Commissario ad acta
Il commissario ad acta - figura di costruzione giurisprudenziale, adesso positivizzato dal codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010), articolo 21 - è un funzionario pubblico che viene nominato dal giudice amministrativo nell'ambito del giudizio di ottemperanza al fine di emanare i provvedimenti che avrebbero dovuto essere emessi dall'Amministrazione che a ciò non abbia provveduto (si dice ad actum, nel caso in cui egli debba emanare un singolo provvedimento).
Emessa la sentenza da parte del giudice amministrativo, questa ha un effetto ripristinatorio grazie al quale la Amministrazione deve agire come avrebbe dovuto fare sin dall'inizio. Se ciò non viene "ottemperato" ecco che interviene il commissario ad acta, figura creata giurisprudenzialmente per meglio tutelare l'interesse del soggetto vincitore del giudicato amministrativo, vista la difficile possibilità che nella pratica fosse fatto dal giudice amministrativo.
La sua natura giuridica è duplice poiché, da una parte è un ausiliario del giudice e dell'altra come detto è un funzionario pubblico e fa quindi parte della Pubblica Amministrazione. Solitamente il commissario ad acta è scelto fra i dipendenti di un'amministrazione che esercita potere di vigilanza nei confronti dell'Autorità che ha emanato l'atto impugnato.
La necessità della nomina di un funzionario ad hoc per l'emanazione di un provvedimento conforme alla sentenza del giudice amministrativo trova le sue ragioni nel principio della divisione dei poteri e, più specificamente, nell'impossibilità per il titolare del potere giurisdizionale di sovrapporsi al titolare del potere esecutivo/amministrativo senza contestuale violazione del principio di attribuzione.
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