Colli dell'Etruria Centrale

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Colli dell'Etruria Centrale
Dettagli
StatoBandiera dell'Italia Italia
Resa (uva/ettaro)120 q
Resa massima dell'uva65% bianco e rosato, 70% rosso
Titolo alcolometrico
naturale dell'uva
9,5% - 10% secondo tipologia
Titolo alcolometrico
minimo del vino
10% - 14% secondo tipologia
Estratto secco
netto minimo
16,0% - 26,0%% secondo tipologia
Riconoscimento
TipoDOC
Istituito con
decreto del
24/05/1997 (sost. DPR 5/12/1990)  
Gazzetta Ufficiale del07/07/1997
Vitigni con cui è consentito produrlo
  • Rosso e rosato
Sangiovese: 50.0% - 100.0%
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Nero, Canaiolo Nero: 0.0% - 50.0%
Altri autorizzati in zona: 0.0% - 25.0%
  • Bianco
Trebbiano Toscano: 50.0% - 100.0%
Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Vernaccia di San Gimignano, Malvasia del Chianti, Sauvignon Blanc: 0.0% - 50.0%
Altri a bacca bianca autorizzati in zona: 0.0% - 25.0%
  • Novello
Sangiovese: 50.0% - 100.0%
Merlot, Gamay, Ciliegiolo: 0.0% - 50.0%
Altri a bacca rossa autorizzati in zona: 0.0% - 25.0%
  • Vin Santo
Trebbiano Toscano, Malvasia del Chianti: 70.0% - 100.0%
Altri a bacca bianca autorizzati in zona: 0.0% - 30.0%
  • Vin Santo Occhio di Pernice
Sangiovese: 50.0% - 100.0%
Altri autorizzati in zona: 0.0% - 50.0%
[senza fonte]

Il Colli dell'Etruria Centrale è un vino a Denominazione di Origine Controllata prodotto nella Toscana centrale in una zona esattamente coincidente con quella del Chianti, tutte le sottozone incluse.

Zona di produzione[modifica | modifica wikitesto]

La zona di produzione comprende tutti o parte dei comuni nelle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, ricalcando fedelmente la geografia della zona vinicola Chianti, tutte le sottozona incluse.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

La DOC Colli dell'Etruria Centrale è stata voluta nel 1990 con la volontà di creare una sorta di fratello minore del Chianti; un vino con un disciplinare più elastico in modo da permettere maggiori possibilità creative per i vignaioli ma al tempo stesso tutelare il consumatore con i controlli della DOC. A quasi quindici anni dalla sua costituzione, nel 2004 la produzione totale ammontava a circa 7'000 hl contro una produzione di Chianti nello stesso anno di più di 1'000'000 di Hl. All'origine dell'insuccesso il fatto che molti produttori hanno preferito produrre un IGT (Toscana IGT) anziché una DOC (Colli dell'Etruria Centrale) a causa del più facile marketing internazionale di un vino della Toscana che di un vino dell'Etruria.

Disciplinare[modifica | modifica wikitesto]

La Denominazione di Origine Controllata (DOC) Colli dell'Etruria Centrale prevede le tipologie Rosso, Rosato, Bianco, Novello, Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice.[1]

Rosso[modifica | modifica wikitesto]

Uve[modifica | modifica wikitesto]

I vini Colli dell'Etruria Centrale rosso possono essere ottenuti solo da uve coltivate nella zona di produzione prevista dal disciplinare, utilizzando i seguenti vitigni:

Caratteristiche all'atto dell'immissione al consumo[modifica | modifica wikitesto]

  • colore: rosso rubino, brillante, vivace anche di media intensità
  • odore: dal vinoso al fruttato, fragrante, fresco, delicato
  • sapore: vivace, armonico
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
  • Acidità totale minima: 5 g/l (espr. in ac. tartarico)
  • Estratto secco netto minimo: 20 g/l

Governo all'uso toscano[modifica | modifica wikitesto]

Nella vinificazione della tipologia rosso è ammessa la tradizionale pratica enologica del governo all'uso Toscano, che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni autorizzati leggermente appassite, purché detta pratica avvenga prima del 31 dicembre dell'anno di vendemmia.

