Confidi
Il Confidi è un consorzio italiano di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive.
I confidi nascono come espressione delle associazioni di categoria nei comparti dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, basandosi su principi di mutualità e solidarietà. I primi consorzi fidi, o cooperative di garanzia, vengono costituiti già nel 1956 per facilitare l'accesso al credito alle piccole imprese. Nel 1963 per iniziativa della Confartigianato, a Roma, si costituisce la prima Cooperativa di garanzia operativa a livello regionale del Lazio, la Cooperativa Laziale di Garanzia. Nel 1975 per iniziativa dell'Unione Industriale di Torino viene costituito il confidi Unionfidi Piemonte[1], attualmente tra i maggiori confidi di matrice associativa italiani. Successivamente, anche grazie alle incentivazioni regionali, vengono costituiti diversi organismi di garanzia, principalmente nell'artigianato ma anche nei comparti della PMI e dell'industria. Oggi sono operativi in Italia confidi espressione sia di gruppi bancari che privati.
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[modifica] Attività del Confidi
Alle aziende i confidi offrono:
- ampliamento delle capacità di credito (prevenzione dei fenomeni di usura)
- riduzione del costo del denaro
- trasparenza e certezza delle condizioni
- consulenza finanziaria e di orientamento
[modifica] I confidi e le banche
Le banche delineano i modelli di rating basandosi su moduli statistici e andamentali; i confidi mirano a fornire un parametro qualitativo, basandosi sulla conoscenza dell'impresa. I confidi tentano di valutare le prospettive di sviluppo territoriali e di settore e ottenere una serie di informazioni sull'azienda e sulla sua reputazione. I confidi svolgono, quindi, una funzione di ponte tra le imprese e gli intermediari bancari. Per gli intermediari bancari i vantaggi possono essere:
- miglioramento della valutazione del merito creditizio dell'impresa
- riduzione del rischio finanziario
- reperimento di clientela selezionata
Dal 1º gennaio 2008, data di entrata in vigore del Nuovo Accordo sul Capitale Basilea II, il ruolo svolto dai confidi è diventato cruciale per assicurare una corretta classificazione dei clienti in base al grado di rischiosità e quindi del merito creditizio.
La Banca d'Italia ha emanato la normativa secondaria che obbliga i confidi più importanti che rispettano determinati requisiti patrimoniali e di volume di attività finanziaria (75 milioni di euro) a divenire intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B., vigilati dalla Banca d'Italia stessa; conseguenza fondamentale per l'intero sistema bancario sarà il minor assorbimento del patrimonio di vigilanza delle banche stesse con vantaggi per le imprese garantite.
[modifica] Le garanzie del confidi
Garanzia a prima richiesta: Il Confidi risponde delle obbligazioni assunte (garanzie rilasciate) con tutto il suo patrimonio, e, al verificarsi del default dell'azienda, viene escusso a semplice richiesta della Banca garantita.
Garanzia Sussidiaria: Il concetto della garanzia mutualistica si è evoluto negli anni. Il confidi facilita l'accesso al credito attraverso i Fondi Consortili, costituiti sia attraverso risorse pubbliche sia attraverso i contributi degli imprenditori associati. Con i Fondi Consortili il confidi, in virtù di specifiche convenzioni, istituisce presso gli intermediari bancari dei Fondi di Garanzia, che fungono da leva per la erogazione di credito, secondo un moltiplicatore riconosciuto in base alla rischiosità del confidi stesso. Il moltiplicatore può variare da uno a trenta. Normalmente al confidi viene assegnato un plafond di utilizzo. Sui finanziamenti erogati dalla banca, in caso di insolvenza, il Fondo assume una percentuale di rischio compresa tra il 5% e il 100%, secondo la tipologia del finanziamento e la sua destinazione. In caso di default dell'impresa, la garanzia è accantonata dalla banca e definitivamente incassata dopo aver escusso, in via prioritaria, il debitore principale ed i suoi eventuali fideiussori. La banca convenzionata ha il diritto di accedere al Fondo del confidi, in via sussidiaria, per la quota di garanzia prevista negli accordi.
[modifica] Co-garanzia e contro-garanzia
Il confidi può condividere il rischio con altri confidi di primo livello, attraverso la co-garanzia, o garantire la propria esposizione con la contro-garanzia (o meglio garanzia di secondo livello). La Controgaranzia può essere a prima richiesta o sussidiaria. L'attività di contro-garanzia è realizzata attraverso consorzi di secondo grado, normalmente a livello regionale, o attraverso risorse destinate dal FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti), dallo Stato e dalle Regioni a migliorare il posizionamento del rischio dei confidi. Una delle principali misure di controgaranzia a livello nazionale è gestito da MedioCredito Centrale del gruppo Unicredit (ma in fase di cessione a Poste Italiane). Altri fondi sono gestiti da Consorzi di 2º grado legati alle associazioni di categoria come Finpromoter o alle finanziarie regionali, come in Lombardia la Federfidi Lombarda e in Sardegna la S.F.I.R.S..
[modifica] Presenza dei confidi sul territorio
I confidi sono principalmente diffusi in Italia; in Europa ed in altri paesi il fenomeno è principalmente rappresentato dalle società di garanzia reciproca. In Italia, nel 2005, esistevano 916 confidi nei vari comparti (si sono drasticamente ridotti successivamente); la distribuzione dei confidi è variegata e proporzionale alla presenza delle imprese, oltre che ad essere legata ai diversi assetti regionali, alle politiche associative e ai rapporti socio-politici del territorio. Il processo di aggregazione e fusione dei confidi ha ridimensionato il numero dei consorzi di garanzia collettiva in base alle nuove normative sui requisiti patrimoniali. Generalmente si può affermare che nel Nord i confidi sono raggruppati in organismi soprattutto unitari, regionali o provinciali; nel Mezzogiorno, invece, si registra la presenza di organismi prevalentemente autonomi. Nell'Italia centrale, ed in particolar modo nel Lazio, la situazione è ancora in evoluzione: esistono 88 confidi, iscritti nell'apposito elenco degli intermediari finanziari; di questi diversi hanno dato luogo a fusioni con strutture minori. Nel comparto Artigiano esiste un consorzio unitario di secondo livello.
[modifica] Normativa
Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale» che si devono iscrivere all'art 107 TUB:
- Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 – 9º aggiornamento del 28 febbraio 2008 - della Banca d'Italia
- Art. 106 co. 1 del D. Lgs. del 1º settembre 1993, n. 385 e successive modifiche prevede che i confidi in possesso di particolari requisiti patrimoniali e professionale devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto presso la Banca d'Italia. La loro attività è regolata da:
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- Art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, conosciuta anche come Legge Quadro sui confidi. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, commi 881 e 882.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, art. 1 dalco. 124 al 127, 133, 134, 135, 144.
- Leggi emanate dalle Regioni.