Commissione parlamentare d'inchiesta
Le commissioni parlamentari d'inchiesta in Italia sono previste dall'art. 82 della Costituzione:
"Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria."
Prendono il nome di Commissioni bicamerali quando sono disposte congiuntamente dai due rami del parlamento, ma possono essere anche costituite dalla sola Camera dei deputati o dal solo Senato della Repubblica. Una Commissione d'inchiesta viene istituita per mezzo di una legge dedicata (se bicamerale) o da semplice risoluzione della camera interessata (se monocamerale), solitamente in casi gravi per effettuare indagini da affiancare (e non sostituire) a quelle della magistratura.
[modifica] Commissioni parlamentari d'inchiesta nella storia della Repubblica
|
[modifica] Regolamenti concernenti le Commissioni d'inchiesta
Il Regolamento della Camera dei deputati prevede quanto segue:
Capo XXXII - Delle Inchieste Parlamentari
Articolo 140
1. Le proposte di inchiesta parlamentare seguono la procedura prevista per i progetti di legge.
Articolo 141
1. Quando la Camera decide di procedere ad una inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.
2. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
3. Se anche il Senato delibera un'inchiesta sull'identica materia, le Commissioni delle due Camere possono deliberare di procedere congiuntamente.
Articolo 142
Quando una Commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento, ne informa, prima di deliberare al riguardo, il Presidente della Camera.
Dal Regolamento del Senato della Repubblica:
Capo XX - Delle inchieste parlamentari
Articolo 162 (1)
Inchieste parlamentari.
1. Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.
2. Quando una proposta di inchiesta parlamentare è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, è posta all'ordine del giorno della competente Commissione, che deve riunirsi entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato assegna alla Commissione un termine inderogabile per riferire all'Assemblea. Decorso tale termine, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine medesimo, ovvero in una seduta supplementare da tenersi nello stesso giorno di questa o in quello successivo, per essere discussa nel testo dei proponenti. La discussione in Assemblea si svolge a norma dell'articolo 55, comma 5.
3. Allorché il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari.
4. Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, le Commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.
5. I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria.
6. La deliberazione dell'inchiesta è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.
Articolo 163
Trasferimento o invio fuori sede di componenti della Commissione.
Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno trasferirsi od inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede, deve informarne la Presidenza del Senato.
[modifica] Collegamenti esterni
- Elenco degli atti delle Commissioni consultabili presso il Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica
|
|