Concussione

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Reato di
Concussione
nel Codice Penale italiano
Art.: 317 c.p.
Competenza: Tribunale collegiale
Procedibilità: di ufficio
Arresto: facoltativo
Fermo: consentito
Pena prevista: reclusione da quattro anni a dodici anni
Si invita a seguire lo schema del Progetto Diritto

La concussione (dal latino concussio,-onis, derivato da concussus, participio passato di concutere, estorcere) è il più grave dei reati contro la pubblica amministrazione. È un reato proprio in quanto può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. La condotta incriminata consiste nel farsi dare o nel farsi promettere denaro o un altro vantaggio anche non patrimoniale abusando della propria posizione. Tale condotta può esplicarsi in due differenti modalità: costrizione e induzione.

  • La costrizione è intesa nel senso di coazione psichica relativa, cioè essa implica la prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la quale rimane tuttavia libera di aderire alla richiesta o di subire (eventualmente) il male minacciato.
  • L'induzione invece si realizza mediante comportamenti di sopraffazione del privato non direttamente riconducibili alla violenza psichica relativa (allusioni, silenzi, metafore) idonee a influire sul processo motivazionale del privato creando uno stato di soggezione psicologica. In questo contesto, la giurisprudenza negli ultimi anni ha creato la figura di "concussione ambientale" che si ravvisa qualora il privato è indotto a compiere dazione, più che da un comprovato comportamento induttivo del soggetto pubblico, dalla convinzione di doversi adeguare a una prassi consolidata, cioè la convinzione che quella dazione o promessa costituiscano i soli strumenti per ottenere un concreto agire degli organi amministrativi.

La concussione rientra certamente tra i reati di cooperazione con la vittima in quanto il comportamento della vittima è determinante ai fini della configurabilità della fattispecie, infatti qualora non avvenisse la dazione o la promessa il reato non si configurerebbe.

Indice

[modifica] Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di compiere il reato. Il reato non è configurabile per colpa.

[modifica] Tentativo

Il tentativo si configura qualora il soggetto pubblico compia atti diretti a costringere o indurre taluno a dare o promettere, ma effettivamente non seguano la dazione o la promessa.

[modifica] L'evoluzione del soggetto passivo dal Codice Rocco ai giorni nostri

Il soggetto passivo secondo l'impostazione originaria del Codice Rocco era la pubblica amministrazione oggi, alla luce dei valori costituzionali che pongono l'accento sulla centralità della persona nel sistema giuridico, il soggetto passivo è il concusso.

[modifica] Rapporti con altri reati

[modifica] Concussione e corruzione propria

Dipende tutto dal C.d. metus pubblicae ptestatis", se c'è è concussione, altrimenti corruzione.

[modifica] Concussione e corruzione impropria

[modifica] Concussione e corruzione ambientale

La corruzione ambientale è quel fenomeno per il quale una persona sia convinta che determinati comportamenti, quali, la prestazione dell'indebito, siano dovuti da ormai una consolidata prassi popolare utilizzata da tutti e per questo anche se non lecita, "normale"; chiaro che, perché si configuri il reato c'è sempre bisogno che il privato venga indotto da un comportamento del pubblico agente.

[modifica] L'articolo 317 del codice penale

Nella legislazione italiana, il reato è disciplinato dall'articolo 317 del codice penale il quale recita: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

L'abuso delle qualità e l'abuso dei poteri.

Il pubblico agente "abusa" della propria qualità quando non si limita a dichiararne il possesso, o al limite, a farne sfoggio, ma, per il contesto, l'occasione, le modalità in cui viene fatta valere, essa appare priva di altra giustificazione che nn sia quella di far sorgere nel soggetto passivo "rappresentazioni induttive o costrittive di prestazioni non dovute", deve cioè assumere efficacia psicologicamente motivante. L'abuso i poteri avviene nel momento in cui l'agente li esercita fuori dai casi o al di là dei limiti, stabiliti dalla legge, quando non dovrebbero, non esercitati quando dovrebbero, esercitati in modo diverso da come dovrebbero.

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