Catasto

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Il nome catasto deriva dal greco κατάστιχον, che a sua volta deriva da κατά στίχον "riga per riga". Esso è costituito dall'insieme di più documenti, mappe e atti, che elencano e descrivono i beni immobili, con l'indicazione del luogo e del confine, con il nome dei possessori, le rendite; su quest'ultime debbono calcolarsi tasse e imposte.

In senso lato il termine catasto può essere usato per qualsiasi rilevamento sistematico di oggetti omogenei, tipicamente accompagnato da una mappa e da un registro. Un esempio può essere il catasto alberi.

Indice

[modifica] Cenni storici

Le origini del catasto sono molto remote. Ad esempio, Shulgi, re di Ur, con la sua opera di centralizzazione dello Stato iniziò un'opera di catasto generale utilizzata per il calcolo delle tasse del regno. È stato anche accertato che stime dei terreni erano effettuate in Egitto, all'epoca dei faraoni.

Attraverso gli Arabi sarebbe inoltre stato introdotto in Sicilia, intorno al X secolo, un sistema rudimentale di classificazione riportato su registri detti defetari, che i Normanni avrebbero sviluppato nel Catalogo baronum.

[modifica] In Italia

Per quanto riguarda l'Italia, i catasti comunali o estimi del Medioevo stabilivano che ogni cittadino avesse iscritto in esso tutti i suoi beni mobili e immobili. Tali uffici avevano spesso grandi differenze da Stato a Stato: solo con l'Impero napoleonico i funzionari imposero un modello comune obbligatorio.

Con il raggiungimento dell'unità ci fu una grande rielaborazione dei catasti, poiché i sistemi in uso negli stati preunitari differivano fra loro per metodo ed evidenze; alcuni erano geometrici, altri descrittivi, qualcuno mancava di triangolazioni, di misurazioni, di scale e di diverse basi.

La prima norma dell'Italia unità che costituì un primo tentativo in tal senso fu la legge 14 luglio 1864 n. 1831, detta poi "legge sul conguaglio provvisorio", poiché la sua durata era prevista fino al 1867, che tentò di equiparare l'imposta fondiaria nel neonato regno. I risultati tuttavia furono pessimi anche per via dell'imposizione, che si riferiva alle dimensioni delle superfici e non alla loro redditività.

Nel 1886 fu emanata la legge 1º marzo 1886 n. 3682 sulla perequazione fondiaria (legge Messedaglia), che ordinava l'istituzione di un catasto che doveva servire per l'applicazione delle imposte, con l'adozione del sistema di rappresentazione cartografica di Cassini-Soldner. La legge però non riuscì a superare la differente gestione, che in alcune zone del nord Italia aveva reso praticamente non avvicendabile il cosiddetto "catasto tavolare": esso è tuttora in uso nelle province di Trieste, Trento, Bolzano e Belluno.

Questa legge si riprometteva invero di promuovere una nuova normazione che consentisse la probatorietà, ma il requisito della rispondenza dello stato di fatto a quello di diritto, che nella pratica comportava procedure di proporzioni gigantesche nella riesecuzione delle terminazioni e, prima ancora, nella rielaborazione dei punti fiduciali, ne venne escluso per l'impossibilità concreta di realizzazione, per difetto organizzativo degli enti eventualmente da preporvi. Il catasto resta perciò assolutamente non probatorio.

Nel 1901 nasce nell'ambito del Ministero delle Finanze la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici. Con la legge n. 321/1901 fu introdotto il "tipo di frazionamento". Venne poi successivamente approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572 il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, seguito dal relativo regolamento di cui al R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, (regolamento per la conservazione del catasto terreni), con essi furono introdotte modifiche che avrebbero condotto alla separazione effettiva fra il catasto terreni e il nuovo catasto edilizio urbano.

Il catasto dei fabbricati, istituito con la legge 11 settembre 1939 n. 652, modificata dal decreto legge 8 aprile 1948, n. 514, è entrato in vigenza con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 1142 del 01/12/1949 - il Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) e in conservazione il 1º gennaio 1962). Occorrerà un trentennio per gettare le basi, a seguito di un lavoro preliminare di accertamento, per procedere alle successive operazioni di qualificazione, classificazione e formazione delle tariffe.

Nel 1940 fu adottato il sistema di rappresentazione Gauss-Boaga inizialmente per alcune registrazioni geodetiche locali, poi a fini cartografici generali. L'anno seguente, con la legge 17 agosto 1941 n. 1043 il catasto conosce una delle prime e innumerevoli riforme, che si sono succedute nel corso degli anni: infatti la legge 2 febbraio 1960, n. 68 ammise l’amministrazione del catasto negli organi cartografici dello Stato, e con la legge 1º ottobre 1969, n. 679 fu introdotto il "tipo mappale".

A partire dagli anni ottanta tutto il materiale cartaceo del vecchio catasto venne informatizzato e digitalizzato. Le mappe catastali esistenti su fogli enormi spesso sciupati, vennero scannerizzate da appositi scanner di formato ultragrande e ripulite dalle macchie, dalle righe dovute alle pieghe e dallo sporco.

Il progetto che durò alcuni anni, a cura della Sogei che aveva vinto la gara, portò alla installazione sul territorio nazionale di 93 centri di elaborazione dati, (uno per ogni capoluogo di provincia) contenenti le mappe e le informazione relative alla provincia.

Con gli anni 2000 l'accesso alle informazioni è stato reso possibile anche via internet, sia per soggetti istituzionali (geometri, enti) sia per i privati.

[modifica] Caratteristiche del catasto italiano

[modifica] Gestione

In Italia oggi il catasto e i servizi relativi, nonché quelli geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, sono gestiti dall'Agenzia del territorio (dal 1° dicembre 2012 incorporata nell'Agenzia delle Entrate, come previsto dall'art. 23-quater del decreto-legge n. 95/2012) (istituita dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300) e dai comuni che hanno scelto di esercitare le funzioni catastali loro attribuite da apposite convenzioni.

[modifica] Efficacia giuridica

Il catasto vigente in Italia è, come recita il primo articolo della sua legge istitutiva, "geometrico", particellare e non "probatorio": sebbene fra le sue registrazioni vi siano cenni relativi alle mutazioni di proprietà dei beni censiti, queste non hanno valore di piena prova della proprietà, ai sensi della definizione nella suddetta norma del 1886.
Nel sistema del catasto ordinario, infatti, le schede relative alla conservazione del catasto fabbricati non sono "intestate" ai beni, ma ai nominativi.

Il passaggio di proprietà di un terreno o immobile (per acquisto o successione) viene registrato immediatamente alla locale conservatoria e dopo alcuni mesi o più anche al catasto.

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