Certificato

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In senso proprio il certificato (dall'espressione tardo-latina certum facere, 'dichiarare vero', composta da certum, 'certo', e facere, 'fare') è il documento contenente una certificazione, intesa quale atto giuridico e, più precisamente, dichiarazione di conoscenza di fatti, atti o qualità, rilasciata in forma scritta da un soggetto investito di determinate attribuzioni. Non sempre, però, la distinzione è tenuta presente, sicché sovente i due termini sono usati come sinonimi.

Come sinonimi di certificato e certificazione sono usati anche i termini attestato e attestazione. Alcuni autori, però, riservano quest'ultimo ai casi in cui la dichiarazione di scienza è "originaria", in quanto riferita a fatti o atti direttamente percepiti o compiuti da chi la rilascia; parlano, invece, di certificazione quando la dichiarazione di scienza è "derivativa", riferendosi a fatti, atti o qualità non direttamente percepiti o compiuti da chi la rilascia, ma risultanti da elementi obiettivi, quali registri o documenti cui l'ordinamento giuridico riconosce particolare efficacia probatoria. Sono stati proposti anche altri criteri di distinzione basati, ad esempio, sul tipo di certezza creata dall'atto: legale nel caso della certificazione, notiziale nel caso dell'attestazione.

In generale le certificazioni sono destinate a dare certezza di fatti, atti o qualità; in certi casi, però, si tratta di una certezza legale, perché l'ordinamento impone alla generalità dei consociati il dovere di considerare come certo quanto affermato nell'atto, dovere che vale anche per il giudice di fronte al quale fa, quindi, prova legale; in altri casi, invece, tale dovere manca e si parla di certezza notiziale. In quanto dichiarazioni di conoscenza (o, come si usa dire, di scienza) le certificazioni producono gli effetti giuridici stabiliti dall'ordinamento, a prescindere dalla volontà di chi le rilascia: sono, in altri termini, meri atti giuridici.

Le certificazioni sono spesso, ma non necessariamente, rilasciate da una pubblica amministrazione, nel qual caso si parla di certificazione amministrativa (e conseguentemente di certificato amministrativo), e siamo in presenza di una particolare specie di atto amministrativo. Si ritiene, comunque, che le certificazioni creatrici di certezza legale possano provenire solo da funzionari pubblici o da privati che esercitano funzioni pubbliche.

Nell'ordinamento italiano una definizione positiva di certificato amministrativo è contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) secondo il quale per certificato s'intende "il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche". Lo stesso decreto stabilisce i casi in cui i privati possono presentare, in luogo del certificato, una dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

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