Concussione

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Reato di
Concussione
Fonte Codice penale italiano
Articolo 317 e 319 quater c.p
Competenza tribunale collegiale
Procedibilità di ufficio
Arresto facoltativo
Fermo consentito
Pena prevista reclusione da quattro anni a dodici anni

La concussione (dal latino concussio,-onis, derivato da concussus, participio passato di concutere, estorcere), secondo l'ordinamento giuridico italiano, è il più grave dei reati contro la pubblica amministrazione italiana.

Indice

Disciplina normativa [modifica]

Nella legislazione italiana, il reato è previsto dall'articolo 317 del codice penale italiano:

« Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni". »

La legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione")[1] ha scomposto la fattispecie modificando l'art.317 c.p. e aggiungendo il nuovo art. 319 quater.

L'art. 317 c.p., secondo le modifiche apportate dalla legge 190/2012 adesso recita:

« Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. »

La fattispecie per costrizione all'art 317, ora prevede la sola ipotesi di condotta concussiva del P.U..L'art. 319 quater (rubricato "Induzione indebita a dare o promettere utilità") invece dispone:

« salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. »

Come si nota, le condotte di induzione vengono fatte confluire introducendo nel sistema una nuova fattispecie delittuosa denominata "indebita induzione a dare o a promettere denaro o altra utilità" e disciplinata appunto dall'art.319-quater.
Il delitto questa volta è realizzabile tanto dal p.u. quanto dall'incaricato di pubblico servizio, che “abusan­do della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità”. Per questa fattispecie si prevede un quadro sanzionatorio che va dai 3 agli 8 anni di reclusione.

Il comma 2 dispone, per l'ipotesi prevista nel comma 1, la punibilità anche del privato (e questa è l'innovazione più significativa) con la reclusione fino a 3 anni.

Le modifiche apportate e sbandierate all'opinione pubblica nel 2012 come provvedimenti anti-corruzione, in realtà sono state giustamente oggetto di numerose critiche da parte di giuristi e tecnici del diritto (è la stessa Corte dei Conti ha definire ormai la corruzione sistemica ma il legislatore italiano ancora una volta non è stato in grado di superare la critica situazione italiana).[senza fonte]

Caratteristiche [modifica]

È un reato proprio in quanto può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. La condotta incriminata consiste nel farsi dare o nel farsi promettere, per sé o per altri, denaro o un altro vantaggio anche non patrimoniale abusando della propria posizione.

Modalità della condotta [modifica]

La condotta può esplicitarsi in due differenti modalità: costrizione e induzione.

  • La costrizione è intesa nel senso di coercizione psichica relativa, cioè essa implica la prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la quale rimane tuttavia libera di aderire alla richiesta o di subire il male minacciato.
  • L'induzione invece si realizza mediante comportamenti di sopraffazione del privato non direttamente riconducibili alla violenza psichica relativa (allusioni, silenzi, metafore) idonee a influire sul processo motivazionale del privato creando uno stato di soggezione psicologica. In questo contesto, la giurisprudenza negli ultimi anni ha creato la figura di "concussione ambientale" che si ravvisa quando il privato è indotto a compiere l'azione, più che da un comprovato comportamento induttivo del soggetto pubblico, dalla convinzione di doversi adeguare a una prassi consolidata, cioè la convinzione che quella dazione o promessa costituiscano i soli strumenti per ottenere un concreto agire degli organi amministrativi.

La concussione rientra certamente tra i c.d. reati di cooperazione con la vittima in quanto il comportamento della vittima è determinante ai fini della configurabilità della fattispecie, infatti qualora non avvenisse la dazione o la promessa il reato non si configurerebbe. È però ammesso il tentativo, che si configura qualora il soggetto pubblico compia atti diretti a costringere o indurre taluno a dare o promettere, ma effettivamente non seguano la dazione o la promessa.

Il soggetto passivo secondo l'impostazione originaria del Codice Rocco era solo la pubblica amministrazione; oggi invece, alla luce dei valori costituzionali che pongono l'accento sulla centralità della persona nel sistema giuridico, il soggetto passivo è anche il concusso, coartato nel suo diritto alla libera autodeterminazione e leso nella sua integrità patrimoniale.
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di compiere il reato. Il reato non è configurabile per colpa.

L'abuso delle qualità e l'abuso dei poteri [modifica]

Il pubblico agente "abusa" della propria qualità quando non si limita a dichiararne il possesso, o al limite, a farne sfoggio, ma, per il contesto, l'occasione, le modalità in cui viene fatta valere, essa appare priva di altra giustificazione che non sia quella di far sorgere nel soggetto passivo "rappresentazioni induttive o costrittive di prestazioni non dovute", deve cioè assumere efficacia psicologicamente motivante.

L'abuso dei poteri avviene nel momento in cui l'agente li esercita fuori dai casi o al di là dei limiti, stabiliti dalla legge: quando non dovrebbero essere esercitati ovvero quando dovrebbero essere esercitati in modo diverso.

Rapporti con altri reati [modifica]

Concussione e truffa aggravata [modifica]

La truffa aggravata è configurabile quando la qualità o funzione del pubblico ufficiale concorrono in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto con artifici o raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta. Invece deve ravvisarsi concussione tutte le volte che l'abuso delle qualità o della funzione del pubblico ufficiale si atteggia come causa esclusivamente determinante, così da indurre il soggetto passivo all'ingiusta dazione che egli sa non dovuta.

Concussione e corruzione propria [modifica]

La differenza tra le due figure, non sempre facilmente delineabile, risiede per la giurisprudenza maggioritaria nel "metus publicae potestatis". Se la dazione o la promessa sono compiute dal privato, in quanto posto in uno stato di soggezione derivante dall'abuso del soggetto pubblico si integra concussione. Viceversa se i due soggetti liberamente agiscono per un risultato comune, si integra l'ipotesi di corruzione.
Nel caso della concussione il concusso cerca di evitare un danno (certat de damno vitando), mentre nella corruzione cerca di ottenere un vantaggio (certat de lucro captando).
si parla di corruzione impropria quando il pubblico ufficiale per compiere la transazione corrotta deve porre in essere atti conformi ai doveri d'ufficio. La corruzione sia propria che impropria può essere antecedente o susseguente. È detta antecedente quando la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo, susseguente invece quando la retribuzione concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio già compiuto.

Concussione e corruzione ambientale [modifica]

La corruzione ambientale è quel fenomeno per il quale una persona sia convinta che determinati comportamenti, quali la prestazione dell'indebito, siano dovuti da ormai una consolidata prassi popolare utilizzata da tutti e per questo anche se non lecita, "normale"; chiaro che, perché si configuri il reato c'è sempre bisogno che il privato venga indotto da un comportamento del pubblico agente.

Note [modifica]

  1. ^ Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 13 novembre 2012 )

Voci correlate [modifica]

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Collegamenti esterni [modifica]