Cinque per mille
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Con il termine cinque per mille viene definito il meccanismo in virtù del quale il cittadino-contribuente può vincolare il 5 per mille della propria IRPEF al sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti (non profit, ricerca scientifica e sanitaria).
[modifica] Funzionamento nel 2006
Il cinque per mille (o 5 per mille) viene introdotto a titolo iniziale e sperimentale nei commi 337-340 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266). Nell'anno di imposta 2006 prevede la possibilità per il contribuente di vincolare il 5‰ della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno di una delle seguenti quattro categorie:
- volontariato, Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale)
- attività sociali svolte dal Comune di residenza
- ricerca sanitaria
- ricerca scientifica o delle Università
Tale facoltà può essere esercitata dal contribuente indicando nella dichiarazione dei redditi del 2006 (utilizzando il modello integrativo CUD 2006, il modello 730/1-bis redditi 2005, il modello unico persone fisiche 2006) il codice fiscale dell'ente che intende finanziare. Le modalità di iscrizione per gli enti e le modalità di ripartizione della quota sono state successivamente disciplinate dal DPCM 20 gennaio 2006.
[modifica] Funzionamento nel 2007
Nella nuova legge finanziaria (27 dicembre 2006, n. 296[1]) al comma 1234 vengono ridefinite le categorie beneficiarie del cinque per mille, nelle quali non sono più presenti i Comuni. Le categorie beneficiarie per il 2007 sono quindi:
- volontariato, Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale)
- ricerca scientifica o Università
- enti della ricerca sanitaria
Le prime proiezioni del passato 5 per mille (edizione 2006) hanno segnalato dati sorprendenti: un'adesione di circa il 61% dei contribuenti (quindi il 20% in più dell'8 per mille) che comporterebbe una spesa per lo Stato di poco più di 400 milioni di euro.
[modifica] Funzionamento nel 2008
A seguito di lungo dibattito in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2008 il cinque per mille è stato riproposto pure quest'anno[2].
Alcuni deputati di entrambi i maggiori schieramenti politici (intergruppo per la sussidiarietà) hanno assunto l'impegno di farsi propositori della stabilizzazione definitiva del cinque per mille nelle prossime finanziarie.
[modifica] Profili economico-giuridici
Dal punto di vista del cittadino, il cinque per mille rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni non profit, delle Università e degli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria che, a differenza delle donazioni, non comporta maggiori oneri, in quanto all'organizzazione prescelta (con l'indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi) viene destinata direttamente una quota dell'IRPEF.
Dal punto di vista dello Stato rappresenta invece un provvedimento di spesa, in quanto vincola parte del gettito dell'imposta sui redditi (IRPEF) alle finalità individuate dal contribuente.
Oltre che come nuova forma di finanziamento del cosiddetto terzo settore, l'istituto del cinque per mille è pure considerato dalla dottrina giuridica quale esempio di sussidiarietà fiscale [3]. In virtù della previsione del cinque per mille viene difatti garantita al contribuente una sfera di sovranità nella quale egli stesso può decidere a chi destinare parte della ricchezza con cui contribuisce alle spese pubbliche (art. 53 Costituzione: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche...) al di fuori dell'usuale processo per cui è unicamente il Parlamento a decidere sulla destinazione del gettito delle imposte (sulla base del principio no taxation without representation). In tale prospettiva, l'intento del cinque per mille non è solo l'individuazione di nuove forme di sovranità, ma pure la responsabilizzazione del contribuente nell'individuazione degli enti che meritano di essere finanziati con le risorse pubbliche.
Il cinque per mille rappresenta inoltre un'applicazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, quarto comma della Costituzione: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà).
Il cinque per mille è stato oggetto di dibattito per quanto attiene alle modalità di attuazione individuate dal legislatore, in quanto si ritiene necessario da un lato garantire l'autonomia degli enti finanziati, dall'altro lato il loro effettivo perseguimento dell'interesse generale. Il cinque per mille è stato riproposto pure nella legge finanziaria per il 2007 (commi 1234-1237 della legge 296/2006).
[modifica] Note
- ^ Legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296
- ^ http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Comunicazioni+e+domande+2008/5+per+mille+2008/
- ^ L. Antonini, Sussidiarietà fiscale, Milano, 2005; A. Simonato, Cinque per mille: profili e problematiche costituzionali, http://www.labsus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=413&Itemid=29
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Finanziaria 2006
- DPCM 20 gennaio 2006. Modalità di iscrizione e di riparto del cinque per mille per l'anno 2006 (in pdf)
- Agenzia delle entrate. Circolare n.30/2007: chiarimenti sul cinque per mille
- Finanziaria 2007. Il cinque per mille è riproposto nei commi 1234-1237
- Agenzia delle entrate. Informazioni sul cinque per mille per gli anni 2006 2007 2008
- Determinazione delle modalita' di destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2007