Rosato[modifica | modifica wikitesto]

Uve[modifica | modifica wikitesto]

I vini Colli dell'Etruria Centrale rossato possono essere ottenuti solo da uve coltivate nella zona di produzione prevista dal disciplinare, utilizzando i seguenti vitigni:

Caratteristiche all'atto dell'immissione al consumo[modifica | modifica wikitesto]

  • colore: rosato più o meno intenso
  • odore: fruttato, fragrante, fresco
  • sapore: fresco, vivace, sapido
  • Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %
  • Acidità totale minima: 4,5 g/l (espr. in ac. tartarico)
  • Estratto secco netto minimo: 16 g/l

Bianco[modifica | modifica wikitesto]

Uve[modifica | modifica wikitesto]

I vini Colli dell'Etruria Centrale bianco possono essere ottenuti solo da uve coltivate nella zona di produzione prevista dal disciplinare, utilizzando i seguenti vitigni:

Caratteristiche all'atto dell'immissione al consumo[modifica | modifica wikitesto]

  • colore: paglierino anche con riflessi verdognoli
  • odore: delicato e fruttato
  • sapore: sapido, vivace, fresco, armonico
  • Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%
  • Acidità totale minima: 4,5 g/l (espr. in ac. tartarico)
  • Estratto secco netto minimo: 15 g/l

Novello[modifica | modifica wikitesto]

Uve[modifica | modifica wikitesto]

I vini Colli dell'Etruria Centrale novello possono essere ottenuti solo da uve coltivate nella zona di produzione prevista dal disciplinare, utilizzando i seguenti vitigni:

  • Sangiovese: minimo 50.0%
  • Merlot, Gamay, Ciliegiolo: da soli o congiuntamente fino al 50%
  • Uve a bacca rossa raccomandate e/o autorizzate nella zona di produzione da sole o congiuntamente nella misura massima del 25%

Macerazione carbonica[modifica | modifica wikitesto]

Per quanto riguarda il tipo di macerazione per la tipologia novello il Disciplinare di Produzione non specifica niente rimandando quindi alla legislazione generale italiana per questi tipi di vini che prevede che almeno il 30% delle uve abbiano subito la macerazione carbonica.

Caratteristiche all'atto dell'immissione al consumo[modifica | modifica wikitesto]

  • colore: rosso cerasuolo talvolta tendente al violaceo, vivace
  • odore: fruttato, fresco
  • sapore: vivace, fresco, brioso, armonico
  • Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
  • Acidità totale minima: 5 g/l (espr. in ac. tartarico)
  • Estratto secco netto minimo: 18 g/l

Vin Santo[modifica | modifica wikitesto]

Può essere elaborato nelle tipologie:

  • Secco
  • Abboccato
  • Amabile
  • Dolce

Uve[modifica | modifica wikitesto]

I vini Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo possono essere ottenuti solo da uve coltivate nella zona di produzione prevista dal disciplinare, utilizzando i seguenti vitigni:

  • Trebbiano Toscano, Malvasia del Chianti: da soli o congiuntamente minimo 70.0%
  • Uve a bacca bianca raccomandate e/o autorizzate nella zona di produzione da sole o congiuntamente nella misura massima del 30%

Caratteristiche all'atto dell'immissione al consumo[modifica | modifica wikitesto]

  • colore: dal paglierino dorato all'ambrato intenso
  • odore: etereo, intenso, caratteristico
  • sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile.
  • Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0% di cui:
per il tipo secco almeno il 14% svolto e un massimo del 2% da svolgere
per il tipo amabile almeno il 13% svolto e un minimo del 3% da svolgere
  • Acidità totale minima: 4,5 g/l (espr. in ac. tartarico)
  • Estratto secco netto minimo: 21 g/l
  • Acidità volatile massima: 1,6 g/l (espr. in ac. acetico)

Appassimento[modifica | modifica wikitesto]

L'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, e può essere ammostata non prima del 1º dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; è ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata.

