Cittadinanza sammarinese
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La cittadinanza sammarinese è disciplinata dalla Legge 30 novembre 2000 n. 114[1], e dalla sua successiva modificazione con Legge 17 giugno 2004 n. 84[2], secondo cui ai sensi dell'art. 1, stabilisce che sono cittadini sammarinesi per origine:
- i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi;
- i figli di cui un solo genitore è cittadino sammarinese, a condizione che entro il termine perentorio di dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza da questo trasmessa;
- i figli di genitore sammarinese se l'altro genitore è ignoto o apolide;
- gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull’adozione ed ai sensi dei punti precedenti;
- i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi.
Inoltre, si ottiene la naturalizzazione e la cittadinanza[3]:
- dopo aver dimorato effettivamente per 30 anni continuativi nel territorio della Repubblica;
- il periodo di cui sopra è ridotto a 15 anni per il coniuge di cittadino o di cittadina sammarinese.
Voci correlate [modifica]
- Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici
- Comunità di sammarinesi all'estero
- Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero
- Referendum confermativo del 1999 a San Marino
- Istituzioni di San Marino
- San Marino
Note [modifica]
- ^ Legge 30 novembre 2000 n. 114 LEGGE SULLA CITTADINANZA. URL consultato in data 23 agosto 2008.
- ^ Legge 17 giugno 2004 n. 84 Modifiche alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 (legge sulla cittadinanza). URL consultato in data 23 agosto 2008.
- ^ Legge 30 novembre 2000 n. 115 DISPOSIZIONI STRAORDINARIE SULLA NATURALIZZAZIONE. URL consultato in data 23 agosto 2008.
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