: per tale motivo, in rappresentanza dell'Italia prende parte alle riunioni il presidente del Consiglio dei ministri, capo di governo, mentre in rappresentanza della Francia il presidente della Repubblica, capo di stato.
Qualora l'ordine del giorno lo richieda, i membri del Consiglio europeo possono farsi assistere da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della stessa. Partecipa ai lavori anche l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Ai sensi dell'art. 15 §4 del Trattato sull'Unione europea, che recepisce la precedente prassi, regola generale per l'adozione delle delibere del Consiglio europeo è il consensus, salvo diversa disposizione dei Trattati. Sono dunque previsti casi in cui è necessaria una delibera unanime (constatazione di una grave e persistente violazione da parte di un Stato membro dei valori contemplati nell'art. 2 TUE, ai sensi dell'art. 7 del medesimo trattato), o adottata a maggioranza qualificata (elezione del presidente del Consiglio europeo, proposta al Parlamento europeo di un candidato presidente della Commissione, ex art. 17 TUE), o a maggioranza semplice (adozione del proprio regolamento interno ex art. 235 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
Cadenza e sede delle riunioni [modifica]
| Per approfondire, vedi Lista dei Consigli europei. |
I Consigli europei ordinari si tengono, per disposto dell'art. 15 del Trattato sull'Unione europea due volte a semestre a Bruxelles. I consigli Europei speciali o straordinari si tengono a Bruxelles e sono convocati per affrontare singole questioni rimaste irrisolte a livelli inferiori, si tengono inoltre dei Consigli informali, senza una data fissa. Tale organo presenta al Parlamento Europeo una relazione dopo ciascuna riunione e una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall'Unione.
Il Consiglio si riunisce nel Palazzo Justus Lipsius.
Composizione anomala del Consiglio dell'Unione europea [modifica]
Da ricordare che il trattato di Maastricht e successivamente quello di Amsterdam hanno previsto una composizione anomala del Consiglio dell'Unione europea, laddove viene indicato come Consiglio dell’Unione riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo.
Si tratta di una riunione anomala del Consiglio dell'Unione europea alla quale invece di partecipare il ministro nazionale competente per materia interviene chi, per ogni singolo Stato, è capo dello stato o è capo dell'esecutivo. Formalmente le decisioni adottate in questa sede saranno da attribuire alla istituzione Consiglio dell'Unione europea anche se, sul piano sostanziale, esse verranno assunte dal Consiglio europeo, visto che la composizione dei due organi coincide.
Presidente [modifica]
| Per approfondire, vedi Presidente del Consiglio europeo. |
Il Presidente del Consiglio europeo in carica dal 1º dicembre 2009, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è l'ex-primo ministro del Belgio Herman Van Rompuy.[1]
Note [modifica]
Voci correlate [modifica]
- Unione europea
- Commissione europea
- Parlamento europeo
- Consiglio dell'Unione europea
- Elenco delle organizzazioni europee
- Storia dell'integrazione europea
- Lista dei Consigli europei
- Presidente del Consiglio Europeo
- Segretario generale del Consiglio europeo
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Collegamenti esterni [modifica]