Vinificazione e invecchiamento[modifica | modifica wikitesto]

La vinificazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri. Dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio, può essere contenuto in altri recipienti. L'immissione al consumo non può avvenire prima del 1º novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; per la specificazione aggiuntiva riserva l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1º novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.

Riserva[modifica | modifica wikitesto]

Le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice sono le uniche all'interno della DOC che possono fregiarsi della menzione riserva se invecchiate per almeno 48 mesi.

Vin Santo Occhio di Pernice[modifica | modifica wikitesto]

Può essere elaborato nelle tipologie:

  • Secco
  • Abboccato
  • Amabile
  • Dolce

Uve[modifica | modifica wikitesto]

I vini Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo Occhio di Pernice possono essere ottenuti solo da uve coltivate nella zona di produzione prevista dal disciplinare, utilizzando i seguenti vitigni:

  • Sangiovese: minimo 70.0%
  • Uve a bacca rossa raccomandate e/o autorizzate nella zona di produzione da sole o congiuntamente nella misura massima del 30%

Caratteristiche all'atto dell'immissione al consumo[modifica | modifica wikitesto]

  • colore: da rosa intenso a rosa pallido
  • odore: caldo, intenso
  • sapore: dolce, morbido, vellutato, rotondo
  • Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% di cui almeno il 14% svolto
  • Acidità totale minima: 4 g/l (espr. in ac. tartarico)
  • Estratto secco netto minimo: 26 g/l
  • Acidità volatile massima: 1,6 g/l (espr. in ac. acetico)

Appassimento[modifica | modifica wikitesto]

L'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, e può essere ammostata non prima del 1º dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; è ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata.

Vinificazione e invecchiamento[modifica | modifica wikitesto]

La vinificazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri. Dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio, può essere contenuto in altri recipienti. L'immissione al consumo non può avvenire prima del 1º novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; per la specificazione aggiuntiva riserva l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1º novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.

Riserva[modifica | modifica wikitesto]

Le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice sono le uniche all'interno della DOC che possono fregiarsi della menzione riserva se invecchiate per almeno 48 mesi.

Bottiglie[modifica | modifica wikitesto]

Per i vini Colli dell'Etruria Centrale novello, Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro di capacità non superiore a 0,75 l. con tappo in sughero.

Il Consorzio[modifica | modifica wikitesto]

Incaricato dei controlli della DOC Colli dell'Etruria Centrale è il Consorzio Vino Chianti con sede a Firenze. Il Consorzio è incaricato dei controlli sui vigneti iscritti, dei controlli di produzione sulle uve, della rispondenza analitica ed organolettica sulla produzione dei vini. Partecipa inoltre ai controlli in fase di imbottigliamento e autorizza l'imbottigliamento solo ai vini che hanno superato l'esame di idoneità. Ogni anno vengono inoltre prelevate dal Consorzio numerose bottiglie dal mercato, sia italiano che estero, in modo da controllare anche quanto effettivamente immesso al consumo.

Produzione[modifica | modifica wikitesto]

Dati produttivi - Tutte le tipologie[2]
2001 2002 2003 2004
Superficie di riferimento in ha 142,81 114,42 186,06 168,70
Produzione uva in q 6'745,87 5'697,19 7'048,75 11'638,30
Produzione vino in hl 4'804,46 3'724,00 4'624,56 7'170,48

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Fonte: DM del 24 maggio 1997 così come modificato dal DM 11 maggio 1998
  2. ^ Fonte: Unione Italiana Vini

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

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