Confisca

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Nel diritto penale la confisca è l'acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di determinati beni o dell'intero patrimonio di chi ha commesso un reato, quale conseguenza di questo. Nei vari ordinamenti può essere configurata come pena, misura di sicurezza o conseguenza del reato.

[modifica] Ordinamento italiano

Nell'ordinamento italiano la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la commissione di nuovi reati mediante l'espropriazione a favore dello Stato di cose che, provenendo da fatti illeciti penali o in altra guisa collegandosi alla loro esecuzione, manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del reato. Ha per oggetto le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (es., arnesi da scasso) e quelle che ne sono il prodotto (es., alcool distillato di contrabbando) o il profitto (es., la somma incassata da un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio).

La confisca, di regola facoltativa, è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 446 (???) e rispetto alle cose che costituiscono il prezzo del reato (l'utilità economica ricavata per commetterlo) e alle cose la cui fabbricazione, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna (es., moneta falsa, armi di ogni tipo etc).

La confisca non può pregiudicare gli interessi legittimi di persone estranee al reato e, perciò, non sono confiscabili le cose che appartengono a terzi o siano ad essi lecitamente pervenute anche dopo la commissione del reato.

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