Concepito

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La parola concepito indica il frutto del concepimento, cioè dell'unione dei due gameti (le cellule sessuate, quella maschile, lo spermatozoo, e quella femminile, l'ovocita).

Indice

[modifica] Il concepimento

Le fasi relative al concepimento e al conseguente sviluppo dell'embrione (dalla 3 in poi) sono:

  1. la penetrazione dello spermatozoo nell'ovulo
  2. la singamia, cioè il processo di fusione dei gameti (pronuclei) in un unico nucleo, lo zigote.
    (nota: alcuni scienziati individuano la fecondazione o il "concepimento" nel passo 1), altri in 2))
  3. la blastocistogenesi, vale a dire la segmentazione dello zigote fino a 64 cellule, che formano la blastocisti (ogni cellula della blastocisti è detta blastomero). Dal 2° al 5° o 6° giorno le blastocisti sono totipotenti, dal 6° diventano unipotenti
  4. lo sviluppo della blastocisti dal 6° al 14° giorno;
  5. la comparsa della stria primitiva, che è il primo abbozzo del sistema nervoso;
    (nota: alcuni (la maggioranza degli scienziati) vedono la comparsa dell'individualità (in senso biologico, cioè di embrione) nel passo 5), altri nel passo 3) (passaggio dalla totipotenza all'unipotenza), altri ancora a seguito della formazione del sistema nervoso)
  6. l'acquisizione della forma tipica della specie di appartenenza: il feto

In altri termini:

" Concepimento [...] é il momento in cui nasce un nuovo essere, dotato di un patrimonio genetico che si manterrà eguale a sé stesso lungo tutto il corso del suo sviluppo futuro e che modellerà tale sviluppo secondo un programma stabilito dall'inizio. "[1]

[modifica] Il "concepito" dal punto di vista giuridico

Per approfondire, vedi la voce Posizione giuridica del concepito.

"Concepito" è un termine utilizzato anche nel linguaggio giuridico, in particolare nelle leggi che regolano la fecondazione medicalmente assistita e l'interruzione volontaria di gravidanza, per riferirsi all'embrione o al feto dell'essere umano dal momento del concepimento, senza introdurre distinzioni tra le fasi dello sviluppo embrionale e fetale e senza sottintendere la qualifica di persona o di cosa. L'uso di questo termine in luogo di quelli utilizzati in biologia e medicina (tra cui, oltre ad embrione e feto, zigote, blastocisti, morula, blastula, gastrula) è conseguenza della necessità di un termine neutro a causa del dibattito etico in corso.

[modifica] Leggi, sentenze e documenti in Italia

Il termine "concepito" o altri equivalenti (come "embrione fin dal concepimento" o simili) è presente in molti autorevoli documenti di diritto e di bioetica.

È logico che i documenti che seguono non hanno tutti lo stesso valore giuridico. I pareri del Comitato nazionale per la bioetica, pur essendo formulati collegialmente da esperti del settore per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono documenti di indirizzo e non hanno valore di legge. Le leggi stesse possono essere male interpretate o male applicate. Quando la legge stessa non corrisponde ai valori e alle norme previste dalla Costituzione della Repubblica, qualsiasi giudice può sottoporre le norme sospette di incostituzionalità al giudizio della Corte Costituzionale.

L'ordine cronologico con cui sono presentati questi documenti indica semplicemente l'evoluzione del concetto in questione nei campi del diritto e della bioetica.

Codice Civile (16 marzo 1942)
Nel Titolo I, articolo 1 si legge: «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita».
Corte Costituzionale (sentenza n.27 del 18 febbraio 1975)
Ha collegato la tutela dei diritti dell'embrione all’art. 2 della Costituzione che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo».
Riconosce che «La tutela del concepito ha fondamento costituzionale», tuttavia consente l'interruzione volontaria di gravidanza per motivi molto gravi.
Legge n.194 del 22 maggio 1978
L'articolo 1 afferma che «Lo Stato [...] tutela la vita umana dal suo inizio». Nello stesso articolo si sostiene inoltre che «l'interruzione volontaria della gravidanza [...] non è mezzo per il controllo delle nascite».
Corte Costituzionale (sentenza n. 35 del 10/2/97)
Ha riaffermato il diritto alla vita del concepito fin dalla fecondazione interpretando la legge 194/78 come diretta a tutelare non solo la donna incinta, ma anche il figlio, attraverso il criterio del "bilanciamento" degli opposti e concorrenti interessi dei due, in quanto uno vive dentro l'altra. In questa sentenza si utilizza per ben sei volte l'espressione «diritti del concepito».
Legge 40 del 19 febbraio 2004
All'articolo 1, sottoposto a referendum ma senza raggiungimento del quorum, riconosce il concepito come soggetto titolare di diritti: «la presente legge [...] assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito».

[modifica] Leggi, sentenze e documenti all'estero

[modifica] Europa

Corte Costituzionale tedesca (sentenza del 25 febbraio 1975)
Afferma che il diritto alla vita del «bambino non ancora nato» ha come fondamento «i principi della struttura statale, che possono spiegarsi soltanto con l'esperienza storica e con il contrasto morale e spirituale rispetto al precedente sistema del nazionalsocialismo».
Consiglio d’Europa (raccomandazione n.1046 del 1986)
Secondo questo documento l’essere umano è considerato tale fin dalla fecondazione e si sviluppa in modo continuo senza salti di qualità.
Parlamento Europeo (risoluzione del 16 marzo 1989)
Questa risoluzione, dal titolo «Problemi etici e giuridici della procreazione artificiale umana» (cfr. in proposito la voce fivet), indica i seguenti criteri per disciplinare la materia: «il rispetto dei diritti e degli interessi del figlio riassumibili nel diritto alla vita e alla integrità fisica, psicologica ed esistenziale, nel diritto alla cura dei genitori e a crescere in un ambiente familiare idoneo e nel diritto alla propria identità genetica».
Parlamento della Gran Bretagna
Lo Human Fertilization and Embryology Act[2] del 1990, basandosi sul parere di maggioranza del Comitato Warnock (riunito dal 1982 e composto da embriologi, rappresentanti religiosi, giuristi) definisce che l'embrione può essere utilizzato in sede di sperimentazione fino al quattordicesimo giorno dal concepimento, ovvero fino alla comparsa della stria primitiva.
Corte Costituzionale ungherese (sentenza n. 64 del 17 dicembre 1991)
Un estratto dalla sentenza emessa all'indomani della caduta del Muro di Berlino: «Il concetto giuridico di uomo si dovrebbe estendere alla fase pre-natale, fino al concepimento. La natura e la portata tale estensione potrebbero essere paragonate soltanto alla abolizione della schiavitù, anzi sarebbero ancora più significative, perché la soggettività giuridica dell’uomo raggiungerebbe il suo estremo limite possibile e la sua perfezione: i vari concetti di uomo potrebbero coincidere».

[modifica] Stati Uniti

Negli Stati Uniti, secondo la legislazione approvata dal Senato nel marzo 2004, un unborn child (bimbo non nato) è definito come «un membro della specie Homo sapiens, in un qualsiasi stadio di sviluppo, che è portato nell'utero...».[3]

[modifica] Note

  1. ^ Paolo Cattorini Bioetica - Metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici, Masson 1996, ISBN 8821428788.
  2. ^ (EN) Testo della legge Human Fertilisation and Embryology Act ( Inghilterra, 1990 )
  3. ^ (EN) Sentenze sui feti dalla wikipedia in inglese

[modifica] Bibliografia

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni

[modifica] In Italia

[modifica] All'estero

[modifica] Siti di approfondimento

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